Delibera n. 17120 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2010
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
VISTE le proprie delibere n. 16757 e n. 16758 del 29 dicembre 2008 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2009 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
ATTESA la necessità di determinare, per l'esercizio 2010, i soggetti tenuti alla contribuzione;
D E L I B E R A :
Articolo 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2010, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:
a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/1996;
b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2010 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del stesso d.lgs. n. 58/1998;
d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso d.lgs. n. 58/1998;
e) gli Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le Società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2010, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
g) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;
h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;
i ) la Borsa Italiana s.p.a.;
l) la Mts s.p.a.;
m) la Monte Titoli s.p.a.;
n) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;
o) i soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:
o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;
o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2010, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia.
p) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2010;
q) gli Offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2010, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2009 ed il 1° gennaio 2010, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 1, ovvero all'articolo 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
r) le Società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2010, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;
s) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2010, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998;
t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2010;
u) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica(2) .
Roma, 30 dicembre 2009
IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia
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Nota:
1. Resa esecutiva con d.p.c.m. del 25 gennaio 2010.
2. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 del 10 febbraio 2010.