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Bollettino


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Delibera n. 18330

Acquisto da parte di Cassa Depositi e Prestiti spa da Eni di una partecipazione in Snam tale da determinare il superamento della soglia del 30% nel capitale sociale di Snam spa – Istanza di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "TUF");

VISTO in particolare l'art. l 06, comma 1, del TUF;

PREMESSO che in data 15 giugno 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (''CDP") ed ENI S.p.A. ("ENI") hanno concluso un contratto di compravendita avente per oggetto l'acquisto di una partecipazione pari al 30% meno un'azione del capitale sociale votante di SNAM S.p.A. ("SNAM"), anche in attuazione di quanto stabilito dal DPCM del 25 maggio 2012 ai sensi del quale ENI, al fine di assicurare il mantenimento di un nucleo stabile nel capitale di SNAM, cede a CDP una quota non inferiore al 25, 1% del capitale di SNAM:

CONSIDERATO che CDP, per il tramite dei suoi legali, con nota prot. n. 12056418 datata 4 luglio 2012, ha chiesto alla Consob di verificare, con riferimento all'eventuale acquisto da ENI di una partecipazione in SNAM tale da determinare il superamento da parte di CDP della soglia del 30% nel capitale sociale di SNAM (l"'Operazione"), (i) in primis, l'applicabilità all'Operazione ipotizzata dell'esimente di cui al combinato disposto dell'art. 106, comma 5, lett. b), del TUF, e dell'art. 49, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 1197111999 (''RE"); (ii) in via subordinata, la possibilità di adottare un provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUF, che disponga l'applicazione dell'esenzione dal suddetto obbligo prevista al comma 5, lett. b), del medesimo articolo per operazioni di trasferimento tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

CONSIDERATO che CDP, per il tramite dei suoi legali, con successiva nota del 24 settembre 2012, ha presentato formale istanza di adozione di un provvedimento motivato di esenzione ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUF con riferimento all'Operazione;

VISTO che il MEF controlla di diritto, ai sensi dell'art. 2359, c 1, n. 1, c.c., CDP, in cui detiene una partecipazione pari al 70% del capitale sociale;

VISTO che dai dati comunicati ai sensi dell'art. 120 del TUF risulta che il MEF detiene una partecipazione in ENI pari al 30,303% del capitale sociale, il 3,934% direttamente e il 26,369% indirettamente attraverso CDP;

CONSIDERATO che il MEF esercita su ENI un controllo di fatto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., che può qualificarsi come un controllo di fatto rafforzato alla luce delle previsioni contenute nello Statuto dell'ENI; in particolare, l'art. 6.1 che prevede limiti al possesso azionario: "ai sensi dell'art. 3 del d.l. 332/94, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale". Il superamento di tale limite comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e, comunque, i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Da tale previsione sono escluse le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati. Conseguentemente, eccetto il MEF, nessun azionista dell'ENI ha una partecipazione superiore al 3%;

CONSIDERATO che l'azionariato attuale dell'ENI, caratterizzato dalla presenza del MEF al 30% e dall'assenza di azionisti con partecipazioni superiori al 3%, potrebbe mutare solo nell'ipotesi di modifica della citata clausola statutaria - modifica per cui sono necessarie le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria;

VISTO che il MEF controlla SNAM, indirettamente tramite ENI, che detiene una partecipazione pari al 50,199% del capitale sociale;

CONSIDERATO che CDP acquisterà da ENI una partecipazione in SNAM tale da superare la soglia del 30% del capitale sociale di SNAM, con conseguente obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF;

RITENUTO, pertanto, che, poiché il MEF controlla di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma l, n. 1 c.c., solo una delle parti coinvolte nell'Operazione, ossia CDP, non possa trovare diretta applicazione all'Operazione l'esenzione prevista dall'art. 49, comma l, lett. c), del RE, che postula, invece, che i soggetti che si scambiano la partecipazione rilevante ai fini dell'OPA obbligatoria siano controllati di diritto da un medesimo ente;

CONSIDERATO, peraltro, che il MEF ha il 50,19% di SNAM tramite ENI, il cui controllo di fatto è attualmente esercitato in presenza di previsioni statutarie che pongono limiti alla contendibilità;

CONSIDERATO che, a seguito dell'Operazione, il MEF continuerebbe a essere titolare del 50,19% di SNAM ma, in parte, tramite ENI e, in parte, tramite CDP - il controllo della quale è ugualmente non contendibile, essendo, quest'ultima, controllata di diritto dal MEF;

CONSIDERATE le peculiarità dell'Operazione di ristrutturazione dell'azionariato dell'emittente SNAM, concepita in attuazione di un provvedimento del Governo (DPCM del 25 maggio 2012 attuativo, a sua volta, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012) e articolata in modo da coinvolgere due società a controllo pubblico;

RITENUTO che, per quanto sopra, l'Operazione possa qualificarsi come neutrale per gli azionisti di SNAM in quanto la partecipazione rilevante ai fini OPA passa da una società in cui il MEF si trova in una posizione di controllo di fatto "rafforzato" ad un'altra in cui il MEF ha il controllo di diritto, con la conseguenza che non c'è alcun cambiamento nel controllo di SNAM;

VISTO l'art. 106, comma 6, del TUF, in base al quale la Consob può: ''con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma l o nel comma 3. lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a riconducibili alle ipotesi di cui comma 5. ma non espressamente nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma'';

VALUTATO, pertanto, che nel caso in esame, pur non essendo applicabile alcuna delle disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 106, comma 5, del TUF, si è in presenza di un'operazione che comporta il trasferimento di una partecipazione rilevante ai fini OPA tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione che può qualificarsi neutra rispetto agli azionisti di minoranza di SNAM non comportando un reale mutamento dell'assetto di controllo della società in questione e che pertanto ricorre la ratio della fattispecie di esenzione dall'obbligo di OPA prevista dall'art. 106, comma 5, lett. b), del TUF, che prevede una specifica esenzione per il trasferimento "tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione'', anche se l'operazione in esame non è riconducibile all'ipotesi contemplata dal vigente art. 49, comma l, lett. c), del RE, in forza del quale "l'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo l06 del Testo unico sela partecipazione è acquisita a seguito del trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero l), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria";

D E L I B E R A:

L'acquisto da parte di CDP di una partecipazione in SNAM da ENI tale da determinare il superamento da parte di CDP della soglia del 30% nel capitale sociale di SNAM, non comporta obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del TUF, in capo alla medesima CDP, potendosi ricondurre tale fattispecie all'ipotesi di esenzione per "trasferimento ... tra soggetti legali da rilevanti rapporti di partecipazione'' di cui all'art.106, comma 5, lett. b), del TUF.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 26 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas