Delibera n. 14743 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 14743
Modificazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
VISTO in particolare il disposto dall'articolo 8 della predetta direttiva riguardante la deroga ai divieti relativi agli abusi di mercato per le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura stabilita dalla stessa direttiva;
VISTO il regolamento (CE) N. 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le deroghe previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, ed, in particolare, le condizioni che devono essere soddisfatte perché le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della predetta deroga;
VISTA la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004;
VISTO in particolare che l'articolo 15 del predetto regolamento concernente gli obblighi di comportamento che l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti devono osservare nell'attività di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o degli strumenti finanziari ad essi collegati;
CONSIDERATO che in ordine al comportamento che tali soggetti devono tenere sussistono differenze tra le indicazioni desumibili dalle condizioni contenute nel predetto regolamento comunitario e quelle contenute nel citato articolo 15 del regolamento concernente gli emittenti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. articolo 18 della predetta direttiva "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004";
RITENUTA la necessità, in attesa del recepimento della predetta direttiva comunitaria, di adeguare il disposto dell'articolo 15 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni del citato regolamento comunitario;
D E L I B E R A:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004, è modificato come segue:
- l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)
1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, possono effettuare, per conto proprio, acquisti o offerte di acquisto di strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o operazioni su strumenti collegati equivalenti, al fine della stabilizzazione del prezzo di mercato di tali strumenti finanziari, a condizione che siano rispettate le modalità e i termini indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003.
2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.
3. Entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione, i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita previste nei commi 1 e 2. La comunicazione, contenente le informazioni indicate nell'allegato 1L, è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.".
II. L'allegato 1L è sostituito dall'allegato 1L unito alla presente delibera;
III. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
ALLEGATO 1L
Comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3
In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante ... (indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ..., il ... (indicare la denominazione del Soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti previsti dall'art. 95, comma 2, del Testo Unico, che hanno effettuato acquisti o vendite, per conto proprio, di strumenti finanziari oggetto della sollecitazione, ovvero operazioni, per conto proprio, su strumenti collegati), rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, sono state effettuate complessivamente le seguenti operazioni di compravendita: | |||||||
1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione | |||||||
strumenti | Periodo dal: al: |
Acquisti | Vendite | ||||
M/F (1) |
Quantità | Controvalore | M/F (1) |
Quantità | Controvalore | ||
2. Strumenti collegati | |||||||
strumenti | Periodo dal: al: |
Acquisti | Vendite | ||||
M/F (1) |
Quantità | Controvalore | M/F (1) |
Quantità | Controvalore | ||
Note: (1) indicare M per operazione sul mercato, F per operazione fuori mercato utilizzando righe diverse per ciascuna delle citate tipologie di operazioni.