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Bollettino


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Delibera n. 23880

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.eurogpb.com e la relativa pagina https://clientarea.eurogpb.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.eurogpb.com – risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare sul mercato forex e su CFD relativi a indici, azioni e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.eurogpb.com a partire dalla relativa pagina https://clientarea.eurogpb.com e l'apertura di un account di trading: in particolare, all'interno del sito www.eurogpb.com sono menzionate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, quattro tipologie di conto denominate "Standard", "Professionale", "Business" e "Business Plus";

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.eurogpb.com sono presenti generici riferimenti a "Eurogpb" ed un indirizzo di posta elettronica (support@eurogpb.com).

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.eurogpb.com e la pagina https://clientarea.eurogpb.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet www.eurogpb.com e la pagina https://clientarea.eurogpb.com sono risultati disponibili in lingua italiana. Inoltre, in relazione alle iniziative promosse da "Eurogpb", è stata riferita attività di contatto nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato la perdita delle somme ivi investite;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito www.eurogpb.com e la pagina https://clientarea.eurogpb.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.eurogpb.com e la pagina https://clientarea.eurogpb.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

19 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona