Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 15911

Integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, l'articolo 62, comma 3-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005, n. 15233 del 29 novembre 2005 e n. 15539 dell’8 agosto 2006;

RITENUTA la necessità di integrare il regolamento adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 62, comma 3-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATA la necessità di prevedere un’entrata in vigore differita delle presenti disposizioni, al fine di consentire alle società di adeguarsi alla nuova disciplina;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005, n. 15233 del 29 novembre 2005 e n. 15539 dell’8 agosto 2006, è integrato come segue:

 

  • Nel Titolo II, dopo il Capo V è inserito il seguente Capo:

"Capo V-bis
Condizioni per la quotazione di determinate società

Art. 18-ter
(Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti
società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea)

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

a) redigano il bilancio d’esercizio o consolidato e lo rendano disponibile agli azionisti della controllante, secondo le modalità previste dall’art. 2429, comma 4 del codice civile;

b) sottopongano i bilanci di cui alla lettera a) a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell’Unione Europea;

c) rendano pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri dei propri organi sociali, secondo la legislazione ad esse applicabile o volontariamente;

d) siano impegnate a fornire al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l’attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

e) dispongano di un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni e alla complessità delle attività da esse svolte ed idoneo a produrre regolarmente alla direzione, all’organo di controllo e al revisore della società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari. L’adeguatezza del sistema dei controlli è attestata, con cadenza almeno annuale, dall’organo di controllo della società controllante.

Art. 18-quater
(Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate
sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società)

1. Le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-bis del codice civile;

b) non abbiano un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all’interesse sociale. La rispondenza all’interesse sociale è attestata dall’organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall’organo di controllo;

d) non dispongano di amministratori indipendenti, in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria.

2. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a) forniscono nella relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 del codice civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della controllante.

Art. 18-quinquies
(Condizioni per la quotazione di azioni di società
il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)

1. Le azioni di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove tali società:

a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all’investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l’obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;

b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità alla politica di investimento resa pubblica.

2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate dall’articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti.

3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:

a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un’analisi quantitativa, e

b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

Art. 18-sexies
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Le società con azioni quotate di cui agli articoli 18-ter e 18-quater si adeguano alle disposizioni ivi contenute entro diciotto mesi dall’entrata in vigore delle stesse. Esse trasmettono senza indugio alla Consob il piano di adeguamento adottato ed il calendario previsto e ne comunicano al pubblico gli elementi essenziali con le modalità indicate dall’articolo 66, commi 2 e 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni. Il documento contabile previsto dall’articolo 82 del citato regolamento contiene le informazioni concernenti l’attuazione del piano. Le società con azioni quotate di cui all’articolo 18-quinquies si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007.

3. Le società con azioni quotate che acquisiscono il controllo delle società estere di cui al comma 1 dell’articolo 18-ter si adeguano alle disposizioni ivi previste nel termine di sei mesi dal perfezionamento dell’acquisto. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 18-quater nel termine di diciotto mesi dal verificarsi della condizione.

4. Le società di cui al comma 3 informano la Consob e il pubblico nei modi previsti dal comma 2.".

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1). Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 2 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

_______________________
Nota:

1. V. S.O. n. 115 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 15.5.2007.


Delibera n. 15911 del 2 maggio 2007

Integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Fonti normative

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 (art. 14) ha introdotto nell’art. 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 3-bis che ha attribuito alla Consob il potere di determinare con proprio regolamento una serie di criteri e di condizioni per la quotazione di talune società. In particolare, la Consob è chiamata a stabilire:

a) i criteri di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altre società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.

Le modifiche al regolamento mercati, adottate dalla Consob con delibera n. 15911 del 2 maggio 2007, sono state adottate dopo un processo di consultazione pubblica che ha permesso, tra l’altro, di tener conto delle conseguenze che le nuove disposizioni regolamentari hanno sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori. Gli esiti di tale consultazione sono compendiati in un apposito documento reso pubblico attraverso il sito internet dell’Istituto (www.consob.it), al quale si rinvia per una più completa illustrazione delle scelte regolamentari operate dalla Commissione.

La delibera n. 15911 del 2 maggio 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 del 15 maggio 2007 (S.O. n. 115) ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Disposizioni di attuazione

L’intervento regolamentare è stato realizzato attraverso l’aggiunta di un nuovo Capo V-bis (Condizioni per l’ammissione alla quotazione di determinate società) nel quale sono contenute le disposizioni di seguito illustrate.

  • Art. 18-ter (Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costitute e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea)

L’articolo stabilisce i requisiti di base in materia di trasparenza contabile, adeguatezza della struttura organizzativa e sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano. Ciò tenuto conto della ratio della disposizione di cui all’art. 62, comma 3-bis, lett. a) del TUF, individuabile nell’esigenza di prevenire che le predette società estere possano essere utilizzate da società con azioni negoziate in un mercato regolamentato come veicolo di operazioni non trasparenti e potenzialmente lesive degli interessi degli azionisti, dei creditori e del mercato.

In particolare, ai fini della quotazione della società controllante, le società controllate estere extraeuropee sono tenute a:

a) redigere il bilancio d’esercizio o consolidato, rendendolo disponibile agli azionisti della società controllante anche attraverso il deposito dei prospetti riepilogativi previsti dall’art. 2429 del codice civile;

b) sottoporre i propri bilanci a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell’Unione Europea. In attesa della prossima attuazione della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è stato chiarito in fase di consultazione che potrà farsi riferimento ai principi di revisione internazionali ISA (International Standards on Auditing) ed al codice di etica emanati dall’IFAC (International Federation of Accountants), ovvero a principi ad essi equivalenti;

c) rendere pubblici i propri statuti, la composizione e i poteri dei propri organi sociali secondo la legislazione nazionale ovvero provvedervi in via volontaria;

d) fornire al revisore della società controllante le informazioni necessarie per condurre l’attività di controllo dei conti annuali e infrannuali della stessa società controllante;

e) disporre un sistema di controlli interni adeguato rispetto alle dimensioni e alla complessità delle attività svolte e idoneo a produrre regolarmente alla società controllante le necessarie informazioni sulla gestione e sui dati economici patrimoniali e finanziari.

  • Art. 18-quater (Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società).

La norma individua le condizioni che impediscono l’ammissione alla negoziazione delle azioni di una società controllata sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società.

Nell’elaborazione della disposizione si è tenuto conto, da un lato, dell’esigenza di tutela degli investitori, di trasparenza e ordinato svolgimento delle negoziazioni e, dall’altro, dell’esigenza di salvaguardare la libertà di iniziativa economica in quanto bene a rilevanza costituzionale. Si è quindi dato rilievo a situazioni in cui è obiettivamente ravvisabile un pregiudizio alla tutela dei mercati, tenuto anche conto dell’esperienza maturata nei diversi casi di ammissione alla quotazione di emittenti sottoposti alla direzione unitaria di altra società.

Per tali ragioni, il comma 1 prevede quali condizioni che inibiscono l’ammissione a quotazione delle società controllate in argomento:

a) il mancato adempimento degli obblighi pubblicitari disciplinati dall’art. 2497-bis del codice civile;

b) l’assenza di autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) l’esistenza di un rapporto di tesoreria accentrata non rispondente all’interesse sociale con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con un’altra società del gruppo a cui esse fanno capo; a tal fine la rispondenza all’interesse sociale è oggetto di un’attestazione motivata dell’organo di amministrazione, sottoposta alla verifica dell’organo di controllo;

d) la mancata presenza di amministratori indipendenti in numero tale da garantire la significatività del loro giudizio nell’assunzione delle decisioni conciliari; è altresì previsto che la valutazione dell’indipendenza e dell’adeguatezza del numero di tali soggetti sia effettuata avendo a riferimento i criteri generali determinati dalle società di gestione dei mercati tenuto conto delle migliori prassi individuate nei codici di comportamento disponibili.

Il comma 2, con particolare riguardo agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis del codice civile, stabilisce che le società con azioni quotate debbano fornire, nella relazione sulla gestione, l’indicazione puntuale delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della controllante.

  • Art. 18-quinquies (Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni)

La disposizione in esame, relativa alle società finanziarie, in luogo di individuare stringenti e dettagliati requisiti, stabilisce criteri generali di trasparenza circa le modalità di gestione degli investimenti, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio. Tale approccio normativo tiene conto delle diverse configurazioni che in concreto possono assumere le attività considerate dalla norma, dalle holding di partecipazioni fino alle più moderne tecniche di investimento e gestione di portafogli azionari, incluse le strategie di private equity o di venture capital.

In particolare, il comma 1 condiziona la quotazione delle azioni di società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni al fatto che tali società rendano pubbliche una serie di informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, in modo da consentire all’investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l’obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito; le società sono altresì vincolate a svolgere la propria attività coerentemente con la politica di investimento resa pubblica nonché a comunicare al pubblico senza indugio eventuali variazioni di tale politica (comma 2).

Infine, il comma 3 prevede che, una volta ammesse a quotazione, le società in questione forniscano, nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale, informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, assieme a una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.

  • Art. 18-sexies (Disposizioni transitorie e finali)

Per evidenti esigenze di equità sostanziale, le disposizioni regolamentari introdotte nel capo V-bis del regolamento mercati sono riferite sia a società che presentano domanda di ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato italiano sia ad emittenti già quotati, in modo da evitare una disparità di trattamento ed elusioni della disciplina.

L’articolo in esame, oltre a stabilire che le disposizioni del capo V-bis trovano applicazione nel confronti delle società che chiedono l’ammissione alla quotazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 (comma 1), definisce una disciplina transitoria per le società già quotate (comma 2).

In particolare, le società controllanti società extraeuropee e le società controllate sottoposte ad attività di coordinamento e direzione dispongono di un termine di diciotto mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni e sono tenute a trasmettere alla Consob senza indugio il piano di adeguamento adottato e il calendario previsto per la relativa attuazione. Gli elementi essenziali del piano di adeguamento sono comunicati al mercato con le modalità indicate dall’art. 66, commi 2 e 3, del regolamento emittenti così come informazioni aggiornate in merito all’attuazione del piano sono incluse nelle relazioni trimestrali.

Per esigenze di flessibilità, la norma affida all'emittente già quotato l’individuazione del momento in cui predisporre e, conseguentemente, comunicare il piano di adeguamento, ferma restando la necessità di rispettare il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari per porre in essere le misure necessarie all'attuazione di tali norme. Tuttavia, al fine di chiarire i termini di comunicazione al mercato una volta assunte le decisioni circa le operazioni necessarie all'adeguamento, sempre la stessa norma specifica che l'informativa in tale fase va resa senza indugio, in analogia a quanto già disposto dall'art. 66 del RE.

Per le società finanziarie di cui all’art. 62, comma 3-bis, lett. c), del TUF, tenuto conto dei criteri di trasparenza cui esse dovranno attenersi, è previsto l’adeguamento alle nuove disposizioni entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso o in corso alla data del 31.12.2007.

Analoghe disposizioni sono poi previste dai commi 3 e 4 per l’adeguamento da parte di società con azioni quotate che, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni:

a) acquisiscano il controllo di società estere che non soddisfino i requisiti di ammissione previsti (adeguamento entro sei mesi dall’acquisizione);

b) ovvero, per effetto di operazioni di riassetto dell’azionariato di controllo che le conducono ex novo sotto la direzione unitaria di altra società, si trovino a non rispettare i requisiti di ammissione previsti dall’art. 18-quater (adeguamento entro il termine più ampio di diciotto mesi, in relazione fra l’altro all’esigenza di procedere alle conseguenti modifiche statutarie).

Roma, 30 maggio 2007