Delibera n. 24024 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 24024
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it e relativa pagina https://client.afexmarketsltd.it
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it - risultati attivi, disponibili in italiano e registrati in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti su valute, materie prime, azioni, opzioni e futures tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sui siti https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un account su cui impiegare denaro: al riguardo, nel sito https://afexmel.it si prospettano nove tipologie di conto e nel sito https://afexmarketsltd.it dieci tipologie di conto che differiscono, tra l'altro, per servizi offerti. Ad esito della registrazione sui due siti si accede nelle aree riservate, entrambe consultabili direttamente in italiano, una disponibile in una sezione del sito https://afexmel.it e una all'indirizzo url https://client.afexmarketsltd.it registrandosi sul sito https://afexmarketsltd.it, dove è possibile, tra l'altro, depositare liquidità sul conto e accedere alla piattaforma di trading;
iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, sia nel sito https://afexmel.it sia nel sito https://afexmarketsltd.it sono presenti riferimenti generici alla "Afex Markets". Nei siti sono inoltre indicate le caselle e-mail support@afexmel.it e info@afexmarketsltd.it;
VISTA la delibera Consob n. 22845 del 9 ottobre 2023 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.afexmarket.com e relativa pagina https://client.afexmarket.com;
VISTA la delibera Consob n. 23550 del 7 maggio 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.afexmarkets-it.com e le relative pagine https://clientarea.alpha247-it.com e https://webtrader.alpha247-it.com;
VISTA la delibera Consob n. 23674 del 24 settembre 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://afex-markets.com e la relativa pagina https://web-traderx.com;
CONSIDERATO che i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it presentano un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti www.afexmarket.com, www.afexmarketsit.com e https://afex-markets.com nonché analoghi contenuti;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it e relativa pagina https://client.afexmarketsltd.it è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it e relativa pagina https://client.afexmarketsltd.it, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i contenuti di detti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento verso clienti italiani, che hanno presentato esposti, ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione ai medesimi domini da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, nei detti siti sono presenti riferimenti non veritieri ad una presunta autorizzazione rilasciata dalla Consob;
CONSIDERATO che i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it e relativa pagina https://client.afexmarketsltd.it non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://afexmel.it e https://afexmarketsltd.it e relativa pagina https://client.afexmarketsltd.it consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
4 giugno 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca