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Bollettino


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Delibera n. 23842

Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://puntoborsaai.it in relazione all'operatività abusiva del sito internet www.apollocse.com e delle relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co, https://trading.investmentsoverview.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. tramite il sito internet https://puntoborsaai.it - redatto in lingua italiana - viene condotta una campagna pubblicitaria che prospetta agli utenti la possibilità di effettuare “investimenti guidati dall'intelligenza artificiale” tramite utilizzo di “algoritmi avanzati … creati da trader professionisti”, che consentirebbero di costruire un portafoglio diversificato usufruendo di “protezioni integrate”. All'interno del sito https://puntoborsaai.it è, inoltre, evidenziata la facilità di utilizzo delle soluzioni di investimento proposte nonché la possibilità di ottenere “profitti in 24 ore” e supporto operativo fornito da “broker partner affidabili”;
  2. i link attivi all'interno del sito internet https://puntoborsaai.it indirizzano ad un form di registrazione localizzato sul medesimo dominio, compilando il quale gli utenti vengono reindirizzati all'area riservata della piattaforma di investimento www.apollocse.com, localizzata sul dominio https://client.apollocse.com e disponibile in lingua italiana, ove è richiesta l'effettuazione di un deposito sul conto di trading in tal modo aperto;
  3. il menzionato sito internet www.apollocse.com - risultato disponibile in lingua italiana e non riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano - offre al potenziale investitore la possibilità di operare su strumenti finanziari tramite la piattaforma https://trading.investmentsoverview.com, previa registrazione (da effettuare sul menzionato dominio https://client.apollocse.com o, alternativamente, sull'ulteriore dominio https://client.apollosce.co) e apertura di un conto di trading su cui effettuare un deposito di liquidità. All'interno del sito www.apollocse.com sono indicati i recapiti di posta elettronica support.it@apollocse.info, support.es@apollocse.info, support@apollocse.com;
  4. quanto al sito internet https://puntoborsaai.it mediante cui viene svolta la campagna pubblicitaria in relazione all'operatività della piattaforma di cui al sito www.apollocse.com e alle relative pagine, non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l'entità a cui ricondurlo. All'interno del sito https://puntoborsaai.it sono stati rilevati gli indirizzi e-mail support@puntoborsaai.it, supporto@puntoborsaai.it, info@puntoborsaai.it.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.apollocse.com e le relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co e https://trading.investmentsoverview.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet www.apollocse.com e sulle relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co e https://trading.investmentsoverview.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l'operatività del sito internet www.apollocse.com e delle relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co, https://trading.investmentsoverview.com si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

CONSIDERATO che il sito www.apollocse.com e le relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co, https://trading.investmentsoverview.com sono risultati oggetto della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito https://puntoborsaai.it;

CONSIDERATO che la sopra descritta campagna pubblicitaria è rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://puntoborsaai.it e i documenti nello stesso pubblicati sono risultati redatti in lingua italiana e all'interno del sito sono stati rinvenuti espliciti riferimenti all'operatività nei confronti di investitori italiani. In particolare, unitamente alla bandiera italiana visualizzata nel logo “PuntoBorsa AI”, nel sito è esplicitato che “PuntoBorsa AI è una piattaforma di trading online affidabile per gli utenti in Italia”, “Migliaia di utenti in tutta Italia si affidano a PuntoBorsa AI”, “Questo è il sito ufficiale per gli utenti in Italia”;

RITENUTO, quindi, che la campagna pubblicitaria condotta tramite il sito https://puntoborsaai.it ha ad oggetto servizi e/o attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 18 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1-bis del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all'abusivismo” - la Consob “può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si vieta lo svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://puntoborsaai.it, avente ad oggetto l'operatività del sito internet www.apollocse.com e delle relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co, https://trading.investmentsoverview.com posta in essere in violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona