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Bollettino


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Delibera n. 12497

Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 (1), concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

RITENUTA l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

CONSIDERATO, in particolare, che le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti dall'art. 78 del suindicato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si svolgono in condizioni di trasparenza e di tutela degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati fuori dell'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonché dei relativi comparti, rispetto ai quali è prevista la determinazione del prezzo ufficiale;

RITENUTA la necessità, nel caso di contemporanea negoziazione degli stessi strumenti finanziari nei mercati regolamentati e nei sistemi di scambi organizzati, di non pregiudicare la competizione tra i mercati regolamentati e i sistemi di scambi organizzati, qualora le rispettive regole di formazione dei prezzi determinino effetti equivalenti sul piano della trasparenza e della tutela degli investitori;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità di consentire agli intermediari autorizzati di eseguire o fare eseguire le negoziazioni nei sistemi di scambi organizzati, fuori dell'orario di contrattazione nel quale i prezzi dei contratti non concorrono alla determinazione del prezzo ufficiale, anche in assenza delle condizioni indicate dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, della suindicata delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;

CONSIDERATA, inoltre, l'opportunità che a partire dall'1 giugno 2000 gli elementi informativi previsti dall'art. 12, comma 1, della suindicata delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, riguardanti ogni singola negoziazione diversa dai blocchi di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita nei sistemi di scambi organizzati fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, siano messi tempestivamente a disposizione del mercato.

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

PRESO ATTO dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia con nota n. 107002 del 20 aprile 2000, per le materie anche di sua competenza;

D E L I B E R A :

I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, è modificato e integrato come segue:

 

  • L'art. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Capitale minimo)

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di EURO.

 

  • L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Attività connesse e strumentali)

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da esse gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati, in conformità a quanto previsto dall'art. 78 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

g) istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari, in conformità a quanto previsto dall'art. 79 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'art. 69, comma 1, del Testo Unico e negli organismi di cui all'art. 70 del Testo Unico, in società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del Testo Unico, nonché in società di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del Testo Unico."

 

  • Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Nel presente Capo l'espressione:

a) "intermediari autorizzati" indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:

- negoziazione, per conto proprio o per conto terzi di strumenti finanziari;

- ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione relativi a strumenti finanziari;

- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

b) "strumenti finanziari" indica gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani;

c) "mercati regolamentati" indica:

- la borsa valori;

- il mercato ristretto;

- gli altri mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del Testo Unico e nella sezione speciale dello stesso elenco prevista dall'art. 67, comma 1, del Testo Unico;

d) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni, titoli di Stato o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila Euro;

2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

- 150 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi awenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di EURO;

- 250 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di EURO;

- 500 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di EURO;

- 1,5 milioni di EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi awenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di EURO;

La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3, del Testo Unico.

e) "spezzatura" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni;

f) "orario ufficiale di negoziazione": l'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonché dei relativi comparti, rispetto ai quali è prevista la determinazione del prezzo ufficiale".

 

  • Nell'art. 8 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del Testo Unico, fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3."

 

  • La lett. b) dell'art. 9, comma 1, è sostituita dalla seguente:

"b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;"

 

  • Nell'art. 10 è aggiunto il seguente comma 5:

"5. Le società di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuità dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati."

 

  • Il comma 3 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti prima della successiva apertura delle negoziazioni".

 

  • Il comma 6 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri,

- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

- spezzature."

 

  • Il comma 2 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

"2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione. Limitatamente alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del Testo Unico, la società di gestione mette senza indugio a disposizione del mercato gli elementi informativi di cui al comma 1".

 

  • Nell'art. 13 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Sino al 1° giugno 2000, gli elementi informativi di cui all'art. 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del Testo Unico".

 

  • La lett. c) dell'art. 16, comma 1, è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 70 del Testo Unico."

 

  • Nel Titolo II è aggiunto il seguente Capo V:

" Capo V

Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri

Art. 18- bis

(Comunicazioni alla Consob)

1. Le società di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall'art. 78 del Testo Unico comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giomi dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 1.

2. Le società di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operatività dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 2.

3. Con le modalità e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla CONSOB la cessazione dell'operatività dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.

4. Si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato di proposte negoziali da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.

5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del Testo Unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalità previste dal sistema.

6. I collegamenti telematici già operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla CONSOB, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."

 

  • L'art. 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Capitale minimo)

1. Il capitale minimo delle società di gestione accentrata è fissato in cinque milioni di EURO.

2. Il capitale minimo della società di gestione accentrata che svolge anche le attività previste dall'art. 21, comma 2, è fissato in dodici milioni e cinquecentomila EURO."

 

  • I commi 2 e 3 dell'art. 21 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalità previste nella disciplina emanata ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività accessorie all'attività di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione dell'art. 69 del Testo Unico.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in:

a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;

b) società di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere;

c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'art. 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione."

 

  • Le lett. b) e c) dell'art. 23, comma 2, sono sostituite dalle seguenti:

"b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di Euro;

c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti dall'art. 100, comma 1, lett. f) del Testo Unico di importo non superiore a 150 milioni di Euro."

 

  • Nell'art. 24, comma 1, sono aggiunte le seguenti lett. m) e n):

"m) il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

n) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano."

 

  • Il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dai seguenti commi:

"2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lett. n) del comma 1.

3. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j), l) e m) del comma 1 possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà. I conti di proprietà devono essere distinti da quelli di terzi."

 

  • Il comma 2 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

"2. Le certificazioni devono essere redatte in conformità all'Allegato 3 del presente regolamento."

 

  • La rubrica e il comma 1 dell'art. 37 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 37

(Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari)

1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'art. 22, comma 1, lett. a) del presente regolamento emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati."

 

  • L'art. 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Modalità delle comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dalla presente Sezione avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalle società di gestione accentrata."

 

  • La rubrica dell'art. 54 è sostituita dalla seguente:

"Art. 54

(Gestione accentrata dei titoli di Stato)"

 

  • Al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, e del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 in materia di mercati sono aggiunti gli allegati nn. 1 e 2 annessi alla presente delibera.

 

II. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (2) e nel Bollettino della Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Roma, 20 aprile 2000

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

 


" ALLEGATO 1
(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte delle società di gestione e degli organizzatori di scambi)

1. Dichiarante (società di gestione o organizzatore di SSO)

2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico.

6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

9. Eventuali prowedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.

11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto-precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attività di negoziazione.

 

ALLEGATO 2

(Schema di comunicazione di collegamenti telematici da parte degli intermediari)

1. Dichiarante (società di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica)

2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.

3. Mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.

4. Descrizione delle modalità tecniche di realizzazione del collegamento telematico.

5. Data di inizio (di cessazione) dell'operatività del collegamento telematico.

6. Data di inizio (di cessazione) dell'attività di negoziazione per il tramite del collegamento telematico

7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico.

9. Autorità dello Stato di origine del mercato estero con cui è realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.

10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorità di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.

11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3."


Nota:

1. Pubblicata nel Bollettino Consob n. 12/98 ed, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblican. 303 del 30.12.1998.

2. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblican. 100 del 2.5.2000.