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Bollettino


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Delibera n. 17389

Modifiche al regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate e al regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007 concernente la disciplina dei mercati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, che al punto I ha adottato il regolamento in materia di operazioni con parti correlate;

VISTA la medesima delibera n. 17221, che al punto II ha modificato l'articolo 37 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009;

CONSIDERATA l'esigenza di apportare alcune integrazioni e correzioni agli articoli 5, 13 e 14 e all'Allegato n. 2 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 nonché all'articolo 37 del regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007, al fine di meglio specificarne la portata applicativa;

RITENUTA la necessità di meglio definire il regime transitorio applicabile alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento;

RITENUTA altresì l'opportunità di modificare il regime transitorio stabilito dalla richiamata delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 al fine di consentire alle società interessate di disporre di un più ampio termine per l'adozione delle procedure relative alle operazioni con parti correlate e per l'applicazione della connessa disciplina regolamentare di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza, ferma restando l'applicazione delle procedure medesime entro la data del 1° gennaio 2011;

D E L I B E R A:

I. Il regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, è modificato come segue:

  • nell'articolo 5, comma 5, l'espressione ", del collegio sindacale" è soppressa;
  • l'articolo 13 è modificato come segue:

- nel comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile.";

- nel comma 3, lettera b), il primo alinea è sostituito dal seguente: "le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:";

  • l'articolo 14, comma 2, ultimo periodo, è modificato come segue:

- dopo le parole "o più amministratori o" sono inserite le seguenti: "di altri";

- in fine, dopo la parola "controllate", sono aggiunte le seguenti: "o collegate";

  • nell'Allegato 2, paragrafo 2.2, la lettera a), è modificata come segue:

- dopo le parole "il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o" sono inserite le seguenti: "uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero";

- le parole "sia coinvolto" sono sostituite dalle seguenti: "siano coinvolti".

II. Nell'articolo 37 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16850 del 1° aprile 2009 e n. 17221 del 12 marzo 2010, il comma 1-bis è modificato come segue:

- dopo le parole "Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti"" sono aggiunte le seguenti: "si intendono";

- nel primo trattino, dopo le parole "previste dall'articolo 4" sono aggiunte le seguenti: "del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate";

- nel secondo trattino, le parole "sono amministratori indipendenti e consiglieri indipendenti" sono soppresse.

III. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è modificata come segue:

- al punto II, dopo le parole "l'art. 37 è modificato" è inserita la seguente espressione: ", a far data dal 1° ottobre 2010,";

- al punto III, le parole "1° ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2010";

- al punto III, numero 1), dopo le parole "gli articoli" sono aggiunte le seguenti: "2, comma 1, lettera h),";

- al punto IV.1, primo periodo, le parole "1° ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2010";

- al punto IV.1, secondo periodo, le parole "1° ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2010";

- al punto IV.2, secondo periodo, le parole "si applica a decorrere dalla" sono sostituite dalle seguenti: "si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla".

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana(*) e nel Bollettino della Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 23 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

____________________
Nota:

(*). Vedi Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2.7.2010.


Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, avente ad oggetto "Modifiche al regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate e al regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007 concernente la disciplina dei mercati" – Nota illustrativa

1. Premessa

Con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 sono state apportate modifiche e correzioni alla regolamentazione adottata con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. Si tratta in particolare di:

- modifiche al regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con la richiamata delibera n. 17221 ("Regolamento OPC"). Gli interventi riguardano per lo più perfezionamenti volti a un miglior coordinamento delle disposizioni secondarie ed al completamento della disciplina delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 13 del Regolamento OPC per le delibere concernenti le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

- correzioni redazionali al testo dell'articolo 37 del regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Mercati"), come modificato con la citata delibera n. 17221;

- modifiche alla predetta delibera n. 17221 con riferimento al regime transitorio del medesimo art. 37 del Regolamento Mercati, soprattutto per chiarirne meglio la portata applicativa;

- modifiche alla delibera n. 17221 con riguardo al regime transitorio del Regolamento OPC, al fine di consentire alle società interessate di disporre di un più ampio termine per l'adozione delle procedure relative alle operazioni con parti correlate e per l'applicazione della connessa disciplina regolamentare in materia di trasparenza delle operazioni di maggiore rilevanza, ferma restando l'applicazione delle procedure medesime entro la data del 1° gennaio 2011.

2. Modifiche al Regolamento OPC

Le modifiche al Regolamento OPC sono, in sintesi, le seguenti:

a) nell'art. 5 ("Informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate"), comma 5, è stato eliminato il riferimento al "parere del collegio sindacale". Ciò in quanto, rispetto alle versioni poste in consultazione, nel testo regolamentare approvato è stato eliminato, negli articoli 7 e 8, l'elenco dei presidi da considerarsi equivalenti al parere del comitato di indipendenti in mancanza di una pluralità di amministratori indipendenti, tra cui il parere del collegio sindacale (1). Pertanto, si è reso necessario eliminare il richiamo al parere del collegio sindacale di cui non è fatta menzione nel Regolamento OPC;

b) per un mero difetto di coordinamento, nell'art. 13 ("Casi e facoltà di esclusione"), erano previste ipotesi di esclusione dall'applicazione del Regolamento OPC solo per i compensi deliberati dall'assemblea per i componenti dell'organo di amministrazione e del comitato esecutivo nonché, in presenza di alcune condizioni, per i compensi deliberati per gli amministratori e i consiglieri investiti di particolari cariche, mentre nulla era previsto per i compensi deliberati per i componenti degli organi di controllo nonché per i compensi-base deliberati per i consiglieri di gestione nel sistema dualistico. Pertanto, considerata la sussistenza della medesima ratio anche per le predette fattispecie, l'art. 13 è stato integrato nel senso di prevedere:

- nel comma 1, un caso di esclusione per le deliberazioni assembleari indicate nell'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza nonché per le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile;

- nel comma 3, una facoltà di esclusione, a certe condizioni, per le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso base dei consiglieri di gestione;

c) nell'art. 14 ("Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate"), comma 2, è prevista una facoltà di esclusione per le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società. La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate è rimessa alle procedure adottate dalle società. Tuttavia, la citata disposizione precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione. Per un mero difetto di coordinamento tale precisazione non è stata riferita anche alle società collegate, per le quali si ritiene a maggior ragione applicabile. Pertanto, nel comma 2 dell'art. 14, è stato inserita la parola [società] "collegate";

d) nell'Allegato 2 ("Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico"), par. 2.2 ("Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza"), nella lett. a) è stato inserito il riferimento alla possibilità per il comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza di delegare ad uno o più componenti il coinvolgimento nelle trattative e nella fase istruttoria, analogamente a quanto previsto nel citato Allegato 2, par. 3.1, lett. b), oltre che nel sistema tradizionale, anche nel dualistico per le operazioni strategiche. Tale mancanza era dovuta ad un mero difetto di coordinamento.

3. Modifiche all'art. 37 del Regolamento Mercati

Nel nuovo comma 1-bis dell'art. 37, oltre a modifiche meramente redazionali, è stato specificato che l'art. 4 a cui si fa riferimento è l'art. 4 "del regolamento adottato con delibera n. 17721 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate".

4. Modifiche alle disposizioni transitorie contenute nella delibera n. 17221 del 12 marzo 2010

4.1. Allo scopo di meglio definire il regime applicabile alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento è stato precisato che:

a) l'art. 37 del Regolamento Mercati è modificato "a far data dal 1° ottobre 2010"(2) ;

b) le società soggette ad attività di direzione e coordinamento che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010 si adeguano alle prescrizioni del novellato art. 37 "a decorrere dal trentesimo giorno successivo" alla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza(3).

4.2. Infine, come già indicato, si è ritenuto opportuno modificare il regime transitorio previsto per il Regolamento OPC al fine di consentire alle società con azioni quotate e con azioni diffuse di disporre di un più ampio termine per l'adozione delle procedure relative alle operazioni con parti correlate e per l'applicazione della connessa disciplina in materia di trasparenza delle operazioni di maggiore rilevanza.

In particolare, è stato spostato al 1° dicembre 2010 sia il termine per l'adozione delle procedure previste dall'art. 4 del Regolamento OPC (originariamente fissato al 1° ottobre 2010) sia il termine per l'applicazione della disciplina di trasparenza di cui all'art. 5 del Regolamento alle operazioni di maggiore rilevanza (parimenti fissato in origine al 1° ottobre 2010). Rimane fermo, invece, il termine del 1° gennaio 2011 entro cui trova applicazione la disciplina del cumulo delle operazioni con una stessa parte correlata e dovranno essere osservate per l'esecuzione delle operazioni le procedure stabilite. Tale modifica conferma quindi l'impostazione del Regolamento approvato il 12 marzo 2010 secondo cui la piena applicazione delle norme sulla trasparenza presuppone la previa definizione, tramite le procedure, delle "operazioni di maggiore rilevanza" soggette alla disciplina del documento informativo e delle ipotesi di esclusione rimesse alla scelta delle singole società (ad es. operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard). Essa tuttavia consente di assoggettare alla nuova disciplina della trasparenza le operazioni più rilevanti compiute in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre 2010.

Le modifiche sopra illustrate del regime transitorio trovano giustificazione nelle seguenti circostanze, diffusamente segnalate dai soggetti destinatari della disciplina:

- la normativa di cui trattasi presenta un elevato grado di complessità e richiede alle società una meditata scelta fra le molteplici opzioni offerte dal Regolamento OPC al fine di individuare le procedure più adatte alla struttura e alla operatività della singola società e del suo gruppo;

- una meditata e chiara individuazione delle regole da parte dei singoli emittenti rappresenta un aspetto fondamentale per l'applicazione efficace della disciplina sulle operazioni con parti correlate;

- le medesime strutture e funzioni aziendali coinvolte nell'individuazione delle procedure attuative del Regolamento OPC saranno contestualmente impegnate nella stesura della semestrale, da pubblicare entro la fine del mese di agosto, e nella predisposizione delle misure organizzative connesse alla nuova disciplina sui diritti degli azionisti, da applicarsi alle assemblee convocate dopo 31 ottobre 2010;

- le procedure devono essere approvate, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, con un parere di un comitato di soli indipendenti e molte società, non disponendo di un comitato così composto, dovranno procedere preliminarmente alla costituzione di detto comitato e ciò potrà comportare che, per giungere alla definitiva approvazione delle procedura, siano necessarie ripetute e ravvicinate convocazioni degli organi amministrativi, non previste dal "calendario annuale degli eventi societari";

- una bozza di comunicazione contenente le linee guida per l'applicazione del Regolamento OPC è ora sottoposta ad una, seppur breve, pubblica consultazione;

- dal punto di vista della correttezza procedurale lo slittamento del termine di adozione delle procedure non avrebbe effetti per il mercato. La delibera vigente prevede, infatti, che le procedure, sia pure approvate in precedenza, si applichino entro il 1° gennaio 2011 e tale termine non verrà modificato.

Ciò posto, si è constatato che, con specifico riferimento alla trasparenza delle operazioni di maggiore rilevanza, molte società già oggi, in attuazione dell'art. 71-bis del Regolamento Emittenti transitoriamente ancora vigente, fanno riferimento agli indici di rilevanza contenuti nell'allegato n. 3 del Regolamento OPC nonché, in quanto applicabile, allo schema di documento informativo previsto dall'allegato n. 4 del medesimo Regolamento. Tali comportamenti risultano particolarmente apprezzabili e si auspica pertanto che le società, nonostante la proroga intervenuta, anticipino per quanto possibile l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni.

________________
(1) Si è ritenuto, infatti, di indicare tali presidi nella Comunicazione avente ad oggetto indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC.

(2) In mancanza della precisazione l'art. 37 ante modifica risulterebbe già abrogato dalla data di entrata in vigore della delibera n. 17221 (9 aprile) e considerato che, per le società che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010, è previsto che la nuova norma si applichi entro 30 gg. dalla prima assemblea convocata dopo tale data, si registrerebbe un vuoto normativo.

(3) In particolare, nella delibera n. 17721 (punto IV) è previsto che le società con azioni già quotate e già soggette ad attività di direzione e coordinamento alla data di entrata in vigore della delibera, ovvero che diventino soggette a tale attività entro il 1° ottobre 2010, si adeguino alle nuove disposizioni dell'art. 37 “entro 30 giorni” dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza. Per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010 è invece stabilito solo che si adeguino alle nuove prescrizioni dell'art. 37 “a decorrere  dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.”. Per questa ultima ipotesi non era stato quindi previsto il termine di adeguamento dei 30 giorni successivi all'assemblea, necessario per costituire i comitati in conformità al nuovo art. 37.