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Bollettino


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Delibera n. 23808

Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis, del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://il-petrolio-italiano.it in relazione all'operatività abusiva della piattaforma "GlobalMarketsIC"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. tramite il sito internet https://il-petrolio-italiano.it - risultato attivo, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene condotta una campagna pubblicitaria che, anche tramite l'indebito utilizzo di riferimenti a società italiane leader nei settori energetico e petrolifero e a figure istituzionali italiane di pubblica notorietà, prospetta agli utenti la possibilità di diventare "un investitore di successo … e [di massimizzare] i guadagni con Petrolio Italiano";

ii. per l'adesione alle iniziative oggetto della comunicazione pubblicitaria in discorso, all'utente è richiesto l'inserimento dei propri riferimenti in corrispondenza di un apposito form presente all'interno del sito internet https://il-petrolio-italiano.it; in particolare, tramite la compilazione del predetto form, l'utente si registra al sito oggetto della campagna pubblicitaria. A tale registrazione consegue l'automatica attivazione di un account. Difatti, in esito alla compilazione/registrazione, l'utente viene indirizzato al dominio internet https://cab.glblmrktsic.com in corrispondenza del quale visualizza il proprio account di trading e le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo di liquidità;

iii. il dominio https://cab.glblmrktsic.com è risultato correlato al sito internet https://glblmrktsic.com mediante cui viene prospettata agli utenti la possibilità di operare su contratti finanziari relativi a azioni, indici, materie prime, metalli e cripto-valute;

iv. quanto alla riconducibilità, il sito internet https://glblmrktsic.com reca generici riferimenti a un'entità denominata "GlobalMarketsIC";

v. quanto al sito internet pubblicitario https://il-petrolio-italiano.it non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l'entità cui ricondurlo;

CONSIDERATO che il sito internet pubblicitario https://il-petrolio-italiano.it è risultato collegato alla piattaforma di trading online disponibile al distinto indirizzo internet https://glblmrktsic.com e alla relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com in quanto l'utente che voglia aderire alle iniziative pubblicizzate sul sito https://il-petrolio-italiano.it e che compili il form a ciò dedicato accede all'area riservata del sito https://glblmrktsic.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://glblmrktsic.com e la relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

CONSIDERATO che il sito internet https://glblmrktsic.com e la relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTO, quindi, che l'operatività del sito internet https://glblmrktsic.com e della relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

CONSIDERATO che l'operatività del sito internet https://glblmrktsic.com e della relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com sono risultati oggetto della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://il-petrolio-italiano.it;

CONSIDERATO che la succitata campagna pubblicitaria, tuttora in corso di svolgimento, è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://il-petrolio-italiano.it è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata riscontrata al suo interno la presenza di indebiti riferimenti a società italiane leader nei settori energetico e petrolifero e a figure istituzionali italiane di pubblica notorietà, volti ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle proposte oggetto della campagna pubblicitaria;

RITENUTO, quindi, che la campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://il-petrolioitaliano.it ha ad oggetto servizi e/o attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 18 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1-bis, del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si vieta lo svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://ilpetrolio-italiano.it avente ad oggetto l'operatività della piattaforma "GlobalMarketsIC" posta in essere in violazione dell'art. 18 del Tuf.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona