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Bollettino


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Delibera n. 23792

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“TUF”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito https://eurotrade24- cfds.com, relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX”

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul Forex e su CFD relativi ad azioni, ETF, cripto-attività, indici e materie prime;

ii. per l’effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://eurotrade24-cfds.com - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://client.eurotrade24-cfds.com - e l’apertura di un conto;

iii. all’interno dell’area riservata del sito https://eurotrade24-cfds.com, risultata disponibile in corrispondenza del menzionato dominio https://client.eurotrade24-cfds.com, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading;

iv. nella homepage del sito https://eurotrade24-cfds.com, è risultata disponibile la funzione denominata “Donwload”, per mezzo della quale l’utente che intenda operare tramite smartphone viene reindirizzato all”App Store” per scaricare l’applicazione denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS);

v. all’interno dell’area riservata del sito https://eurotrade24-cfds.com sono indicate le credenziali di accesso alla menzionata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS); in particolare, utilizzando le predette credenziali l’utente accede all’applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) e visualizza il medesimo conto già aperto sulla piattaforma https://eurotrade24-cfds.com;

vi. l’applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) offre al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading aventi ad oggetto, tra l’altro, Forex CFD su indici ed all’interno della stessa sono risultate disponibili le funzioni di prelievo e deposito di liquidità sul conto;

vii. quanto alla riconducibilità, all’interno del sito https://eurotrade24-cfds.com sono contenuti generici riferimenti a un’entità denominata “Eurotradecfd”, di cui viene indicata unicamente la casella di posta elettronica contact@eurotradecfd.com;

VISTA la delibera n. 23684 del 1° ottobre 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell’art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://eurotradecfd.com, la relativa pagina https://client.eurotradecfd.com e le collegate applicazioni per dispositivi mobili denominate “Solve Smart” (per sistemi operativi Android) e “4X News” (per sistemi operativi IOS);

CONSIDERATO che il sito internet https://eurotrade24-cfds.com e la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com presentano un dominio quasi integralmente sovrapponibile a quello del sito https://eurotradecfd.com e della relativa pagina https://client.eurotradecfd.com nonché analoghi contenuto e formato grafico;

CONSIDERATO che anche l’applicazione per dispositivi mobili “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) presenta contenuti e formato grafico analoghi a quelli riscontrati all’interno delle menzionate applicazioni denominate “Solve Smart” (per sistemi operativi Android) e “4X News” (per sistemi operativi IOS);

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite i detti domini e la citata applicazione viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) è tuttora in corso di svolgimento nonché complessivamente rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza fra soggetti operanti per conto di “Eurotradecfd” e risparmiatori italiani ed è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://eurotrade24-cfds.com dall’Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona