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Bollettino


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Delibera n. 23961

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://morgan-capital.ltd e relativa pagina https://cfd.morgan-capital.ltd

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://morgan-capital.ltd – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di investire in obbligazioni, ETF e indici, nonché criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di investimento all'utente è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo nel sito si prospettano quattro tipologie di conto (Bronze, Silver, Gold e Platinum) che differiscono, tra l'altro, per deposito minimo richiesto e prospettive di rendimento;

iii. per procedere alla registrazione si accede all'area riservata, disponibile all'indirizzo url https://cfd.morgan-capital.ltd;

iv. quanto alla riconducibilità, sul sito https://morgan-capital.ltd sono contenuti generici riferimenti a "Morgan Capital LTD" ed è indicato l'indirizzo di posta elettronica "support@morgancapital.com";

VISTA la Delibera n. 23796 del 12 dicembre 2025 con la quale si è ordinato a "Morgan Capital LTD" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://morgancapital.io e la relativa pagina https://cfd.morgancapital.io;

CONSIDERATO che il sito internet https://morgan-capital.ltd presenta un dominio sostanzialmente simile a quello del sito internet https://morgancapital.io, nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://morgan-capital.ltd e la relativa pagina https://cfd.morgan-capital.ltd è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://morgancapital.ltd e la relativa pagina https://cfd.morgan-capital.ltd è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di interazione con la clientela italiana e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato la perdita delle somme investite, inoltre la pagina https://cfd.morgan-capital.ltd è risultata disponibile anche in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://morgan-capital.ltd e la relativa pagina https://cfd.morgancapital.ltd non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://morgan-capital.ltd e la relativa pagina https://cfd.morgan-capital.ltd consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 aprile 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca