Delibera n. 23919 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23919
Divieto, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1-bis, del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://renditixpro.space e la pagina social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954 in relazione all'operatività abusiva della piattaforma "Renditix AI"
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. tramite un "post" pubblicato sul profilo social https://www.facebook.com/people/Rapporto- Italia/61588197126954 viene condotta una campagna pubblicitaria anche tramite l'indebito utilizzo del nome e dell'immagine di un personaggio del mondo istituzionale italiano avente ad oggetto l'operatività della piattaforma di investimento "Renditix";
ii. dopo aver selezionato la funzione "Scopri di più" presente all'interno del citato "post", l'utente viene reindirizzato in corrispondenza del sito https://renditixpro.space, disponibile in lingua italiana e registrato in forma anonima, tramite il quale viene parimenti condotta la campagna pubblicitaria relativa alla citata piattaforma "Renditix AI" mediante l'indebito utilizzo del nome e dell'immagine del medesimo personaggio appartenente al mondo istituzionale italiano;
iii. la piattaforma "Renditix AI" oggetto della citata campagna pubblicitaria è risultata disponibile in corrispondenza dei siti https://renditix-ai.net e https://rrenditixai.it, per mezzo dei quali viene offerta agli utenti la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e CFD relativi a cripto-attività;
iv. quanto al sito internet https://renditixpro.space e alla pagina social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954 mediante cui viene svolta la campagna pubblicitaria in relazione all'operatività abusiva della piattaforma "Renditix AI", non sono stati rinvenuti elementi utili a individuare l'entità cui ricondurli;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite la piattaforma "Renditix AI" è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detta piattaforma viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la piattaforma "Renditix AI" non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività della piattaforma "Renditix AI" si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
CONSIDERATO che tramite il sito internet https://renditixpro.space e la pagina social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954 viene condotta una campagna pubblicitaria avente ad oggetto l'operatività della piattaforma di trading online "Renditix AI", risultata disponibile in corrispondenza dei siti https://renditix-ai.net e https://rrenditixai.it;
CONSIDERATO che la sopra descritta campagna pubblicitaria è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://renditixpro.space e la pagina social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954 sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riscontrata al loro interno la presenza di indebiti riferimenti a personaggi del mondo istituzionale italiano volti ad indurre i risparmiatori italiani ad aderire alle proposte oggetto della campagna pubblicitaria medesima;
RITENUTO, quindi, che la campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://renditixpro.space e la pagina social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954 ha ad oggetto servizi e/o attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 18 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1-bis del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si vieta lo svolgimento della campagna pubblicitaria condotta tramite il sito internet https://renditixpro.space e la pagina social https://www.facebook.com/people/Rapporto-Italia/61588197126954 avente ad oggetto l'operatività della piattaforma "Renditix AI" posta in essere in violazione dell'art. 18 del Tuf.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
18 marzo 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca