Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 17777

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini, Illias Aratri per violazione dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58/1998, nonché nei confronti di Cremofin s.r.l. ai sensi dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
           
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;

VISTO l’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale “Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime”;

VISTO l’art. 187-quinquies, comma 1,del d.lgs. n. 58/1998 del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale “L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”;

VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza, anche ispettiva, posta in essere in relazione agli acquisti di complessive 1.875.350 azioni Cremonini S.p.A., per un controvalore di € 4.250.090, effettuati da Cremofin S.r.l. tra il 9 gennaio 2008 ed il 20 febbraio 2008, vale a dire prima della data di comunicazione al mercato (31 marzo 2008), da parte della stessa Cremofin S.r.l. e di Ci-Erre Lux S.A. (società appartenente al gruppo Cremonini), della decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria volontaria sulle azioni ordinarie Cremonini S.p.A. al prezzo di € 3,00 per azione, tramite una società di diritto italiano in corso di costituzione (Cremonini Investimenti S.r.l.) interamente riconducibile a Cremofin S.r.l.;

VISTE le lettere di contestazione del 21 maggio 2010, notificate agli interessati tra il 24 ed il 26 maggio 2010, con le quali la Divisione Mercati-Ufficio Insider Trading ha dato avvio a procedimento sanzionatorio nei confronti dei Sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini ed Illias Aratri, in concorso tra loro, per violazione dell’art. 187-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, per aver disposto, tra il 9 gennaio ed il 20 febbraio 2008, l’acquisto di 1.875.350 azioni Cremonini S.p.A. per conto di Cremofin S.r.l. utilizzando l’informazione privilegiata, relativa al progetto di OPA funzionale al delisting delle azioni ordinarie Cremonini S.p.A., di cui i medesimi Sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini ed Illias Aratri erano in possesso in ragione della loro qualità, rispettivamente, di presidente e azionista di controllo di Cremonini S.p.A., di amministratore delegato di Cremonini S.p.A. e di amministratore unico di Cremofin S.r.l.;

RILEVATO che a Cremofin S.r.l. è stata contestata, altresì, la violazione dell’art. 187-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 a titolo di responsabilità solidale con il Sig. Illias Aratri, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l. 689/1981 nonché, a titolo di responsabilità propria, la violazione dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, avendo il Sig. Aratri posto in essere la sopra indicata violazione nell’interesse della Società medesima;

CONSIDERATO che i Sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini, Illias Aratri e la società Cremofin S.r.l. sono stati resi edotti, con le stesse note del 21 maggio 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;

VISTA la nota del 17 giugno 2010, con la quale Cremofin S.r.l., in persona dell’amministratore unico Sig. Illias Aratri, ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;

VISTA la nota del 17 giugno 2010, con la quale tutti i soggetti destinatari della contestazione hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive;

RILEVATO che, a seguito dell’accoglimento delle predette istanze, la procedura di accesso agli atti si è svolta il 29 giugno 2010 ed il 1° luglio 2010 ed il termine per la presentazione delle deduzioni è stato prorogato al 31 luglio 2010;

VISTE le note del 30 luglio 2010, con le quali i Sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini, Illias Aratri e la società Cremofin S.r.l. hanno presentato deduzioni volte a confutare i fatti oggetto di contestazione;

VISTE le Relazioni Istruttorie del 14 dicembre 2010, con le quali la Divisione Mercati-Ufficio Insider Trading ha ritenuto accertate le violazioni degli artt. 187-bis e 187-quinquies del d.lgs n. 58/1998, valutando le deduzioni difensive inidonee a superare quanto oggetto di contestazione;

VISTE le note del 17 dicembre 2010, tutte recapitate tra il 22 ed il 28 dicembre 2010, con le quali l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato agli interessati l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al presente procedimento, trasmettendo loro copia delle sopra richiamate Relazioni Istruttorie ed indicando, altresì, la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali note;

VISTE le note del 21 gennaio 2011, con le quali i Sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini, Illias Aratri e la società Cremofin S.r.l. hanno trasmesso deduzioni difensive integrative, anch’esse volte a confutare quanto oggetto di contestazione;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 2 maggio 2010, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso proprie considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

VISTO il 30° Considerando della Direttiva 2003/6/CE, il quale prevede: “Poiché l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare questo acquisto o cessione costituisca di per sé un'utilizzazione di un'informazione privilegiata”;

RILEVATO che il predetto Considerando non risulta applicabile alla fattispecie oggetto del presente procedimento, relativa all’effettuazione di acquisti sul mercato anteriormente all’esecuzione di un’OPA finalizzata al delisting della società emittente, effettuati dall’azionista in posizione di controllo;

RITENUTO, pertanto, indebito, anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 23 dicembre 2009 (caso Spector), l’uso dell’informazione privilegiata - consistente nella notizia di un progetto di OPA finalizzata al delisting da parte dell’azionista di controllo - anche da parte del medesimo azionista di controllo;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata la violazione dell’art. 187-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998, da parte dei Sig.ri Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini ed Illias Aratri in concorso tra loro, nonché la violazione dell’art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 da parte di Cremofin S.r.l. per la violazione commessa nel suo interesse dal Sig. Illias Aratri, e ciò avuto riguardo, in particolare, alle seguenti circostanze:

  - dalle risultanze in atti emerge che i Sig.ri Luigi e Vincenzo Cremonini, azionisti di controllo e membri del consiglio di amministrazione della Cremonini S.p.A., hanno assunto la decisione di procedere agli acquisti di azioni Cremonini oggetto di contestazione, definendone la tempistica, gli obiettivi, le modalità di finanziamento e l’intermediario, nonché delegandone l’esecuzione al Sig. Illias Aratri, amministratore unico di Cremofin;

  - nei giorni precedenti il 14 gennaio 2008 la notizia concernente il progetto di OPA ha assunto veste di informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181 del TUF, essendo essa: di carattere preciso; non pubblica; relativa a strumenti finanziari quotati; tale, ove resa pubblica, da influire in modo sensibile sui prezzi di mercato di tali strumenti finanziari;

  - la precisione dell’informazione relativa al progetto di OPA finalizzata al delisting delle azioni ordinarie Cremonini sussisteva già nei giorni precedenti il 14 gennaio 2008, sostanziandosi essa in un «complesso di circostanze esistente» costituito dai presupposti oggettivi della quotazione nel giugno 2005 della controllata MARR S.p.A. e dell’accordo di joint venture con il gruppo JBS concluso nel dicembre 2007, nonché dall’intenzione - da tempo maturata dall’azionista di controllo e che si è consolidata da un punto di vista della sua ragionevole e prevedibile esecuzione proprio nel periodo in cui si sono svolti i fatti di cui trattasi - di addivenire al delisting delle azioni Cremonini;

  - l’informazione, inoltre, era anche “sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari” (art. 181, comma 3, lett. b, del TUF), essendo del tutto prevedibile che la promozione di un’OPA sulle azioni Cremonini avrebbe avuto un impatto positivo sul prezzo di mercato delle medesime azioni;

  - l’informazione predetta è stata utilizzata per disporre gli acquisti oggetto di contestazione, considerato che taliacquisti: i) sono stati disposti allorché esisteva già un progetto di OPA finalizzata al delisting e promossa dall’azionista di controllo ed erano in corso le trattative per la concessione di un finanziamento per il lancio di un’offerta che avrebbe avuto ad oggetto le azioni Cremonini; ii) sono stati realizzati ad un prezzo (medio ponderato di € 2,27 per azione) che l’azionista di controllo era consapevole che sarebbe stato inferiore a quello che avrebbe ragionevolmente dovuto offrire in sede di OPA per indurre gli oblati ad aderire;

VISTO l’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, che punisce la commissione dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 ad € 15.000.000;

VISTO l’art. 187-quater, comma 1,del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-bis importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

VISTO l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

VISTA la propria delibera n. 17724 del 29 marzo 2011, con la quale è stato disposto il sequestro di somme di denaro, strumenti finanziari o altri beni, anche immobili, di pertinenza di Cremofin S.r.l. fino alla concorrenza del valore del prodotto dell’illecito contestato, pari ad € 4.388.319;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall’art. 11 della l. n. 689/1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

1) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative ai soggetti di seguito indicati:

- Sig. Luigi Cremonini, nato a Savignano sul Panaro (MO) il 28 aprile 1939 e residente a …:

  • sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 187-bis,comma 1,del d.lgs. n. 58/1998, di € 600.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, di mesi 4;


- Sig. Vincenzo Cremonini, nato a Modena (MO) il 18 giugno 1964 e residente a …:

  • sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 187-bis,comma 1,del d.lgs. n. 58/1998, di € 600.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, di mesi 4;


- Sig. Illias Aratri, nato a Spilamberto (MO) il 10 gennaio 1945 ed … residente …:

  • sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 187-bis,comma 1,del d.lgs. n. 58/1998, di € 100.000, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
  • sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, di mesi 2;


- Cremofin S.r.l., con sede a Castelvetro di Modena (MO), in Via Ghiarone n. 36:

  • sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58/1998, di € 100.000 per la sopra indicata violazione dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere dal Sig. Illias Aratri nell’interesse della medesima Società, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

2) E’ ingiunto a Cremofin S.r.l., quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l. n. 689/1981, il pagamento dell’importo di € 100.000, corrispondente alla sanzione applicata nei confronti di Illias Aratri per la violazione dell’art. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, con obbligo di regresso nei confronti dell’autore della violazione.

Ai sensi dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58/98 è disposta la confisca dei beni - di cui al sequestro già disposto, ai sensi dell’art. 187-octies, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, con delibera Consob n. 17724 del 29 marzo 2011 e conseguenti processi verbali di sequestro della Guardia di Finanza – di seguito indicati:

[…omissis…]

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 11 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas