Delibera n. 14990 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 14990
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, concernente la disciplina degli emittenti
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366";
VISTO il Decreto Legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004 "Decreto Legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, per il coordinamento con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993 e con il testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998";
VISTO il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
VISTA la direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 88/220/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 novembre 2000, 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002;
VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, come modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004;
VISTA la lettera del 13 aprile 2005, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 42, comma 3, e 50, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo n. 58 del 1998;
RITENUTA la necessità di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 in considerazione delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e per tener conto delle disposizioni di cui al menzionato Regolamento (CE) n. 1606/2002;
RITENUTA altresì la necessità di adeguare il disposto degli articoli 22, 23, 24 e 25 del regolamento adottato con delibera n. 11971/1999 alle previsioni della citata direttiva comunitaria;
RITENUTA infine l'opportunità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento medesimo;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
D E L I B E R A:
I. Il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004 e n. 14743 del 13 ottobre 2004, è modificato ed integrato come segue:
- Nell'art. 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"h) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.";
- Nell'art. 3, la lettera c) è così modificata:
"c) «regolamento della Banca d'Italia»: il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo Unico;";
- Nell'art. 5, dopo le parole "Le indicazioni relative al prezzo," sono inserite le parole "alla misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione,";
- Nell'art. 6: nel comma 1, l'ultimo periodo "Gli emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici mesi.", è soppresso;
nel comma 3, le parole "indicato nel comma 1" sono sostituite dalle parole "dalla pubblicazione del documento";
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Istruttoria della Consob)
1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate né diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.
2. A pena di inammissibilità della comunicazione, le informazioni o la documentazione mancanti devono essere inoltrate alla Consob entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.
3. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.
4. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui la sollecitazione riguardi:
a) strumenti finanziari non quotati né diffusi emessi da società che abbiano già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;
b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se è stato già pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per prodotti della medesima categoria.
5. I termini previsti nei commi 3 e 4 sono sospesi in caso di richiesta di documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto.";
- L'art. 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Pubblicazione degli avvisi integrativi)
1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo previsto dall'articolo 5 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:
a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari già quotati, sia consentito all'investitore di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;
b) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, la misura minima del tasso di interesse nominale e la misura minima del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione;
c) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;
d) non appena determinati, il prezzo stabilito per la sollecitazione, nonchè la misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione.
2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso integrativo con l'indicazione del prezzo, della misura del tasso di interesse nominale e del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione è reso noto entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalità indicate nel comma 1.
3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.";
- Nell'art. 9-bis, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma, il prospetto può essere costituito dal documento informativo sull'emittente e da una o più note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma. In tal caso il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo articolo 62.";
- Nell'art. 10, comma 2, lettera b), le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 3";
- Nell'art. 13:
nel comma 7, dopo le parole "il responsabile del collocamento" sono inserite le parole "o, in sua assenza, l'offerente";
nel comma 8, dopo le parole "il responsabile del collocamento" sono inserite le parole "o, in sua assenza, l'offerente";
- Nell'art. 17, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.";
- Nell'art. 18:
al comma 1, lettera c), le parole "articolo 27" sono sostituite dalle parole "articolo 24-ter";
al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) inserire l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.";
- Nell'art. 20, il comma 1 è così modificato:
"1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.";
- Nell'art. 21, al comma 1 sono aggiunte le parole "e, ove prevista, la data di chiusura.";
- Nell'art. 22:
al comma 1, le parole "paragrafo 2 della Sezione II del" sono soppresse;
il comma 2 è così modificato:
"2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta."
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.";
al comma 5, le parole "Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione." sono soppresse;
- La rubrica della Sezione II è così modificata:
"Quote o azioni di OICR italiani aperti";
- L'art. 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
(Prospetto informativo completo e semplificato)
1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:
a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;
b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e Turnover di portafoglio;
c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.
2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.
3. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.
4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'Allegato 1B.";
- Dopo l'art. 23 è inserito il seguente:
"Art. 23-bis
(Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato)
1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.
2. L'aggiornamento delle Parti I e II è effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:
a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;
b) della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.
3. La Parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validità.
4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sarà sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalità e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nella comunicazione ai partecipanti è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.
5. Le Parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.
8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.";
- L'art. 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
(Prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;
b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.
2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.";
La "Sezione III. Quote o azioni di OICR esteri armonizzati" è posta dopo l'art. 23-bis;
- Dopo l'art. 24 è inserito il seguente:
"Art. 24-bis
(Aggiornamento del prospetto informativo)
1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.
2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.
3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.";
- Dopo l'art. 24-bis è inserito il seguente:
"Art. 24-ter
(Obblighi informativi)
1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.
2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.
4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.";
- L'art. 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25
(Investitori professionali)
1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1 luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma 3.";
- Dopo l'art. 25 è inserita la seguente Sezione:
"Sezione IV
Quote di fondi italiani chiusi";
- L'art. 26 è sostituito dal seguente:
"Art. 26
(Prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:
a) Parte I - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;
b) Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.
2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'Allegato 1B.";
- L'art. 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
(Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo)
1. Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.
Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto già pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella Parte II e integrando la Parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'Allegato 1G. La Parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.
3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'articolo 11, nonché le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.
4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.";
- Dopo l'art. 27 è inserito il seguente:
"Art. 27-bis
(Obblighi informativi)
1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:
a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;
b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;
c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;
e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.
2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma
1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.
3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.";
- Dopo l'art. 27-bis è inserita la seguente Sezione:
"Sezione V
Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati";
- L'art. 28 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
(Pubblicazione ed aggiornamento del prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 4.
L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.
2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26.
L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 27.";
- Dopo l'art. 28 è inserito il seguente:
"Art. 28-bis
(Obblighi informativi)
1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:
a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;
b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;
c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis.";
- La rubrica del Capo III è così modificata:
" Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione";
- Nell'art. 29, al comma 1 le parole ", 3" sono soppresse;
- L'art. 30 è sostituito dal seguente:
"Art. 30
(Aggiornamento del prospetto informativo)
1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 13 dell'Allegato 1B.
2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.";
- Nell'art. 31, al comma 2, la parola "23" è sostituita dalla parola "28-bis";
- Nell'art. 32, comma 1, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 4" e le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 3";
- L'art. 34 è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Disposizioni transitorie)
1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1^ giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1^ giugno 2005.
2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso unitamente a tali prospetti.
3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.
4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice 'euro' è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.";
- Nell'art. 36, le parole "l'articolo 37, comma 1," sono sostituite dalle parole "l'articolo 37, commi 1, 2, 3 e 4,";
- L'art. 37 è sostituito dal seguente:
"Art. 37
(Comunicazione dell'offerta)
1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonché la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.
2. La comunicazione indica che:
a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;
b) è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.
3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico.
4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo Unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente è informato della eventuale incompletezza.
5. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'articolo 66, comma 3.
6. Con le modalità previste dal comma precedente è data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.";
- Nell'art. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob su supporto informatico.";
- L'art. 39 è sostituito dal seguente:
"Art. 39
(Comunicato dell'emittente)
1. Il comunicato dell'emittente:
a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;
b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;
c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;
d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;
e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;
f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.
2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed f) del comma precedente nonché informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza.
3. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.";
Nell'art. 40, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il periodo di adesione non può avere inizio:
a) se non è stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;
b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione;
c) se non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;
d) se non è stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.";
- L'art. 41 è sostituito dal seguente:
"Art. 41
(Norme di trasparenza)
1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.
2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:
a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;
b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;
c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.
3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:
a) riportare integralmente il paragrafo "avvertenze" del documento;
b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;
c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non è sottoposta alla preventiva verifica della Consob;
d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente. Copia della sintesi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'Allegato 2C.
6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.
7. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:
a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai revisori e dirigenti;
b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.";
- Nell'art. 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo Unico, di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo Unico di una società quotata.";
- Nell'art. 46, le parole "azioni ordinarie" sono sostituite dalle parole "azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo Unico";
- L'art. 50 è sostituito dal seguente:
"Art.50
(Opa residuale)
1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.
2. La società di gestione del mercato:
a) segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.
3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;
b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;
c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;
d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.
4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla congruità degli elementi forniti.
5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.
6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale:
a) la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico;
b) un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se più recente, sull'ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa.";
- Nell'art. 51, comma 1, lettera a), dopo la parola ‹‹"sponsor"›› sono inserite le parole ‹‹o "listing partner"››;
- Nell'art. 55, comma 1, le parole "l'articolo 7, comma 1" sono sostituite dalle parole "l'articolo 7, commi 1 e 2";
- Nell'art. 59, al comma 2, le parole "Sezioni II e III" sono sostituite dalle parole "Sezioni II e V";
- L'art. 60 è sostituito dal seguente:
"Art. 60
(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)
1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 10, 11 e 12 contenuti nell'Allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.
2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 19 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.
3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 14 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.";
- Nell'art. 61:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered warrant e certificates può essere costituito da un documento informativo sull'emittente e da una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'Allegato 1B.";
nel comma 2, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 4" e le parole "Il documento pubblicato è utilizzato" sono sostituite dalle parole "Il documento pubblicato può essere utilizzato";
il primo periodo del comma 3 è così modificato:
"In occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota integrativa.";
- Nell'art. 62:
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)";
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando l'ammissione a quotazione di obbligazioni, anche strutturate, emesse da banche ed enti sovranazionali, covered warrant e certificates, è effettuata sulla base di un programma il prospetto di quotazione può essere costituito dal documento informativo sull'emittente indicato all'articolo 61 e da una o più note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma.";
- Nell'art. 63, comma 2, le parole "articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle parole "articolo 7, comma 3";
- Nell'art. 70, comma 5, lett. c), il periodo "il verbale e le deliberazioni adottate sono messi a disposizione del pubblico" è sostituito dal seguente: "il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico";
- Dopo l'art. 70 è inserito il seguente:
"Art. 70-bis
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)
1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.
2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-decies, comma 3, lettera a).";
- Nell'art. 71-bis, il comma 3 è soppresso;
- L'art. 72 è sostituito dal seguente:
"Art. 72
(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)
1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A.
2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:
a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;
b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.";
- Nell'art. 74, comma 2, le parole "il verbale e le deliberazioni adottate" sono sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni adottate";
- Nell'art. 75, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, si applica l'articolo 70-bis.";
- Nell'art. 76, dopo le parole "dagli articoli 70," sono inserite le parole "70-bis,";
- Nell'art. 77:
nel comma 1, lett. a), le parole "sette giorni" sono sostituite dalle parole "quindici giorni";
nel comma 4, le parole "Entro sette giorni" sono sostituite dalle parole "Entro quindici giorni";
- Nell'art. 80, la rubrica è sostituita come segue: "(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)";
- L'art. 81 è sostituito dal seguente:
"Art. 81
(Relazione semestrale)
1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.
2. La relazione semestrale è redatta in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002.
3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.
4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.";
- Dopo l'art. 81 è inserito il seguente:
"Art. 81-bis
(Relazione semestrale - regime transitorio)
1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre la relazione semestrale consolidata relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005 secondo le disposizioni del presente articolo. Sono in tal caso fornite:
a) una riconciliazione quantitativa del patrimonio netto alla data di chiusura del semestre e alla data di chiusura dell'esercizio precedente e del risultato alla data di chiusura del semestre, determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente, rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche da apportare al patrimonio netto e al risultato del periodo;
b) in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
2. Gli emittenti azioni non tenuti alla redazione dei conti consolidati, che non redigeranno il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, devono predisporre la relazione semestrale secondo le disposizioni del presente articolo.
3. La relazione semestrale è costituita:
a) per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato, da prospetti contabili e da note esplicative ed integrative;
b) per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, dai prospetti contabili della società capogruppo e dai prospetti contabili e dalle note esplicative ed integrative consolidate di gruppo. Sono altresì predisposte le note relative ai prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico.
4. I prospetti contabili sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato relativi all'esercizio precedente.
5. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del codice civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 possono indicare nello stato patrimoniale le sole voci precedute da numeri romani e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi. Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 possono utilizzare per la redazione dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni semestrali di vigilanza.
6. Le società finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi del codice civile, la cui attività consista in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, che inseriscono nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio il conto economico riclassificato indicato dalla CONSOB con apposito provvedimento, dovranno utilizzare nella relazione semestrale il predetto conto economico, in luogo di quello previsto dall'articolo 2425 del codice civile.
7. Il risultato di periodo può essere indicato al lordo o al netto delle imposte. Sono indicati gli acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello di chiusura dell'esercizio medesimo.
9. Le note esplicative ed integrative sono redatte secondo i criteri indicati nell'Allegato 3C-bis e, in ogni caso:
a) contengono ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico e indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attività e su tale risultato;
b) consentono un raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente;
c) indicano i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.
10. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.";
- L'art. 82 è sostituito dal seguente:
"Art. 82
(Relazione trimestrale)
1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002.
2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:
a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;
b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.";
- Dopo l'articolo 82 è inserito il seguente:
Art. 82 -bis
(Relazione trimestrale- regime transitorio)
1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, gli emittenti azioni possono predisporre le relazioni trimestrali relative all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvate entro la data del 30 settembre 2005 secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio precedente e sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 3D. Sono in tal caso fornite:
a) per la prima relazione trimestrale, informazioni dettagliate in merito alle procedure poste in essere per la transizione ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002 ed il loro grado di realizzazione;
b) per la seconda relazione trimestrale:
1. una riconciliazione dei saldi finali riportati nei prospetti contabili determinati con i criteri di redazione utilizzati per il bilancio dell'esercizio precedente rispetto al valore dagli stessi assunto in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002. Il prospetto di riconciliazione deve descrivere con chiarezza e adeguata analiticità la natura e l'ammontare delle più significative rettifiche da apportare ai saldi finali riportati nei prospetti contabili;
2. in un'appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard" adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002, corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.
2. La prima relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, ove redatta ai sensi dell'articolo 82, può essere messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro settantacinque giorni dal termine del trimestre.
3. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione della seconda relazione trimestrale relativa all'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, ed approvata entro la data del 30 settembre 2005, se, previa comunicazione alla Consob e al pubblico, redigono la relazione semestrale in conformità a quanto disposto dall'articolo 81.
4. Qualora l'emittente rediga la prima o la seconda trimestrale sulla base di quanto disposto dall'articolo 82 deve pubblicare, in una appendice separata, le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale "IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione.";
- Nell'art. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea.";
- Nell'art. 90, comma 1, lettera d), le parole "il verbale e le deliberazioni" sono sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni";
- Dopo l'art. 90 è inserito il seguente:
"Art. 90-bis
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)
1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) nel caso previsto dall'articolo 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, contestualmente alla diffusione al pubblico;
d) il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico.";
- Nell'art. 92:
nel comma 1, lettera c), le parole "il verbale e le deliberazioni" sono sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni";
nel comma 1, lettera e), le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 5";
- Nell'art. 94, comma 2, le parole "il verbale e le deliberazioni" sono sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni";
- Nell'art. 95, comma 1, dopo le parole "90, comma 1," sono inserite le parole "90-bis,";
- Nell'art. 96, comma 1, lettera b), dopo le parole "dagli articoli 81 e 82," sono inserite le parole "comma 1,";
- Dopo l'art. 98 è inserito il seguente:
"Art. 98-bis
(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)
1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione.";
- L'art. 100 è sostituito dal seguente:
"Art. 100
(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)
1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'Allegato 3H.";
- Nell'art. 102:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le società di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84.";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"3. Gli obblighi previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.
4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.";
- Nell'art. 103, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi. ";
- L'art. 103-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)
1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione;
b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;
c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.
2. Le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:
a) il prospetto di quotazione;
b) il documento di quotazione.
4. Le informazioni previste dall'articolo 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87".
- Nell'art. 105:
nel comma 2, lettera c), le parole "72, comma 4" sono sostituite dalle parole "72, comma 5";
nel comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
"d) il verbale di cui all'articolo 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico nonché la relazione illustrativa di cui all'articolo 70-bis, comma 2, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
e) la documentazione prevista dall'articolo 70-bis, commi 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico.";
- Nell'art. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.";
- Dopo l'art. 109 è inserito il seguente:
"Art. 109-bis
(Informazioni su patti parasociali)
1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 109, della comunicazione di cui all'articolo 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.
2. Il comma precedente si applica anche ai patti già dichiarati ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.";
- Nell'art. 111:
nel comma 1, dopo le parole "articolo 84" sono inserite le parole ", comma 1";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'articolo 84, comma 2.";
- Nell'art. 112:
il comma 1 è soppresso;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"1. Sono dispensati dall'adempimento dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico e alle SICAV.";
- Nell'art. 118, comma 3, le parole "gestione collettiva o individuale del risparmio" sono sostituite dalle parole "gestione del risparmio";
- Dopo l'art. 122 è inserito il seguente:
"Art. 122-bis
(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)
1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente e alla Consob quando, alternativamente:
a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;
b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:
- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;
- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Si applica l'articolo 118, comma 3.
3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, commi 2 e 3.
4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.";
- Nell'art. 130, comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:
- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;
- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;
- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.
Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;";
- Nell'art. 135, comma 4, dopo le parole "dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4" sono inserite le parole ", dell'articolo 70-bis, comma 2,";
- Nell'art. 136, comma 4, dopo le parole "dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4" sono inserite le parole ", dell'articolo 70-bis, comma 2,";
- Nell'art. 137, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per il conferimento della delega l'azionista che abbia effettuato l'adempimento necessario per la partecipazione all'assemblea, trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega.";
- Nell'art. 140, comma 1, l'ultimo periodo "La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto." è soppresso;
- Nell'art. 141:
nel comma 2, il periodo "unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico", è soppresso;
nel comma 4, l'ultimo periodo "In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto.", è soppresso;
- Nell'art. 143, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.";
- Nell'art. 152:
nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno.";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"3. In caso di trasferimento del controllo tra società con azioni quotate, l'incarico conferito dalla società controllata si conclude alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si è verificato il trasferimento.";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"4. Per le società controllate con azioni non quotate sottoposte a revisione solo per effetto dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.";
- Nell'art. 156, dopo la lettera u), sono inserite le seguenti:
"v) la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000;
w) la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002.";
- nell'Allegato 1A, paragrafo A), lettera a), le parole "del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "dell'organo di controllo";
- nell'Allegato 1A, paragrafo A), lettera l), nota 2, dopo le parole "non appena disponibile" sono inserite le parole ", con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo,";
- nell'Allegato 1A, paragrafo B), dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) copia dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, lettere a) e b);";
- nell'Allegato 1A, paragrafo B), lettera g), dopo il periodo "copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98)." è inserito il seguente:
"Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, è richiesto altresì l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo.";
- nell'Allegato 1B, Parte prima, paragrafo V, dopo il punto 1 è inserito il seguente:
"2 - L'emittente bancario che voglia utilizzare il medesimo prospetto informativo o nell'ipotesi di scissione il medesimo documento sull'emittente sia per la quotazione di proprie obbligazioni che per la quotazione/sollecitazione di covered warrant o certificates dovrà riportare in tale documento gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.";
- nell'Allegato 1B, Parte prima, paragrafo V, il punto "2" è rinumerato come punto "3", restando invariato il contenuto;
- nell'Allegato 1B, Parte prima, paragrafo X, punto 1, dopo la parola "quotazione" sono inserite le parole "/sollecitazione";
- nell'Allegato 1B, Parte prima, paragrafo X, dopo il punto 2 è inserito il seguente:
"3 - L'emittente bancario che voglia utilizzare il medesimo prospetto informativo o nell'ipotesi di scissione il medesimo documento sull'emittente sia per la quotazione di proprie obbligazioni che per la quotazione/sollecitazione di covered warrant o certificates dovrà riportare in tale documento gli elementi informativi richiesti, per l'emittente, dallo schema 6 e dallo schema 7.";
- nell'Allegato 1B, Parte seconda A), Schema 1, la lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte seconda B), Schema 6, la lettera C) "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" è sostituita dalla seguente:
"C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte seconda B), Schema 7, la lettera C) "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE" è sostituita dalla seguente:
"C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera A) "COPERTINA", le parole "responsabile del collocamento e sponsor" sono sostituite dalle parole "responsabile del collocamento, sponsor e listing partner";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera C) "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE":
la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
l'avvertenza " gli eventuali rischi derivanti da problematiche interne ed esterne all'azienda connesse con l'anno 2000", è soppressa;
il periodo "gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, da amministratori" è sostituito dal seguente: "gli scostamenti significativi tra il prezzo della sollecitazione e il costo sostenuto, direttamente o indirettamente, dai componenti dell'organo di amministrazione";
l'avvertenza " gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;" è sostituita dalla seguente: " gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera D):
nel paragrafo "CLAUSOLE GENERALI", il capoverso "Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es. emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor, specialista, società di revisione, etc..)." è sostituito dal seguente: "Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es. emittente, proponente, responsabile del collocamento, sponsor, listing partner, specialista, società di revisione, etc..).";
nella lettera D.2), il capoverso "Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo sponsor, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato." è sostituito dal seguente: "Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo sponsor/listing partner, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato.";
nella lettera D.2), paragrafo "Azionariato", il periodo "rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico", è soppresso;
nella lettera D.3), nel periodo "Indicare la valorizzazione del capitale economico dell'emittente secondo le valutazioni fornite dallo sponsor nel documento di valutazione.", le parole "dallo sponsor" sono soppresse;
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera E):
nel punto 1.5, in fine, è inserito il seguente capoverso:
"Indicare, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sull'emittente l'attività di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresì che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.";
dopo il punto 1.6.5 è inserito il seguente:§
"1.6.6 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'articolo 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'articolo 2447-decies, comma 2, del codice civile.";
nel punto 1.7, in fine, è inserito il seguente capoverso:
"Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera F):
dopo il punto 2.1 è inserito il seguente:
"(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.";
dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
"2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'articolo 2409-octiesdecies del codice civile e dell'articolo 148 del Testo Unico.";
il testo della nota 17 del punto 2.5. è sostituito dal seguente:
"Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).";
nel punto 2.6, le parole "il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "degli organi di amministrazione e di controllo";
nel punto 2.7, le parole "il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "degli organi di amministrazione e di controllo";
nel punto 2.8, le parole "membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo"; inoltre, le parole "strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso" sono sostituite dalle parole "strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo";
nel punto 2.9, le parole "componenti del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nel punto 2.11, le parole "membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera H), punto 4.8, le parole "I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera L):
dopo il punto 6.8 sono inseriti i seguenti:
"6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
6.8.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (c.d. Codice Preda).
Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalità di adeguamento dello statuto sociale al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.";
nel punto 6.12, le parole "ovvero di una delega agli amministratori" sono sostituite dalle parole "ovvero di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione";
nel punto 6.14, dopo le parole "Indicazione dell'esistenza di quote" sono inserite le parole "o di strumenti finanziari partecipativi"; - nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera O), dopo il punto 9.6 è inserito il seguente:
"(*) 9.6.1 - Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera Q), dopo il punto 11.3 è inserito il seguente:
"11.3.1 - Per le società non ancora iscritte nel registro delle imprese, fornire informazioni in merito all'iter da seguire in sede di costituzione per pubblica sottoscrizione ai sensi degli articoli 2333 e seguenti del codice civile. In particolare, fornire notizie in merito all'avvenuto deposito presso un notaio del programma, con le firme autenticate dei promotori.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera S):
dopo il punto 13.1 è inserito il seguente:
"13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente all'ultimo bilancio.";
dopo il punto 13.4 è inserito il seguente:
"13.5 - Statuto sociale (a mano che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).
Appendici per le società non ancora iscritte nel registro delle imprese
- Programma depositato presso un notaio ai sensi dell'articolo 2333 del codice civile;
- Progetto di costituzione contenente i dati economico-finanziari dell'iniziativa.";
i punti "13.5", "13.6" e "13.7" sono rinumerati come punti "13.6", "13.7" e "13.9", restando invariato il contenuto;
dopo il punto 13.7 è inserito il seguente:
"13.8 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente all'ultimo bilancio.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 1, lettera T), il testo della nota 28 del "MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITà" è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo sponsor/listing partner e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente).";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 2, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 2, lettera E):
dopo il punto 1.6 è inserito il seguente:
"1.6.1 - Indicare, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'articolo 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in Appendice al prospetto informativo.";
nel punto 1.7, in fine, è inserito il seguente capoverso: "Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.";
dopo il punto 1.7, è inserito il seguente:
"1.8 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'articolo 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'articolo 2447-decies, comma 2, del codice civile.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 2, lettera F):
dopo il punto 2.1 è inserito il seguente:
"(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.";
dopo il punto 2.2. è inserito il seguente:
"2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies codice civile e dell'art. 148 del Testo Unico.";
il testo della nota 6 del punto 2.5. è sostituito dal seguente:
"Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali).";
nel punto 2.6, le parole "dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale" sono sostituiti dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nel punto 2.7., le parole "ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nel punto 2.8, le parole "membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo"; inoltre, le parole "strumenti finanziari posseduti alla fine dell'esercizio in corso" sono sostituite dalle parole "strumenti finanziari posseduti alla data di pubblicazione del prospetto informativo";
nel punto 2.9, le parole "membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nel punto 2.11, le parole "membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 2, lettera L):
dopo il punto 6.3 sono inseriti i seguenti:
"6.3.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
6.3.2 - Indicazione dell'adeguamento dello statuto sociale al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (c.d. Codice Preda).
Descrivere il sistema di corporate governance dell'emittente e fornire indicazioni circa le modalità di adeguamento dello statuto sociale al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.";
nel punto 6.5, le parole "di una delega agli amministratori" sono sostituite dalle parole "di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 2, lettera S):
la rubrica è sostituita dalla seguente:
"S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO";
nel paragrafo "Appendici", dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
"13.5 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).
13.6 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente al bilancio.";
il punto "13.5" è rinumerato come punto "13.7", restando invariato il contenuto;
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera A) "COPERTINA", le parole "responsabile del collocamento e sponsor" sono sostituite dalle parole "responsabile del collocamento, sponsor e listing partner";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera C) - 1) "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE":
la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
dopo l'avvertenza " le eventuali passività potenziali", è inserita la seguente:
" Rating dell'emittente e dello strumento finanziario. Precisare se esiste/non esiste il rating dell'emittente e/o dello strumento finanziario. In caso affermativo specificare la data del rilascio e l'ente o la società che lo ha emesso. Indicare le classificazioni di rating con spiegazione di lettere e numeri. Indicare infine le eventuali variazioni di rating dell'emittente rispetto al valore dello stesso riportato nell'ultimo documento pubblicato;";
dopo il periodo "in ogni caso, esplicitare che nel caso di obbligazioni strutturate scomponibili in una obbligazione di tipo ordinario e in uno o più strumenti derivati, la valutazione del prezzo richiede particolare competenza;" è inserito di seguito il periodo: "in particolare, ove possibile, fornire indicazioni di pricing dello strumento finanziario;";
dopo il periodo "l'eventuale possibilità da parte dell'emittente di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario." è inserito di seguito il periodo: "Qualora sia prevista tale facoltà indicarne i termini e le relative modalità;";
dopo il periodo "l'eventuale clausola di subordinazione." è inserito di seguito il periodo: "Laddove esista tale clausola indicarne termini e modalità;";
dopo il periodo "le difficoltà di disinvestimento, ove non sia prevista la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione in un mercato regolamentato." è inserito di seguito il periodo: "In particolare rappresentare che tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità a prescindere dall'emittente e dall'ammontare del prestito in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita;";
l'avvertenza " gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor;" è sostituita dalla seguente: " gli eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento e/o lo sponsor/listing partner;";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera C) - 2) "ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI":
dopo il capoverso "Nel caso in cui i rendimenti delle obbligazioni fossero legati all'andamento di parametri (tassi, indici o panieri), dovrà essere fornita una chiara indicazione del meccanismo di determinazione di tali rendimenti e degli eventuali parametri di calcolo, al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione dei rischi di "performance". In particolare dovranno essere forniti confronti tra il rendimento minimo eventualmente garantito ed il rendimento di strumenti finanziari aventi pari durata e rischio similare."; è inserito il seguente:
"Inserire la formula di calcolo dell'interesse dello strumento finanziario e, ove possibile, calcolare il valore del rendimento effettivo annuo lordo ed al netto della componente fiscale, in regime di capitalizzazione composta.";
dopo il capoverso "Ove vengano assicurati tassi minimi, dovrà essere fornita l'indicazione del rendimento annuo effettivo netto, inteso come rendimento annuo composto al netto della componente fiscale. La medesima indicazione del rendimento effettivo annuo netto dovrà essere fornita con riferimento all'ipotesi che l'emittente si avvalga, alla prima data utile, della eventuale facoltà di effettuare il rimborso anticipato del prestito obbligazionario." è inserito il seguente: "Quando il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto indicare il rendimento effettivo annuo composto lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7.";
in fine, le parole "I paragrafi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "I paragrafi 1, 2, 3 e 4";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera D.1), dopo le parole "Indicare gli impegni eventualmente assunti dall'emittente e/o dallo sponsor" sono inserite le parole "/listing partner";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera D.2), dopo il capoverso "Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, una tabella comparativa dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'emittente eventualmente utili al fine di evidenziare la solvibilità dell'emittente. In particolare i dati selezionati devono risultare esplicativi almeno delle componenti significative dell'andamento della situazione finanziaria nel periodo considerato." è inserito il seguente:
"Qualora le obbligazioni oggetto del prospetto fossero irrevocabilmente e incondizionatamente garantite, inserire la tabella comparativa di cui al punto precedente con i dati economico, patrimoniali e finanziari del garante, eventualmente aggiornando tali dati contabili con l'ultima situazione contabile infra-annuale disponibile. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera E):
dopo la rubrica "E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.";
dopo il punto 1.9.1 è inserito il seguente:
"1.9.1.1 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni contenute nell'articolo 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'articolo 2447-decies, comma 2, del codice civile.";
nel punto 1.9.6, in fine, è inserito il seguente capoverso:
"Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.";
nel punto 1.9.7, in fine, è inserito il seguente capoverso:
"Indicare, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sull'emittente l'attività di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'articolo 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresì che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera F):
dopo il punto 2.1, è inserito il seguente:
"(*) 2.1.1 - Ove l'emittente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.";
dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
"2.2.1 - Ove l'emittente abbia adottato il modello monistico o dualistico indicare i requisiti di onorabilità e di professionalità fissati dallo statuto rispettivamente ai sensi dell'articolo 2409-octiesdecies del codice civile e dell'articolo 148 del Testo Unico.";
il testo della nota 7 del punto 2.4 è sostituito dal seguente:
"Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)";
nel punto 2.5, le parole "il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "degli organi di amministrazione e di controllo";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera G), dopo la rubrica "G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera H):
dopo la rubrica "H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.";
nel punto 4.8, le parole "I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "I dati trimestrali dovranno essere redatti dai componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera I):
dopo la rubrica "I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.";
nel punto 5.2.2, in fine, è inserito di seguito il seguente periodo:
"Ad integrazione di quanto sopra rappresentato indicare inoltre l'evoluzione della posizione finanziaria netta dell'emittente e del garante a data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella del prospetto, nonché eventuali modifiche nel rating.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera L):
dopo il punto 6.8 è inserito il seguente:
"6.8.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.";
nel punto 6.11, le parole "di una delega agli amministratori" sono sostituite dalle parole "di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera M):
nel punto 7.7, in fine, è inserito di seguito il seguente periodo:
"Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicarne comunque la tipologia, se fissa o variabile, nonché il range di tasso di interesse che verrà utilizzato per la esemplificazione dei rendimenti. Indicare inoltre le modalità di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di interesse nominale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.";
nel punto 7.8, in fine, è inserito di seguito il seguente periodo:
"Ove il tasso di interesse nominale non sia disponibile al momento della pubblicazione del prospetto, indicare il rendimento effettivo annuo lordo e netto calcolato sulla base del range di tasso indicato al punto 7.7. Indicare inoltre le modalità di comunicazione alla Consob ed al pubblico del tasso di rendimento lordo atteso all'emissione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera O), dopo il punto 9.6 è inserito il seguente:
"(*) 9.6.1 - Ove l'offerente abbia adottato il sistema dualistico, precisare se lo statuto ha attribuito competenze gestionali al consiglio di sorveglianza e fornire una breve descrizione delle stesse.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera R), punto 12.5, dopo la parola "sponsor" è inserita la parola "/listing partner";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera S):
dopo la rubrica "Appendici", è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.";
dopo il punto 13.1. è inserito il seguente:
"13.1.1 - Schemi di stato patrimoniale e conto economico tratti dalla relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.";
dopo il punto 13.5 sono inseriti i seguenti:
"13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).";
dopo la rubrica "Documentazione a disposizione del pubblico" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite i seguenti documenti devono essere disponibili, ove possibile, anche relativamente al garante.";
i punti "13.6", "13.7" e "13.8" sono rinumerati come punti "13.8", "13.9" e "13.10", restando invariato il contenuto;
dopo il punto 13.10 è inserito il seguente:
"13.11 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 3, lettera T), il testo della nota 16 del "MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITà" è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo sponsor/listing partner, dal garante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e del garante)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 4, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 4, lettera E):
dopo la rubrica "E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.";
dopo il punto 1.3 è inserito il seguente:
"1.3.1 - Indicare, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza per i dati e gli elementi informativi di cui all'art. 2497-bis, commi 4 e 5 del codice civile, fare rinvio alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione riportate in Appendice al prospetto informativo.";
nel punto 1.4, in fine, è inserito il seguente capoverso:
"Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.";
dopo il punto 1.4 è inserito il seguente:
"1.5 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'articolo 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'articolo 2447-decies, comma 2, del codice civile.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 4, lettera G), dopo la rubrica "G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 4, lettera H), dopo la rubrica "H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE" è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le seguenti informazioni devono essere fornite anche relativamente al garante. Ove il garante rediga il bilancio consolidato di gruppo i dati finanziari selezionati devono essere presentati anche in forma consolidata; tuttavia il garante può omettere i propri dati individuali ove dichiari che essi non forniscono alcuna significativa informazione aggiuntiva rispetto a quelli consolidati di gruppo. Le medesime informazioni possono al contrario essere fornite soltanto su base individuale ove il garante dichiari che le medesime informazioni a livello consolidato non sono significative.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 4, lettera S):
dopo la rubrica "S) XIII - APPENDICI", è inserito il seguente capoverso:
"Nel caso di obbligazioni garantite le appendici devono essere fornite, ove possibile, anche relativamente al garante.";
dopo il punto 13.4 sono inseriti i seguenti:
"13.5 - Relazione semestrale e/o trimestrale approvate successivamente alla pubblicazione del prospetto o del documento informativo sull'emittente.
13.6 - Copia dell'ultimo rapporto di rating pubblicato.
13.7 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 5, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 6, i primi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3, tenendo conto, per quanto riguarda il paragrafo Avvertenze per l'investitore, di quanto sotto indicato in merito alla posizione finanziaria dell'emittente, ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.
Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, I, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 6, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 6, il capoverso "Si riporta, di seguito, il contenuto delle lettere G, L e S." è così sostituito:
"Si riporta, di seguito, il contenuto delle Avvertenze per l'investitore, paragrafo "Posizione finanziaria dell'emittente", e delle lettere G, I, L e S. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
In luogo della posizione finanziaria dell'emittente, indicare il livello del coefficiente di solvibilità (anche di gruppo qualora esistente) confrontato con quello minimo richiesto dalle disposizioni di Banca d'Italia e il free capital.";
nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 6, dopo la lettera G), punti 3.1 e 3.2, è inserita la seguente lettera:
"I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE
5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre ovvero dopo la data di chiusura del trimestre cui si riferisce l'ultima relazione trimestrale eventualmente pubblicata, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.
5.2 - Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo
5.2.1 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. In particolare:
a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).
Per la descrizione dell'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, inserire i dati numerici tratti dalla relazione semestrale ovvero dalla relazione trimestrale approvate dall'organo amministrativo. In assenza di tale documentazione contabile, riportare indicazioni di tipo qualitativo. Dovranno essere descritti i seguenti andamenti: Margine di Intermediazione, Risultato di Gestione, Risultato Ordinario, Risultato Netto, Raccolta Diretta e Indiretta, Impieghi e Coefficiente di solvibilità.
5.2.2 - In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso. Tale previsione - tenuto anche conto di quanto evidenziato ai sensi della lettera c) del punto precedente - dovrà risultare adeguatamente motivata. Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.
5.2.3 - Ove vengano forniti dati di stima relativi all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio, ovvero dati previsionali14 concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri - che in ogni caso non potranno superare i tre esercizi - i dati elaborati sono corredati dalla sintesi degli elementi positivi e negativi che hanno contribuito alla loro determinazione. Inoltre, in relazione ai dati previsionali occorre fornire una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
5.2.4 - Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione contenente il giudizio della stessa in merito alla adeguatezza delle assunzioni adottate ed alla congruità delle previsioni rispetto a dette assunzioni.
5.2.5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 dovranno essere fornite per il gruppo.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 6, lettera L):
dopo il punto 6.7 sono inseriti i seguenti:
"6.7.1 - Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.
6.7.2 - Informazioni sul gruppo cui fa capo l'emittente.
Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sintetica del gruppo.
Indicare, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, se l'emittente è soggetto all'attività di direzione e coordinamento. In tale circostanza riportare, ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita sull'emittente l'attività di direzione e coordinamento - dati riportati in apposita sezione della nota integrativa. Inoltre devono essere rappresentati i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati; tali elementi informativi, ai sensi dell'art 2497-bis, comma 5, del codice civile, sono descritti nella relazione sulla gestione. Precisare altresì che i citati documenti sono ricompresi tra la documentazione a disposizione del pubblico.
6.7.3 - Informazioni sul gruppo facente capo all'emittente.
Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese dovrà essere fornita una rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto.
Precisare se l'emittente esercita l'attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile ed i soggetti nei confronti dei quali tale attività è esercitata.
6.7.4 - Costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e finanziamento destinato ad uno specifico affare.
In caso di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, fornire le informazioni previste dall'articolo 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.
In caso di finanziamento destinato ad uno specifico affare, fornire le informazioni che devono essere inserite nel contratto ai sensi dell'articolo 2447-decies, comma 2, del codice civile.";
nel punto 6.9, le parole "di una delega agli amministratori" sono sostituite dalle parole "di una delega ai componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 6, lettera S):
dopo il punto 13.2 è inserito il seguente:
"13.3 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).";
i punti "13.3", "13.4", "13.5" e "13.6" sono rinumerati come punti "13.4", "13.5", "13.6" e "13.7", restando invariato il contenuto;
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, dopo il capoverso "Nel caso di sollecitazione le informazioni dello schema dovranno essere integrate con la descrizione delle modalità di offerta e di adesione alla stessa." è inserito il seguente:
"Nella Nota integrativa di programma, riportare la seguente indicazione: "Nota integrativa all'ultimo documento sull'emittente pubblicato".";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, paragrafo 1b) "Avvertenze relative agli strumenti finanziari e all'operazione", dopo il capoverso "In primo luogo dovrà essere riprodotto il testo dell'Allegato 3, parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n.11522 dell'1.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile.", sono inseriti i seguenti:
"Distinguere i rischi specifici dei covered warrant rispetto a quelli dei certificates (con particolare riferimento alla natura opzionale e quindi all'effetto volatilità del sottostante e del time decay).
Con riferimento ai covered warrant, distinguere la tipologia covered warrant plain vanilla dalle altre tipologie di covered warrant (quali ed esempio: stop loss, cup, floor, corridor, ecc.), evidenziandone le specifiche caratteristiche.
Avuto riguardo ai certificates, distinguere i leverage certificates (quali ad esempio: turbo, short, mini future long, mini future short, ecc.) dagli investiment certificates (quali ad esempio: benchmark, double-up, discount certificates, equity protection, ecc.).
Indicare che la distinzione tra i leverage e gli investment certificates è correlata alla circostanza che mentre i primi consentono all'investitore di partecipare all'andamento dell'attività sottostante con effetto leva, i secondi consentono all'investitore di partecipare all'andamento dell'attività sottostante senza effetto leva.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, paragrafo 2) "ESEMPLIFICAZIONE", le parole
"indicazioni ed esemplificazione della formula di calcolo delle convenienze" sono sostituite dalle parole "indicazioni ed esemplificazioni aggiornate della formula di calcolo delle convenienze";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, lettera H), il testo della nota 1 del punto 4.3 è sostituito dal seguente:
"Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (componenti dell'organo di amministrazione, amministratori o consiglieri di gestione delegati, direttori generali)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, lettera O):
dopo il punto 9.2 è inserito il seguente:
"9.3 - Statuto sociale (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente).";
i punti "9.3", "9.4" e "9.5" sono rinumerati come punti "9.4", "9.5" e "9.6", restando invariato il contenuto;
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 7, lettera P), il testo della nota 3 del "MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITà" è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente e del garante.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, gli Schemi 8, 9, 10, 11 e 12 sono sostituiti dagli schemi in allegato (Allegati nn. 1-5);
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 13, punto 7.2, "ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE", il periodo "per ogni voce indicare l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio" è sostituito dal seguente: "per l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio con riferimento a ogni voce, rinviare al par. 2 della Parte II.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, lo Schema 14 è sostituito dallo schema in allegato (Allegato n. 6);
- nell'Allegato 1B, Parte terza, gli Schemi 15 e 16 sono soppressi;
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, la rubrica della lettera C) è sostituita dalla seguente:
"C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE (il presente paragrafo deve essere redatto con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti del prospetto)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera L), punto 8.6, le parole "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "organo di controllo" e le parole "il consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "l'organo amministrativo";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera M):
nel punto 9.6, le parole "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "organo di controllo" e le parole "il consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "l'organo amministrativo";
dopo il punto 9.6 è inserito il seguente:
"9.6.1 Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.";
nel punto 9.8, in fine, è inserito il seguente periodo:
"Riportare altresì il prospetto riassuntivo delle attività cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 29/03/2000.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera N):
nel punto 10.5, le parole "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "organo di controllo" e le parole "il consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "l'organo amministrativo";
dopo il punto 10.5 è inserito il seguente:
"10.5.1 Indicazione dell'esercizio o meno delle facoltà riconosciute all'autonomia statutaria dal codice civile.
Illustrare le principali modifiche apportate allo statuto sociale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, descrivere il modello di amministrazione e di controllo alternativo al sistema tradizionale eventualmente adottato dall'emittente, le materie che sono state delegate all'organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza, l'emissione di azioni senza diritto di voto ovvero con diritto di voto limitato a particolari argomenti, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.";
nel punto 10.7, in fine, è inserito il seguente periodo:
"Riportare altresì il prospetto riassuntivo delle attività cartolarizzate e dei titoli emessi redatto ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 29/03/2000.";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera Q), punto 13.6, le parole "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "organo di controllo" e le parole "il consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "l'organo amministrativo";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera S), punto 15.6, le parole "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "organo di controllo" e le parole "il consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "l'organo amministrativo";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera W), dopo il punto 20.5 è inserito il seguente:
"20.6 - Statuto sociale dell'emittente e del cessionario (a meno che lo stesso non sia messo a disposizione del pubblico anche nel sito internet dell'emittente e del cessionario).";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, Schema 18, lettera Z), in calce alla rubrica "MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITà" è inserita la nota 1 dal seguente testo:§
"La dichiarazione di responsabilità sopra riportata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione all'investimento, nonché dallo sponsor, dal cedente e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente e dell'emittente)";
- nell'Allegato 1B, Parte terza, lo Schema 19 è sostituito dallo schema in allegato (Allegato n. 7);
- nell'Allegato 1C, paragrafo "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE", dopo le parole "riportare integralmente il relativo paragrafo del prospetto informativo" è inserito il periodo "con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti dell'avviso";
- nell'Allegato 1D, lettera A) - "COPERTINA", le parole "responsabile del collocamento e sponsor" sono sostituite dalle parole "responsabile del collocamento, sponsor e listing partner";
- nell'Allegato 1D, lettera B) - "AVVERTENZE PER L'INVESTITORE", dopo le parole "prospetto informativo" sono inserite le parole "con un carattere tipografico di dimensione superiore rispetto a quello utilizzato per le altre parti della nota.";
- nell'Allegato 1D, lettera C):
nel punto C.1, le parole "D.1" sono sostituite dalle parole "D.2";
nel punto C.2, le parole "D.2" sono sostituite dalle parole "D.3";
- l'Allegato 1G è sostituito dal testo in allegato (Allegato n. 8);
- nell'Allegato 1H, gli Schemi 1 e 2 sono sostituiti dal testo in allegato (Allegato n. 9);
nella rubrica dell'Allegato 1I, il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di scissione del prospetto, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento informativo sull'emittente ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor/listing partner, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico.";
- nell'Allegato 1I, Tavola 1:
- nella lettera d), le parole "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "dell'organo di controllo";
- nella lettera e), dopo le parole "dello sponsor" sono inserite le parole "/listing partner";
- nell'Allegato 1I, la Tavola 6 è sostituita dalla tavola in allegato (Allegato n. 10);
- nell'Allegato 1I, Tavola 8, terzo trattino, le parole "del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "dell'organo di controllo";
- nell'Allegato 2A, Parte prima, punto I:
nel numero 4, le parole "punto c1.1" sono sostituite dalle parole "punto b1.1";
nel numero 5, le parole "punto c1.2" sono sostituite dalle parole "punto b1.2";
- nell'Allegato 2A, Parte prima, punto II:
nel numero 4, le parole "punto c1.1" sono sostituite dalle parole "punto b1.1";
nel numero 5, le parole "punto c1.2" sono sostituite dalle parole "punto b1.2";
- nell'Allegato 2A, Parte prima, punto III, numero 4, le parole "punto c1.2 e c2" sono sostituite dalle parole "punto b1.2 e b2" e le parole "punto c1.1" sono sostituite dalle parole "punto b1.1";
- nell'Allegato 2A, Parte prima, in fine:
il punto (*) è sostituito dal seguente:
"(*) - nel caso di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto b1.1 dello schema di riferimento;
- nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto b1.2 dello schema di riferimento.";
il punto (**) è sostituito dal seguente:
"(**) nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, le informazioni del punto b1.1
devono essere sostituite con quelle dei punti b1.2 e b2 di tale schema.";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 1, lettera A), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- l'indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo Unico e dall'articolo 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento.";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 1, lettera G), punto g3, le parole "del Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 1, lettera H):
nella rubrica del paragrafo le parole "amministratori" sono sostituite dalle parole "componenti dell'organo di amministrazione";
nel punto h1, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 1, lettera N), le parole "dal Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo" e le parole "o da un organismo equipollente" sono soppresse;
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 1, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:
"Documenti relativi:
- all'offerente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
- all'emittente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile.
Luoghi:
- sede sociale;
- intermediari incaricati;
- altro."
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 2, lettera A):
nel secondo trattino, dopo le parole "articolo 107, comma 1" sono inserite le parole ", del Testo Unico";
il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"- l'indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo Unico e dall'articolo 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento.";
nel quinto trattino, le parole "D.Lgs. n. 58/98" sono sostituite dalle parole "Testo Unico";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 2, lettera E), punto e1, le parole "articolo 106, comma 1, del D.lgs. 58/98" sono sostituite dalle parole "articolo 106, comma 1, del Testo Unico", e le parole "articolo 106, comma 4 e 107 del D.lgs. 58/98" sono sostituite dalle parole "articolo 106, comma 4 e 107 del Testo Unico";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 2, lettera G), punto g3, le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 2, lettera H):
nella rubrica del paragrafo le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole " i componenti dell'organo di amministrazione";
nel punto h1, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 2, lettera N), le parole "dal Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 2, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:
"Documenti relativi:
- all'offerente:
- ultimo bilancio di esercizio o, se disponibile, il progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;
- all'emittente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione.
Luoghi:
- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 3, lettera A), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- indicazione che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo Unico e dall'articolo 39 del presente regolamento; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento.";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 3, lettera H), nella rubrica le parole "amministratori" sono sostituite dalle parole "componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 3, lettera N), le parole "dal Consiglio di Amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 3, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:
"Documenti relativi:
- all'offerente:
- documento d'offerta relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;
- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;
- all'emittente:
- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredato della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;
Luoghi:
- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 4, lettera C), punto c1, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 4, lettera D), punto d2, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 4, lettera O), l'intero paragrafo è sostituito dal seguente:
"Documenti relativi:
- all'offerente:
- se società controllata: ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione; nonché, se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione;
- se anche società emittente: i documenti indicati per tale soggetto nel successivo punto;
- all'emittente:
- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione, se disponibile.
Luoghi:
- sede sociale;
- società di gestione del mercato;
- intermediari incaricati;
- altro.";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 5:
nel paragrafo "Capitale sociale" , le parole "agli amministratori" sono sostituite dalle parole "ai componenti dell'organo di amministrazione";
nel periodo "Inserire un nuovo paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO" nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni", la parola "AMMINISTRATORI" è sostituita dalle parole "COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE";
nel punto h1, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
di seguito al periodo "Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:":
nella lettera a), le parole "dal Consiglio di Amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo" e le parole "del Collegio Sindacale" sono sostituite dalle parole "dell'organo di controllo";
nella lettera b), le parole "del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "dell'organo di controllo";
- nell'Allegato 2A, Parte seconda, Schema 6:
nel paragrafo "Capitale sociale" , le parole "agli amministratori" sono sostituite dalle parole "ai componenti dell'organo di amministrazione";
nel periodo "Inserire un nuovo paragrafo titolato "EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI IL CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO" nel quale riportare i seguenti dati ed informazioni: - indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e gli amministratori della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all' offerta":
la parola "AMMINISTRATORI" è sostituita dalle parole "COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE" e le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
di seguito al periodo "Inserire nel paragrafo titolato "DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI" quanto di seguito riportato:", nel secondo trattino le parole "dal Consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo" e le parole "del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "dell'organo di controllo";
- dopo l'Allegato 2B è inserito il seguente:
"ALLEGATO 2C
AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA
L'avviso previsto dall'articolo 41, comma 4, del regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- numero di strumenti apportati in adesione all'offerta e loro percentuale sul numero di strumenti finanziari oggetto di quest'ultima, sulla categoria dei medesimi strumenti finanziari e sull'intero capitale sociale;
- numero di azioni rappresentative del capitale sociale dell'emittente alla data di chiusura del periodo di adesione e numero di azioni di ciascuna categoria;
- corrispettivo unitario per strumento finanziario;
- controvalore complessivo degli strumenti apportati in adesione;
- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquistati durante il periodo di adesione al di fuori dell'offerta stessa con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;
- numero di strumenti finanziari posseduti dall'offerente a conclusione dell'offerta con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;
- indicazioni in ordine all'eventuale effettuazione dell'OPA residuale;
- indicazioni in ordine all'eventuale esercizio del diritto di acquisto;
- indicazioni in merito al verificarsi delle condizioni dell'offerta;
- indicazione della data di pagamento;
- indicazione dell'eventuale decorrenza della cancellazione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni ufficiali.";
- nell'Allegato 3A:
nella rubrica, le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
nel primo periodo "Gli amministratori predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:", le parole "Gli amministratori" sono sostituite dalle parole "I componenti dell'organo di amministrazione";
il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"- schema n. 3, per le proposte di modificazione dello statuto;";
nella rubrica dello Schema n. 1, le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
nello Schema n. 1, dopo il punto 1.a) è inserito il seguente:
"1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile;";
nello Schema n. 1, il punto 1.i) è sostituito dal seguente:
"1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile;";
nello Schema n. 1, il punto 2.d) è sostituito dal seguente:
"2.d) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile;";
nella rubrica dello Schema n. 2, le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
nello Schema 2, in fine, è inserito il seguente punto:
"5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:
5.1.) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;
5.2.) la destinazione dell'aumento;
5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato.";
la rubrica dello Schema n. 3 è sostituita dalla seguente:
"SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto";
nello Schema n. 3, punto 2), le parole "dell'atto costitutivo" sono sostituite dalle parole "dello statuto" e il periodo "Con particolare riferimento alle proposte di modifica dell'oggetto sociale, oltre alle predette informazioni, la relazione contiene:" è soppresso;
nello Schema n. 3, punto 3), le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
nello Schema n. 3, punto 5), le parole "da parte dei soci non intervenuti" sono sostituite dalle parole "da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni";
nella rubrica degli Schemi n.ri 4, 5 e 6 le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dell'organo amministrativo";
dopo la rubrica dello Schema 6 è inserito il seguente capoverso:
"Nelle ipotesi di conversione obbligatoria di azioni in azioni di categoria diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione.";
- nell'Allegato 3B:
nello Schema n. 1, dopo il punto 2.1.1 è inserito il seguente:
"2.1.1. bis) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile.";
nello Schema n. 1, punto 5.1.3, nota 4, le parole "dal consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo";
nello Schema n. 1, paragrafo "Allegati", primo trattino, le parole "articolo 2501-quater" sono sostituite dalle parole "articolo 2501-quinquies" e le parole "dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione";
nello Schema n. 1, paragrafo "Allegati", secondo trattino, le parole "articolo 2501-bis" sono sostituite dalle parole "articolo 2501-ter";
nello Schema n. 1, paragrafo "Allegati", terzo trattino, le parole "articolo 2501-ter" sono sostituite dalle parole "articolo 2501-quater";
nello Schema n. 1, paragrafo "Allegati", quarto trattino, le parole "articolo 2501-quinquies" sono sostituite dalle parole "articolo 2501-sexies";
nello Schema n. 1, paragrafo "Allegati", quinto trattino, le parole "dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "dai componenti dell'organo di amministrazione";
nello Schema n. 1, paragrafo "Allegati", in fine, è inserito quale ultimo trattino:
"Relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 5, del codice civile.";
nello Schema n. 2, punto 4.1.3, nota 8, le parole "dal consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo";
nello Schema n. 2, paragrafo "Allegati", primo trattino, le parole "articolo 2504-novies" sono sostituite dalle parole "articolo 2506-ter" e le parole "dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione";
nello Schema n. 2, paragrafo "Allegati", secondo trattino, le parole "articolo 2504-octies" sono sostituite dalle parole "articolo 2506-bis";
nello Schema n. 2, paragrafo "Allegati", terzo trattino, le parole "articolo 2504-novies" sono sostituite dalle parole "articolo 2506-ter";
nello Schema n. 2, paragrafo "Allegati", quarto trattino, le parole "articolo 2501-quinquies" sono sostituite dalle parole "articolo 2501-sexies";
nello Schema n. 2, paragrafo "Allegati", quinto trattino, le parole "dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione";
nello Schema n. 3, punto 2.3.2, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
nello Schema n. 3, punto 5.1.3, nota 15, le parole "dal consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'organo amministrativo";
nello Schema n. 3, paragrafo "Allegati", terzo trattino, le parole "dagli amministratori" sono sostituite dalle parole "dai componenti dell'organo di amministrazione";
nello Schema n. 4, punto 2.6., le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dei componenti dell'organo di amministrazione";
nello Schema n. 4, punto 2.7., le parole "amministratori, sindaci," sono sostituite dalle parole "i componenti degli organi di amministrazione e di controllo" e la parola
"Regolamento" è sostituita dalle parole "presente regolamento";
- nell'Allegato 3C:
nella rubrica, le parole "di amministratori, sindaci" sono sostituite dalle parole "dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nel primo trattino, le parole "agli amministratori, ai sindaci" sono sostituite dalle parole "ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nel secondo trattino, le parole "agli amministratori" sono sostituite dalle parole "ai componenti dell'organo di amministrazione";
nel terzo trattino, le parole "dagli amministratori, dai sindaci" sono sostituite dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nella rubrica dello Schema n. 1, le parole "agli amministratori, ai sindaci" sono sostituite dalle parole "ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nello Schema n. 1, le parole "agli amministratori, ai sindaci" sono sostituite dalle parole "ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nello Schema n. 1, le parole "amministratore, sindaco" sono sostituite dalle parole "componente dell'organo di amministrazione e di controllo";
nello Schema n. 1, paragrafo "emolumenti per la carica", le parole "al C.d.A." sono sostituite dalle parole "all'organo amministrativo";
nello Schema n. 1, paragrafo "altri compensi", il periodo "e (iii) le indennità di fine carica" è sostituito dal periodo: "(iii) le indennità di fine carica e (iv) tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite.";
nella rubrica dello Schema n. 2, le parole "agli amministratori" sono sostituite dalle parole "ai componenti dell'organo di amministrazione";
nello Schema n. 2, le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
nello Schema n. 2, paragrafo "note", le parole "gli Amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
nella rubrica dello Schema n. 3, le parole "dagli amministratori, dai sindaci" sono sostituite dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nello Schema n. 3, le parole "dagli amministratori, dai sindaci" sono sostituite dalle parole "dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo";
nello Schema n. 3, le parole "amministratore, di sindaco" sono sostituite dalle parole "componente degli organi di amministrazione e di controllo";
nella rubrica della tabella dello Schema n. 3, le parole "DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI" sono sostituite dalle parole "DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO";
- Nell'Allegato 3C-bis:
nel capitolo I, lettera B), il periodo "Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.", è soppresso;
nel capitolo II, lettera B), il periodo "Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione delle norme tributarie.", è soppresso;
nel capitolo III, lettera B), il periodo "Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.", è soppresso;
nel capitolo IV, lettera B), il periodo "Devono inoltre essere forniti i motivi e gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.", è soppresso;
- Nell' Allegato 3D:
nella rubrica, le parole "Criteri per la redazione" sono sostituite dalle parole "Contenuto";
nel punto 1 "Criteri di redazione", il periodo "La relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili.", è soppresso;
nel punto 2 "Contenuto e forma", le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dei componenti dell'organo di amministrazione";
nel punto 3 "Note di commento", le parole "degli amministratori" sono sostituite dalle parole "dei componenti dell'organo di amministrazione" e le parole "gli amministratori" sono sostituite dalle parole "i componenti dell'organo di amministrazione";
- nell'Allegato 3E, n. 1, lett. a), le parole "azioni depositate" sono sostituite dal periodo "azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile", e le parole "delle azioni da questi depositate" sono sostituite dalle parole "delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile";
- dopo l'Allegato 3G-bis è inserito l'Allegato 3H (Allegato n. 11);
- nell'Allegato 4A, Modello 120A, Sezione 2, Quadro 2.3, le parole "Gestione di fondi comuni" sono sostituite dalle parole "Gestione del risparmio";
- nell'Allegato 4A, dopo il Modello 120B è inserito il Modello 120C (Allegato n. 12);
- nell'Allegato 4B:
i capitoli I, II e III sono sostituiti dal testo allegato (Allegato n. 13);
l'Appendice 1 è soppressa;
la rubrica "APPENDICE 2" è ridenominata come "APPENDICE";
nell'Appendice 2, paragrafo "PECULIARITA'", in fine, dopo il periodo:
"N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.", è inserito a capo il seguente periodo:
"In caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi, mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri.";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 02", riga "Causale Dichiarazione", dopo i numeri "1-5" è inserito il simbolo "(*)";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 02", riga "Codice Operazione", dopo le lettere "A-I" è inserito il simbolo "(**)";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 02", in fine, sono inserite le seguenti note:
"(*) Le causali previste sono:
0 Fotografia
1 Prima dichiarazione
2 Variazione di % rilevante
3 Discesa entro la soglia rilevante
4 Variazione della catena partecipativa o della modalità di possesso
5 Comunicazione effettuata quando un soggetto non può più usufruire della facoltà ex articolo 121, comma 1, del presente regolamento(**) I titoli di possesso previsti sono:
A Compravendita in un mercato regolamentato
B Compravendita
C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D Successione mortis-causa
E Pegno
F Usufrutto
G Deposito
H Riporto o prestito titoli
I Altro";nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 03", riga "Rapporto di Controllo", dopo le lettere "A-E" è inserito il simbolo "(*)";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 03", in fine, è inserita la seguente nota:
"(*) I rapporti di controllo previsti sono:
A Controllo di diritto
B Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea
C Controllo solitario tramite patto di sindacato
D Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del Testo Unico
E Non controllo";nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 04", le parole "Gestione di fondi comuni" sono sostituite dalle parole "Gestione del risparmio";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 06", in fine, la nota "(*) Vedi definizione dei titoli di possesso al tipo record 04" è sostituita dalla seguente:
"(*) I titoli di possesso previsti sono:
2 Riportato
3 Riportatore
6 Pegno
7 Usufrutto
8 Deposito
9 Diritto di voto per vincoli contrattuali";nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 12":
nella quinta riga della tabella, le parole "ID Incorporata.." sono sostituite dalle parole "ID Incorporata...";
nella medesima riga, colonna "Valore", è inserito il simbolo "(*)";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 12", riga "ID Incorporata N", colonna "Valore", è inserito il simbolo "(*)";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 12", in fine, è inserita la seguente nota:
"(*) Da compilare solo nel caso in cui siano presenti più società incorporate dalla medesima società incorporante";nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 15", riga "Numero iscrizione CCIAA", dopo il simbolo (**) è inserito il simbolo "(***)";
nell'Appendice 2, paragrafo "TIPO RECORD 15", in fine, è inserita la seguente nota:
"(***) Da compilare solo se diverso dal codice fiscale";nell'Appendice 2, paragrafo "SEQUENZA DEI RECORD":
dopo il periodo "AZIONI PARTECIPAZIONE (04) {0,n}" è inserito il simbolo "(*)";
dopo il periodo "Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità." è inserito, a capo, il periodo "(*) Il record 04 deve essere sempre presente; può essere omesso solo nel caso in cui il valore sia 0";
- nell'Allegato 5B:
nella Sezione I, punto 4, le parole "articolo 70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2";
nella Sezione I, punto 5, le parole "articolo 70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2";
nella Sezione V, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire all'intermediario; indicazione della possibilità che tale documento pervenga all'intermediario tramite il depositario.";
nel paragrafo relativo alla dichiarazione di responsabilità, le parole "articolo 70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2";
- nell'Allegato 5C:
il periodo "ADERISCE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" è sostituito dal periodo "ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO";
il periodo "l'astensione e il voto favorevole o alla proposta del consiglio di amministrazione" è sostituito dal periodo "l'astensione e il voto favorevole o alla proposta dell'organo amministrativo";
il periodo "ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto", è soppresso;
il periodo "* La certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, rilasciata dal depositario, può essere contenuta nel modulo", è soppresso;
- nell'Allegato 5D:
le parole "DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" sono sostituite dalle parole "DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO";
il periodo "ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto", è soppresso.
II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1). Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 aprile 2005
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
______________
Nota:
1. Vedi S.O. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 103 del 5.5.2005.
ALLEGATI:
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato n. 12