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Bollettino


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Delibera n. 23851

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.trade-optimal.com e la relativa pagina https://client.trade-optimal.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.trade-optimal.com – risultato attivo e disponibile in lingua inglese – viene prospettata agli utenti la possibilità di fare trading su CFD relativi a cripto-valute e ad indici nonché contratti finanziari derivati collegati a materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.tradeoptimal.com – tramite procedura disponibile, anche per gli utenti italiani/connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, in corrispondenza della pagina https://client.tradeoptimal.com, collegata al sito www.trade-optimal.com – e l'impiego di una provvista di denaro; iii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.trade-optimal.com sono presenti generici riferimenti a "TradeOptimal" di cui è reso disponibile un indirizzo di posta elettronica di contatto (contact@trade-optimal.com);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.trade-optimal.com e la relativa pagina https://client.trade-optimal.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.tradeoptimal.com e la relativa pagina https://client.trade-optimal.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, in relazione alle iniziative promosse sul sito www.trade-optimal.com, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. cold calling) da parte di operatori del medesimo sito www.trade-optimal.com nei confronti di risparmiatori italiani; è stata acquisita agli atti documentazione contrattuale riferibile a "Trade Optimal", redatta in lingua italiana e finalizzata all'adesione alle iniziative prospettate dalla medesima "Trade Optimal"; sono pervenuti gli esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito www.trade-optimal.com; sul medesimo sito www.tradeoptimal.com è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare e/o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito www.trade-optimal.com e sulla relativa pagina https://client.trade-optimal.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.trade-optimal.com e la relativa pagina https://client.trade-optimal.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

4 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona