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Delibera n. 23952

Divieto, ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto i "Piani contrattuali di mining o di investimento" posta in essere dalla FYENERGY CRYPTOCURRENCY INVESTMENT LTD anche tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web dei siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net, risultati attivi, recanti i medesimi contenuti, il medesimo layout grafico e disponibili anche in lingua italiana;

RILEVATO che tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net veniva proposta in favore degli investitori residenti in Italia la possibilità di avvalersi di una "piattaforma [che] offre supporto agli investimenti nel cloud computing" per "estrarre criptovalute da remoto" attraverso la sottoscrizione di predefiniti "piani contrattuali di mining o di investimento" che offrono "un reddito fisso costante che viene depositato automaticamente sul conto ogni giorno";

RILEVATO che tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net erano promossi undici "piani contrattuali di mining o di investimento" che si distinguevano tra loro per l'entità del capitale richiesto e del correlato rendimento prospettato, nonché per la durata del contratto, come di seguito indicato:

 

Denominazione

Importo

Periodo di investimento

Reddito giornaliero

Reddito fisso

Regola interessi

LTC Free Experience Miner

$20

1 giorno

$0.80

$20+$0.8

Ogni 24 ore

DOGE Beginner Experience Miner

$100

2 giorni

$4.00

$100+$8

Ogni 24 ore

DOGE VolcMiner D1

$510

3 giorni

$18.36

$510+$55.08

Ogni 24 ore

BTC Miner Bitcoin SealMiner A2

$1300

3 giorni

$49.66

$1300+$148.98

Ogni 24 ore

BTC WhatsMiner M60S

$2400

3 giorni

$101.04

$2400+$303.12

Ogni 24 ore

BTC WhatsMiner M66S++

$5400

3 giorni

$252.18

$5400+$756.54

Ogni 24 ore

DOGE Antminer L9

$8100

2 giorni

$398.52

$8100+$797.04

Ogni 24 ore

Doge HelphaPex DG Hydro1

$12800

2 giorni

$720.64

$12800+$1441.28

Ogni 24 ore

Bitmain Teraflux AH3880

$26300

1 giorno

$1896.23

$26300+$1896.23

Ogni 24 ore

Antrack V2

$38600

1 giorno

$2798.50

$38600+$2798.5

Ogni 24 ore

 

RILEVATO che nei siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net erano dettagliati i passaggi che ciascun utente era tenuto ad eseguire per poter sottoscrivere uno o più "piani contrattuali". In particolare, nei siti si leggeva "Seleziona l'opzione "Registrati" per configurare rapidamente il tuo account […] Finanzia il tuo account e scegli il piano più adatto alle tue esigenze". Inoltre, nella sezione dedicata alle cd. "Faq", in risposta alla domanda "Come funziona Fy Energy", si leggeva "FY Energy semplifica il processo di mining di criptovalute consentendo di noleggiare potenza di hashing dalla piattaforma FY Energy senza dover gestire personalmente l'hardware di mining" e alla domanda "Quando vengono regolati i miei profitti giornalieri di cloud computing" si leggeva "Dopo l'acquisto di contratti di hash power, i tuoi profitti giornalieri di cloud computing vengono regolati ogni 24 ore in base all'ora degli Stati Uniti. Che tu stia estraendo Bitcoin, Litecoin o altre criptovalute popolari, la nostra affidabile piattaforma di servizi di cloud computing ti garantisce di monitorare in modo efficiente i tuoi profitti di mining e di godere di rendimenti in tempo reale sul tuo investimento";

RILEVATO che, a seguito di registrazione ai siti internet in esame mediante procedura risultata liberamente disponibile anche per gli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, gli utenti potevano accedere alla propria area personale ove erano disponibili le funzionalità dedicate all'acquisto di uno o più "piani contrattuali";

RILEVATO che all'interno dei ridetti siti internet era, inoltre, presente la sezione "Affiliato" nella quale figurava un messaggio con cui gli utenti venivano incentivati a iscriversi al programma referral a tre livelli (5%, 2% e 1%) e così promuovere nei confronti del pubblico la sottoscrizione dei descritti piani contrattuali di mining al fine di conseguire ulteriori guadagni;

RILEVATO che la Fyenergy Cryptocurrency Investment Ltd menzionata nei siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob e trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica rinvenuto all'interno dei medesimi;

RILEVATO che l'operazione sopradescritta era presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, co. 1, lett. t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, co. 1, lett. u), del Tuf – sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite i siti internet ANTSPACE HW5 $59800 1 giorno $6494.28 $59800+$6494.28 Ogni 24 ore https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net presenta caratteristiche tali da ricondurre i descritti "piani contrattuali" nel novero dei prodotti finanziari sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

CONSIDERATO, infatti, che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di "investimento di natura finanziaria" stante la compresenza i) di un impiego di capitale; ii) di una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) dell'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede a) che l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani contrattuali" tra quelli indicati nei siti https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano contrattuale" sottoscritto da ciascun utente senza che gli utenti medesimi siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, "finalità di investimento");

RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali veicolate anche tramite i siti https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net, sulla base di quanto rilevato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti nei siti https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame era rivolta anche al pubblico residente in Italia in quanto i contenuti dei siti https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net sono risultati disponibili anche in lingua italiana e, nell'ambito delle verifiche svolte su detti siti, è stata riscontrata l'assenza di meccanismi volti a limitare o escludere la registrazione ai medesimi domini da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

RILEVATO che mediante i suddetti siti era altresì promosso uno schema di vendita che offriva all'utente la possibilità di guadagni aggiuntivi derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale sistema era idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla Fyenergy Cryptocurrency Investment Ltd presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al co. 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti") - dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;

VISTA la delibera n. 23832 del 21 gennaio 2026 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net;

CONSIDERATO che la Fyenergy Cryptocurrency Investment Ltd non ha fatto pervenire osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i "Piani contrattuali di mining o di investimento" posta in essere dalla Fyenergy Cryptocurrency Investment Ltd anche tramite i siti internet https://fyenergy.com, https://fyenergy.org e https://fyenergy.net.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

16 aprile 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca