Delibera n. 16968 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 16968
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di AICON S.p.A. e della stessa AICON S.p.A., per violazione degli artt. 95, comma 1, lett. a), 115, comma 1, lett. "a" e 114, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che con nota del 22 dicembre 2006, Aicon S.p.A. (in qualità di società emittente), Airon S.A. (in qualità di azionista venditore) e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A. (ora Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG) (in qualità di Responsabile del collocamento, nonché Sponsor), chiedevano alla Consob, ai sensi degli artt. 94 e 113 del d.lgs. n. 58/1998, l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione nonché ammissione alle negoziazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie della medesima Aicon S.p.A; autorizzazione che veniva rilasciata con nota del 22 marzo 2007, mentre il deposito del prospetto presso la stessa Consob veniva effettuato il 23 marzo 2007;
VISTA la nota del 3 dicembre 2007 con cui PricewaterhouseCoopers S.p.A. (società incaricata della revisione dei bilanci dell’Emittente) trasmetteva alla Consob una segnalazione di fatti ritenuti censurabili, ai sensi dell’art. 155, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, in relazione a talune circostanze dalla medesima rilevate nel corso dei lavori di revisione sui bilanci Aicon, d’esercizio e consolidato, chiusi al 31 agosto 2007;
VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza, anche ispettiva, svolta nei confronti di Aicon S.p.A., (nonché di Aicon Yachts S.p.A. e Aicon Yachts Europe s.r.l., società entrambe interamente controllate da Aicon S.p.A) da cui è emersa l’esistenza di criticità sulla capacità dell’Emittente di fornire una corretta informativa al mercato a causa di carenze significative nel Sistema di Controllo di Gestione all’epoca della procedura di ammissione a quotazione, nonché la natura di parti correlate di alcune società del gruppo, oltre all’erronea applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS con riguardo alle voci di bilancio “lavori in corso su ordinazione” e “immobilizzazioni immateriali” e all’errata contabilizzazione fra le “disponibilità liquide e i mezzi equivalenti” di assegni ricevuti dalla clientela a garanzia di futuri pagamenti;
VISTE le lettere del 1° agosto 2008 – notificate il 6 agosto 2008 - con le quali, in esito all’attività di vigilanza complessivamente svolta, è stato dato avvio a procedimento sanzionatorio nei confronti di esponenti aziendali di Aicon S.p.A. contestando:
A) nei confronti dei Sigg. Pasquale SICLARI, Gaetano VISALLI, Antonino PARISI, Giovanni BARBARA, Marcello GAMBA e Fausto CASARANO, oltre che nei confronti della stessa Aicon S.p.A., in qualità di responsabile in solido, la violazione dell’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, con riguardo ad irregolarità afferenti al contenuto del prospetto informativo di cui sopra concernenti in particolare:
i) la mancata rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità sussistenti nel Sistema di Controllo di Gestione di Aicon;
ii) l’omessa indicazione, nel medesimo prospetto, di taluni soggetti correlati di Aicon, nonché dei rapporti di finanziamento tra parti correlate dell’Emittente e della propria controllante Airon S.A.;
iii) la non corretta rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai lavori in corso su ordinazione, alle immobilizzazioni immateriali, alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nelle rendicontazioni contabili riesposte sulla base dei principi contabili internazionali;
B) nei confronti di Aicon S.p.A., la violazione dell’art. 115, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, in merito ad irregolarità inerenti al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob, con riferimento al contenuto della nota in data 13 marzo 2007, inoltrata alla Consob in risposta a richiesta di precisazioni in merito alle azioni correttive eventualmente poste in essere dall’Emittente per ovviare alle criticità del Sistema di Controllo di Gestione, nella quale Aicon dichiarava di aver risolto il precedente 8 marzo tutte le criticità sussistenti;
C) del pari nei confronti di Aicon S.p.A., la violazione dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, in merito ad irregolarità inerenti al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico, concernenti il contenuto del comunicato stampa diffuso in data 30 aprile 2008 con cui la Società, nel dare conto degli esiti delle verifiche relative alla identificazione delle società Marine One LLC e Flagship Yachts LLC come parti correlate, comunicava che non sussistevano rapporti di correlazione con i predetti dealers;
VISTE le note in data 1° e 2 settembre 2008, con le quali i soggetti interessati hanno svolto istanza di accesso agli atti chiedendo contestualmente la proroga del termine di presentazione delle deduzioni;
VISTE le note pervenute in data 2 e 4 dicembre 2008, con le quali i medesimi soggetti interessati hanno presentato deduzioni difensive in merito alle violazioni ad essi contestate;
VISTE le note in data 30 settembre 2008, con le quali la Divisione Emittenti ha accolto le predette istanze;
VISTA la Relazione istruttoria del 27 febbraio 2009, con la quale la Divisione Emittenti ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli interessati, nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;
VISTE le note del 23 marzo 2009, ricevute dai destinatari tra il 24 ed il 28 marzo 2009, con le quali è stato comunicato ai soggetti interessati l’avvio della parte “Istruttoria per la decisione” relativa al procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazioni ed è stata inoltrata ai medesimi copia della predetta Relazione Istruttoria, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse note ;
VISTE le note pervenute tra il 22 ed il 23 aprile 2009 con le quali tutti i soggetti interessati hanno formulato proprie deduzioni integrative;
VISTA la Relazione per la Commissione del 13 luglio 2009, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle Parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate tutte le violazioni contestate ai soggetti sopra indicati e formulato conseguenti proposte in merito alle sanzioni da applicare;
ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto:
- relativamente alla fattispecie “A” (Irregolarità inerenti al contenuto del prospetto informativo) definitivamente accertata la violazione del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 5 del Regolamento Emittenti, nel testo vigente all’epoca dei fatti:
• nei confronti dei Sigg. Pasquale SICLARI, Gaetano VISALLI, Antonino PARISI, Giovanni BARBARA, Marcello GAMBA e Fausto CASARANO, con riguardo alla mancata rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità concernenti il Sistema di Controllo di Gestione di Aicon, ancorché sussistenti alla data di pubblicazione del prospetto medesimo;
• nei confronti dei Sigg. Pasquale SICLARI e Gaetano VISALLI, con riguardo alla omessa indicazione, nel medesimo prospetto, di taluni soggetti correlati di Aicon, nonché dei rapporti di finanziamento tra parti correlate dell’Emittente e della propria controllante Airon S.A.;
• nei confronti dei Sigg. Pasquale SICLARI, Gaetano VISALLI, Giovanni BARBARA, Marcello GAMBA e Fausto CASARANO, con riguardo alla non corretta rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai lavori in corso su ordinazione e alle immobilizzazioni immateriali nelle rendicontazioni contabili riesposte sulla base dei principi contabili internazionali;
• nei confronti del Sig. Pasquale SICLARI con riguardo alla non corretta rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nelle rendicontazioni contabili riesposte sulla base dei principi contabili internazionali;
- relativamente alla fattispecie “B” (Irregolarità inerenti al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob), definitivamente accertata nei confronti di Aicon S.p.A. la violazione dell’art. 115, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, essendo risultate non corrispondenti al vero le informazioni rese dall’Emittente alla Consob nella nota in data 13 marzo 2007;
- relativamente alla fattispecie “C”(Irregolarità inerenti al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico), definitivamente accertata nei confronti di Aicon S.p.A. la violazione dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, essendo risultate non corrispondenti al vero le informazioni diffuse al mercato dalla Società nella comunicazione del 30 aprile 2008;
VISTO l’art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, che prevede l’applicazione, nei confronti dei soggetti che violano l’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di € 25.820,00 ed un massimo di € 516.455,00;
VISTO l’art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, che prevede l’applicazione nei confronti dei soggetti che violano l’art. 115 e l’art. 114 del d.lgs. n. 58/1998, di una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A :
per effetto di quanto sopra:
1) relativamente alle violazioni sub “A” (Irregolarità inerenti al contenuto del prospetto informativo) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- Sig. Pasquale SICLARI € 250.000,00;
- Sig. Gaetano VISALLI € 80.000,00;
- Sig. Antonino PARISI € 30.000,00;
- Sig. Giovanni BARBARA € 60.000,00;
- Sig. Marcello GAMBA € 60.000,00;
- Sig. Fausto CASARANO € 60.000,00.
E’ ingiunto ad AICON S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Larga n. 15, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell’importo di € 540.000,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate applicate a carico dei relativi esponenti aziendali, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni;
3) relativamente alla violazione sub “B” (Irregolarità inerenti al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob) è applicata alla medesima AICON S.p.A. la sanzione di € 150.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla stessa il pagamento;
4) relativamente alle violazioni sub “C” (Irregolarità inerenti al corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico) è applicata alla medesima AICON S.p.A. la sanzione di € 80.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla stessa il pagamento;
[…omissis…]
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.
Roma, 22 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia