Delibera n. 23921 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23921
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante i siti internet https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip - registrati in forma anonima e disponibili in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare azioni anche tramite utilizzo dell'intelligenza artificiale, acquistare quote di fondi, effettuare operazioni OTC ("Over The Counter") e partecipare a IPO ("Initial Public Offering");
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di investimento è richiesta la registrazione ai siti https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip con procedura disponibile in lingua italiana sui medesimi domini e l'apertura di un conto di trading;
iii. all'interno dell'area riservata dei siti https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip, localizzata sui menzionati domini e anch'essa disponibile in lingua italiana, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito di denaro sull'account di trading e la possibilità di disporre operazioni su strumenti finanziari;
iv. i siti https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip rendono disponibili le medesime funzionalità operative e all'area riservata dei due siti è possibile accedere utilizzando i medesimi identificativi;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://apolloxpro.com e https://apolloxpro.vip è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto nei confronti di risparmiatori italiani. Inoltre, in relazione alle iniziative promosse tramite i medesimi domini è stata altresì rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sui siti internet https://apolloxpro.com e https://apolloxpro.vip non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i siti internet https://apolloxpro.com e https://apollox-pro.vip, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 marzo 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca