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Bollettino


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Delibera n. 23826

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://privanetsecurities.com e la relativa pagina https://client.privanetsecurities.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://privanetsecurities.com – risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato a nome di un tale Massimo avente recapiti indiani – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare, anche in maniera automatizzata, contracts for difference (CFDs) aventi come sottostanti azioni, indici, obbligazioni, materie prime, valute e criptovalute tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richieste la registrazione sulla pagina https://client.privanetsecurities.com e l'apertura di un account su cui depositare la provvista necessaria per le operazioni di trading. Al riguardo, sul sito https://privanetsecurities.com vengono prospettate quattro tipologie di conto ("Bronzo", "Argento" "Oro" e "Platino"), distinte per deposito minimo previsto e benefits associati;

iii. una volta effettuata la registrazione, l'utente viene indirizzato all'area riservata del sito, disponibile all'indirizzo https://client.privanetsecurities.com utilizzato anche per la registrazione. L'area riservata è disponibile esclusivamente in lingua inglese e contiene l'indicazione del conto corrente su cui viene chiesto ai clienti di depositare la provvista. Il conto corrente in questione risulta aperto in Lituania e intestato alla "GP Services";

iv. Quanto alla riconducibilità dell'operatività del sito https://privanetsecurities.com e della relativa pagina https://client.privanetsecurities.com, in calce alle pagine del citato sito figurano, tra le altre cose, il marchio "Privanet Securities" e un indirizzo finlandese. Nella "Avvertenza sul rischio" pubblicata sul sito https://privanetsecurities.com figurano la denominazione Wallwood Capital Management Limited e il marchio "Privanet Securities". Il sito, inoltre, contiene l'indicazione degli indirizzi di posta elettronica support@privanetsecurities.com e admin@privanetsecurities.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://privanetsecurities.com e la relativa pagina https://client.privanetsecurities.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://privanetsecurities.com è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento verso un cliente italiano, che ha presentato un esposto lamentando la perdita delle somme ivi investite. È stata, altresì, rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi domini dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://privanetsecurities.com e la relativa pagina https://client.privanetsecurities.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://privanetsecurities.com e la relativa pagina https://client.privanetsecurities.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona