Delibera n. 23792 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23792
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“TUF”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito https://eurotrade24- cfds.com, relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX”
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, risultato attivo e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading sul Forex e su CFD relativi ad azioni, ETF, cripto-attività, indici e materie prime;
ii. per l’effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://eurotrade24-cfds.com - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://client.eurotrade24-cfds.com - e l’apertura di un conto;
iii. all’interno dell’area riservata del sito https://eurotrade24-cfds.com, risultata disponibile in corrispondenza del menzionato dominio https://client.eurotrade24-cfds.com, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading;
iv. nella homepage del sito https://eurotrade24-cfds.com, è risultata disponibile la funzione denominata “Donwload”, per mezzo della quale l’utente che intenda operare tramite smartphone viene reindirizzato all”App Store” per scaricare l’applicazione denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS);
v. all’interno dell’area riservata del sito https://eurotrade24-cfds.com sono indicate le credenziali di accesso alla menzionata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS); in particolare, utilizzando le predette credenziali l’utente accede all’applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) e visualizza il medesimo conto già aperto sulla piattaforma https://eurotrade24-cfds.com;
vi. l’applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) offre al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading aventi ad oggetto, tra l’altro, Forex e CFD su indici ed all’interno della stessa sono risultate disponibili le funzioni di prelievo e deposito di liquidità sul conto;
vii. quanto alla riconducibilità, all’interno del sito https://eurotrade24-cfds.com sono contenuti generici riferimenti a un’entità denominata “Eurotradecfd”, di cui viene indicata unicamente la casella di posta elettronica contact@eurotradecfd.com;
VISTA la delibera n. 23684 del 1° ottobre 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell’art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://eurotradecfd.com, la relativa pagina https://client.eurotradecfd.com e le collegate applicazioni per dispositivi mobili denominate “Solve Smart” (per sistemi operativi Android) e “4X News” (per sistemi operativi IOS);
CONSIDERATO che il sito internet https://eurotrade24-cfds.com e la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com presentano un dominio quasi integralmente sovrapponibile a quello del sito https://eurotradecfd.com e della relativa pagina https://client.eurotradecfd.com nonché analoghi contenuto e formato grafico;
CONSIDERATO che anche l’applicazione per dispositivi mobili “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) presenta contenuti e formato grafico analoghi a quelli riscontrati all’interno delle menzionate applicazioni denominate “Solve Smart” (per sistemi operativi Android) e “4X News” (per sistemi operativi IOS);
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite i detti domini e la citata applicazione viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) è tuttora in corso di svolgimento nonché complessivamente rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza fra soggetti operanti per conto di “Eurotradecfd” e risparmiatori italiani ed è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://eurotrade24-cfds.com dall’Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazione per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
12 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona