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Bollettino


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Delibera n. 23770

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.ftsetradeai.com e le relative pagine https://client.ftsetradeai.com, https://webtrader.ftsetradeai.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.ftsetradeai.com - registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare a leva sui mercati finanziari tramite CFD su materie prime, indici, azioni, coppie di valute e criptovalute, ricevendo "consigli personalizzati [da un] account manager personale";

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.ftsetradeai.com (la relativa procedura è disponibile in lingua italiana) tramite il dominio https://client.ftsetradeai.com e l'apertura di un conto di trading. Sono in particolare proposte tre tipologie di conto ("A-Future", "B-Grow" e "E-Pro"), differenziate per importo del deposito previsto e caratteristiche operative;

iii. anche tramite la pagina https://webtrader.ftsetradeai.com è possibile effettuare la registrazione nonché accedere all'area riservata del sito, ove è disponibile la piattaforma di trading;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito www.ftsetradeai.com e delle pagine https://client.ftsetradeai.com e https://webtrader.ftsetradeai.com sono presenti generici riferimenti a "FTSEWebTrader" senza alcuna informazione di contatto;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.ftsetradeai.com e le relative pagine https://client.ftsetradeai.com e https://webtrader.ftsetradeai.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di operare su strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto detti domini e la documentazione legale sugli stessi pubblicata sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che il sito internet www.ftsetradeai.com e le relative pagine https://client.ftsetradeai.com e https://webtrader.ftsetradeai.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.ftsetradeai.com e le relative pagine https://client.ftsetradeai.com e https://webtrader.ftsetradeai.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

26 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona