Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 17899

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Elad Ben Bhak, Chrystalla Prodromou e, a titolo di responsabilità solidale, di MeVideoCY ltd, per violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, ai sensi del quale "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza posta in essere con riguardo alla negoziazione in "contract for difference" (CFD) che la società MeVideoCY Ltd, con sede a Cipro, non presente in albi o elenchi tenuti da Banca d'Italia o da Consob, stava consentendo in Italia, mediante l'utilizzo del sito internet "http://www.plus500.it";

VISTE le lettere di contestazione del 1° aprile 2010, con le quali la Divisione Intermediari ha dato avvio a procedimento sanzionatorio nei confronti dei sig.ri Elad Ben Bhak e Chrystalla Prodromou, e alla MeVideoCY Ltd in qualità di soggetto responsabile in solido ex art. 195, comma 9, d.lgs. n. 58/1998, per aver esercitato in Italia, in via professionale nei confronti del pubblico, servizi e attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, senza le prescritte autorizzazioni, in violazione del predetto art. 18, comma 1, del TUF;

CONSIDERATO che gli interessati sono stati resi edotti, con le stesse note del 1° aprile 2011, della facoltà di presentare deduzioni difensive e che gli stessi interessati non si sono avvalsi di tale facoltà;

VISTA la Relazione Istruttoria del 17 settembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari ha ritenuto accertata la violazione contestata;

VISTE le note del 1° ottobre 2010, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato agli interessati l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al presente procedimento, trasmettendo copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria e indicando, altresì, la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti;

VISTA la nota del 26 gennaio 2011, con la quale la sig.ra Chrystalla Prodromou ha rappresentato che il sito www.plus500.it è stato chiuso in Italia e che lo stesso sito è ora riconducibile a una società di diritto anglosassone che ha ottenuto l'autorizzazione dalla competente Autorità di vigilanza e che ha completato la procedura per ottenere l'autorizzazione a operare anche in Italia;

VISTA la Relazione per la Commissione del 20 luglio 2011, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso proprie considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento, nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, da parte dei Sig.ri Elad Ben Bhak e Chrystalla Prodromou e, a titolo di responsabilità solidale, della società MeVideoCY Ltd, avendo quest'ultima, in assenza delle prescritte autorizzazioni alla prestazione in Italia in via professionale e nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, consentito ad investitori italiani la possibilità di negoziare - tramite la piattaforma denominata "Plus500TM" presente sul sito "http://www.plus500.it" - in "contract for difference" (CFD) aventi diversi sottostanti, ivi incluse le valute; in particolare, dall'esame della documentazione è risultata:

- la presenza, sul sito "http://www.plus500.it", nella parte introduttiva concernente la negoziazione su CFD, di una sezione denominata "Negoziare su Plus500" dove erano riportati, in italiano, riferimenti alle modalità mediante le quali, attraverso una piattaforma di negoziazione denominata "Plus500TM", MeVideoCY Ltd offriva alla clientela i propri servizi;

- la possibilità, per gli investitori italiani potenzialmente interessati, di ottenere via email, dalla MeVideoCY Ltd indicazioni circa le concrete modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire, attraverso la piattaforma di negoziazione "Plus500TM", in strumenti finanziari, nello specifico CFD. Difatti, MeVideoCY Ltd, nel rispondere a richieste via e-mail di informazioni e di materiali aggiuntivi rispetto a quelli presenti sul sito "http://www.plus500.it", suggeriva di provare la versione dimostrativa del software (c.d."demo") presente sul predetto sito, al fine di comprendere i meccanismi operativi in ordine al trading su CFD. Inoltre, la stessa società forniva indicazioni da cui si evinceva che la citata versione dimostrativa corrispondeva a quella effettivamente operativa;

- la circostanza che l'accesso alla versione demo della piattaforma "Plus500TM" riconducibile alla MeVideoCY Ltd produceva, in automatico, una e-mail in cui erano illustrati i dettagli per il "log in" e le connesse modalità per poter operare su CFD aventi diverse sottostanti, tra i quali anche valute e indici globali di azioni;

- la riconducibilità a MeVideoCY Ltd anche di un ulteriore sito "http://www10pips.com/it", mediante il quale si accedeva alla piattaforma "10PipsTM", anch'essa operativa in CFD, con modalità contrattuali coincidenti con quelle rinvenibili sul sito "http: //www.plus500.it" ;

VISTO l'art. 190, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila [...] nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1";

CONSIDERATI i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della l. n. 689/1981;

D E L I B E R A:

Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) nei confronti del sig. Elad Ben Bhak, sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

b) nei confronti della sig.ra Chrystalla Prodromou, sanzione amministrativa pecuniaria di € 25.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

[… omissis …]

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 3 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas