Delibera n. 18494 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
La delibera n. 18494 non è più in vigore ed è stata sostituita dalla delibera n. 18663
Delibera n. 18494
Provvedimento in materia di Imposta sulle Transazioni Finanziarie, ex articolo 16, comma 3, lett. a del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
VISTE le "Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps" ("Linee Guida"), pubblicate dall'AESEFM (ESMA) il 1° febbraio 2013;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito l'imposta sulle transazioni finanziarie sugli scambi di azioni emesse da società residenti in Italia;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, attuativo dei commi da 491 a 499 della citata legge n. 228/2012;
VISTO l'articolo 16, comma 3, lett. a, prima parte, del citato Decreto, secondo il quale sono esenti da imposta le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi (market making), come definito dal citato Regolamento n. 236/2012, a condizione che il soggetto che svolge tale attività sia stato ammesso a fruire dell'esenzione dall'autorità individuata dall'art. 17, paragrafi 5 e 8 del citato Regolamento;
VISTO l'articolo 16, comma 3, lett. a, seconda parte, del citato Decreto, secondo il quale, in taluni casi, un soggetto che svolge attività di supporto alla liquidità è ammesso a fruire dell'esenzione dall'imposta anche in assenza dell'autorizzazione prevista dalla prima parte dell'articolo in parola, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla Consob secondo le modalità da questa previste e rispetti i requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto Regolamento n. 236/2012 e dalle suddette Linee Guida;
D E L I B E R A:
1. L'istanza prevista dall'articolo 16, comma 3, lett. a, seconda parte, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, va inoltrata alla Commissione secondo le modalità di seguito indicate.
2. L'istanza va presentata utilizzando il modulo allegato alla presente Delibera. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto e completo dei relativi allegati, va inviato attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, all'attenzione della Divisione Mercati, Ufficio Post-Trading, ovvero tramite lettera raccomandata, anticipandone il contenuto all'indirizzo shortselling-service@consob.it.
3. Si specifica che l'istanza presentata ai sensi del comma 1 della presente Delibera non costituisce richiesta di esenzione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n. 236/2012.
4. Si specifica inoltre che non possono presentare l'istanza di cui al comma 1 della presente Delibera i soggetti che svolgono l'attività di market making, come definita dal Regolamento n. 236/2012, su un mercato o un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tali soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lett. a, prima parte, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, sono ammessi a fruire dell'esenzione per l'attività di market making dall'autorità competente, come definita dall'art. 17, paragrafi 5 e 8, del Regolamento n. 236/2012.
La presente delibera viene pubblicata nel sito internet della Consob.
Roma, 13 marzo 2013
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas