Delibera n. 23837 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23837
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://alfamercati.com e le relative pagine https://clients.alfamercati.com e https://trading.alfamercati.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet https://alfamercatcom - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su commodities, criptovalute, forex, indici ed azioni;
- per l’effettuazione delle suddette operazioni di trading, è richiesta all’utente la registrazione al sito https://alfamercati.com mediante procedura disponibile in corrispondenza della pagina https://clients.alfamercati.com, accessibile anche in lingua italiana, e l’apertura di un conto di trading;
- dall’area personale è possibile accedere alla piattaforma di trading disponibile alla pagina https://trading.alfamercati.com;
- all’interno del sito https://alfamercati.com è rinvenibile un riferimento alla Alfa Mercati con asserita sede in Inghilterra ed un indirizzo di posta elettronica info@alfamercati.com;
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://alfamercati.com e le relative pagine https://clients.alfamercati.com e https://trading.alfamercati.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito https://alfamercati.com e le relative pagine https://clients.alfamercati.com e https://trading.alfamercati.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito nonché la relativa area riservata rinvenibile alla pagina https://clients.alfamercati.com sono disponibili anche in lingua italiana, in relazione alle iniziative promosse tramite i predetti domini è stata riferita attività di contatto con clientela italiana ed è pervenuto l’esposto di un risparmiatore italiano che non è riuscito a rientrare in possesso delle somme versate sui succitati domini. È stata, altresì, rilevata l’assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall’Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito internet https://alfamercati.com e le relative pagine https://clients.alfamercati.com e https://trading.alfamercati.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;
RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://alfamercati.com e le relative pagine https://clients.alfamercati.com e https://trading.alfamercati.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
21 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Paolo Savona