Delibera n. 16969 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 16969
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Roberto Rati nonché nei confronti di Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (già Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.), a titolo di responsabilita’ solidale, per violazione dell’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che con nota del 22 dicembre 2006, Aicon S.p.A. (in qualità di società emittente), Airon S.A. (in qualità di azionista venditore) e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A (ora Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG) (in qualità di Responsabile del collocamento, nonché Sponsor), chiedevano alla Consob, ai sensi degli artt. 94 e 113 del d.lgs. n. 58/1998, l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione nonché ammissione alle negoziazioni sul MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie della medesima Aicon S.p.A.; autorizzazione che veniva rilasciata con nota del 22 marzo 2007, mentre il deposito presso la stessa Consob veniva effettuato il 23 marzo 2007;
VISTA la nota del 3 dicembre 2007 con cui PricewaterhouseCoopers S.p.A. (società incaricata della revisione dei bilanci dell’Emittente) trasmetteva alla Consob una segnalazione di fatti ritenuti censurabili, ai sensi dell’art. 155, comma 2, del d.lgs n. 58/1998, in relazione a talune circostanze dalla medesima rilevate nel corso dei lavori di revisione sui bilanci Aicon, d’esercizio e consolidato, chiusi al 31 agosto 2007;
VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza, anche ispettiva, svolta nei confronti di Aicon S.p.A., (nonché di Aicon Yachts S.p.A. e Aicon Yachts Europe s.r.l., società entrambe interamente controllate da Aicon S.p.A) da cui è emersa l’esistenza di criticità sulla capacità dell’emittente di fornire una corretta informativa al mercato a causa di carenze significative nel Sistema di Controllo di Gestione all’epoca della procedura di ammissione a quotazione, nonché la natura di parti correlate di alcune società del gruppo, oltre all’erronea applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS con riguardo alle voci di bilancio “lavori in corso su ordinazione” e “immobilizzazioni immateriali” e all’errata contabilizzazione fra le “disponibilità liquide e i mezzi equivalenti” di assegni ricevuti dalla clientela a garanzia di futuri pagamenti;
VISTE le lettere del 1° agosto 2008 – notificate il 6 agosto 2008 - con le quali, in esito all’attività di vigilanza complessivamente svolta, è stato dato avvio a procedimento sanzionatorio nei confronti del Sig. Roberto Rati, nella qualità di rappresentante di Unicredit Banca Mobiliare (ora Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG) firmatario della dichiarazione di responsabilità delle informazioni contenute nel predetto prospetto informativo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento Emittenti nel testo vigente all’epoca dei fatti, nonché nei confronti della Banca medesima quale responsabile in solido, contestando la violazione del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 58/1998 e dell’art. 5, comma 4, della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, nel testo vigente all’epoca dei fatti, in relazione alle seguenti irregolarità:
i) mancata rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità sussistenti nel Sistema di Controllo di Gestione di Aicon;
ii) omessa indicazione, nel medesimo prospetto, di taluni soggetti correlati di Aicon, nonché dei rapporti di finanziamento tra parti correlate dell’Emittente e della propria controllante Airon S.A.;
iii) non corretta rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai lavori in corso su ordinazione, alle immobilizzazioni immateriali, alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti nelle rendicontazioni contabili riesposte sulla base dei principi contabili internazionali;
VISTE le note in data 8 dicembre 2008 con le quali sia Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (già Unicredit Banca Mobiliare) sia il Sig. Rati hanno presentato deduzioni difensive in merito alle violazioni ad essi contestate;
VISTA la Relazione istruttoria del 27 febbraio 2009, con la quale la Divisione Emittenti ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli interessati, nel senso di ritenerle idonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione ad eccezione delle irregolarità inerenti alla mancata rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità sussistenti nel Sistema di Controllo di Gestione di Aicon;
VISTE le note del 23 marzo 2009, ricevute dai destinatari il 27 marzo 2009, con le quali è stato comunicato ai soggetti interessati l’avvio della parte “Istruttoria per la decisione” relativa al medesimo procedimento sanzionatorio di cui alle suddette lettere di contestazioni ed è stata inoltrata ai medesimi copia della predetta Relazione Istruttoria, indicando altresì la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse note;
VISTA la nota pervenuta il 24 aprile 2009 con la quale Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG ha articolato proprie deduzioni integrative, avanzando, altresì, richiesta di acquisire “copia della relazione [dell’Ufficio Sanzioni Amministrative] riportante le proprie valutazioni e proposte alla Commissione, per consentire l’esercizio di eventuali ulteriori difese”;
VISTA la nota del 5 giugno 2009 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, in riscontro alla suddetta istanza, ha comunicato alla Parte che, stante l’attuale quadro normativo disciplinante i procedimenti sanzionatori di competenza della Consob, non risultava possibile riscontrare positivamente tale richiesta, posto che la predisposizione da parte del medesimo Ufficio della Relazione contenente le proprie valutazioni e conclusioni rappresenta l’atto conclusivo della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio – nel cui ambito risulta ampiamente garantito l’esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti interessati sia dinanzi alla Divisione dell’Istituto che ha formulato le contestazioni, sia dinanzi allo stesso Ufficio Sanzioni – e, nello stesso tempo, l’atto di avvio della fase decisoria del medesimo procedimento, nel corso della quale la Commissione, esaminati gli atti ed avuto riguardo alla posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti interessati nel corso dell’intera fase istruttoria, perviene all’adozione del provvedimento finale, sia esso di applicazione di sanzioni ovvero di archiviazione, in assenza di ulteriore contraddittorio con le parti;
VISTA la nota pervenuta il 24 aprile 2009 con la quale il Sig. Rati ha formulato proprie deduzioni integrative;
ESAMINATE le risultanze dell’audizione di rappresentanti di Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG svoltasi, su istanza di parte, dinanzi all’Ufficio Sanzioni il 12 maggio 2009;
VISTA la Relazione per la Commissione del 13 luglio 2009, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle Parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate limitatamente alle irregolarità inerenti alla mancata rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità sussistenti nel Sistema di Controllo di Gestione di Aicon;
ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuta definitivamente accertata la violazione, da parte del Sig. Roberto Rati, del combinato disposto dell’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/98 e dell’art. 5, comma 4, del Regolamento Emittenti, nel testo vigente all’epoca dei fatti, con riguardo alla mancata rappresentazione nel prospetto delle informazioni relative ai rischi derivanti dalle carenze e dalle criticità sussistenti nel Sistema di Controllo di Gestione di Aicon, ancorché sussistenti alla data di pubblicazione del prospetto medesimo;
VISTO l’art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all’epoca dei fatti, che prevede l’applicazione, nei confronti dei soggetti che violano l’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di € 25.820,00 ed un massimo di € 516.455,00;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A :
per effetto di quanto sopra è applicata nei confronti del Sig. Roberto Rati la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00.
E’ ingiunto a BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AG (già Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.), con sede legale in Monaco (Germania), Kardinal – Faulhaber - Strasse, 1, e sede secondaria in Milano (Italia), Via Tommaso Grossi, 10, il pagamento dell’importo di € 100.000,00, in qualità di responsabile in solido con il Sig. Rati, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con obbligo di regresso nei confronti del medesimo Sig. Rati.
[...omissis…]
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.
Roma, 22 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia