Delibera n. 18744 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 18744
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di AUGUSTUM OPUS SIM S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;
VISTI gli esiti della verifica ispettiva condotta dalla Consob nel periodo 1° febbraio 2012 – 26 luglio 2012 nei confronti di Augustum Opus SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 58 del 1998;
VISTE le lettere del 18 gennaio 2013, notificate tra il 21 ed il 22 gennaio 2013, con le quali la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, ai sensi degli artt. 190 e 195 del D. Lgs. n. 58/1998, ha contestato al Presidente, all'Amministratore Delegato, ai Consiglieri di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale della Augustum Opus SIM S.p.A., nonché al Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità alle norme, secondo la rispettiva permanenza in carica nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012 ed in relazione al ruolo da ciascuno svolto all'interno della medesima Augustum Opus SIM S.p.A.:
- la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 – adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse, per gestire i conflitti individuati in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti e di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 - che prevedono la necessità di assicurare la coerenza tra il profilo del cliente ed il servizio di gestione offerto;
RILEVATO che con nota del 18 gennaio 2013, notificata il 21 gennaio 2013, la violazione sopra indicata è stata contestata anche a Augustum Opus SIM S.p.A., in qualità di responsabile in solido;
CONSIDERATO che con le medesime note del 18 gennaio 2013 gli anzidetti esponenti aziendali e Augustum Opus SIM S.p.A. sono stati altresì resi edotti della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;
VISTE le richieste di accesso formulate da Augustum Opus SIM S.p.A. con nota del 23 gennaio 2013 e da tutti gli esponenti aziendali con separate note del 29 gennaio 2013;
VISTO il verbale di accesso del 13 febbraio 2013;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate congiuntamente da tutti i soggetti interessati al procedimento con nota del 14 marzo 2013;
VISTA la Relazione Istruttoria del 6 agosto 2013, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, ha conclusivamente ritenuto accertate le violazioni contestate nei confronti di tutti gli esponenti aziendali di Augustum Opus SIM S.p.A.;
VISTE le note 8 agosto 2013, ricevute dagli interessati il 12 agosto 2013, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato ai Sig.ri Giuliano Cesareo, Antonio Mauceri, Massimo Cesareo, Nicola Frondizi, Eugenio Ruggiero, Fulvio Albini, Lorenzo Frignati ed Antonio Varvara e ad Augustum Opus SIM S.p.A. l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al presente procedimento, trasmettendo loro copia della sopra richiamata Relazione istruttoria ed indicando, altresì, la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali note;
ESAMINATA la nota del 10 ottobre 2013, con la quale tutti i soggetti interessati al procedimento hanno presentato deduzioni difensive integrative;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 dicembre 2013, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;
RITENUTE accertate, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento:
- la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 – adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse, per gestire i conflitti individuati in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti e di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, atteso che Augustum Opus SIM S.p.A.:
- nel mappare la fattispecie di conflitto di interesse derivante dall'investimento per conto delle GPM nei comparti di SICAV gestite in delega, non ha identificato, fino al 5 settembre 2011, la circostanza legata alla minore remunerazione percepita dalla stessa Augustum Opus SIM S.p.A. per le GPM rispetto alle retrocessioni riconosciute allo stesso intermediario dalle SICAV per la gestione in delega dei propri comparti (soprattutto per quelli di tipo azionario) e non ha adottato misure idonee a gestire in maniera completa ed adeguata tale conflitto di interesse;
- non ha neanche previsto idonei presidi a gestire in maniera adeguata e corretta il conflitto di interesse derivante da investimenti (sempre per conto delle GPM) in comparti di SICAV di nuova istituzione per i quali non sono disponibili rendimenti pregressi, non avendo adottato soluzioni che avrebbero garantito, in maniera costante e continuativa, analisi comparative tra i comparti delle SICAV gestiti in delega oggetto di investimento nell'ambito delle GPM ed altri prodotti succedanei presenti sul mercato;
- non ha adottato adeguate modalità finalizzate a fornire alla clientela un'informativa chiara sull'esistenza della fattispecie di conflitto di interesse sopra menzionata;
- non ha identificato alcuna fattispecie di conflitto di interesse – né, di conseguenza, adottato alcuna misura di gestione - con riguardo all'accordo siglato con Banca Finnat Euramerica S.p.A. secondo cui, qualora l'ammontare complessivo annuo delle commissioni percepite dalla banca depositaria non fosse stato superiore ad un determinato e prefissato ammontare minimo, la Augustum Opus SIM S.p.A. era tenuta a versare una penalità;
- non ha identificato alcuna fattispecie di conflitto di interesse – né, di conseguenza, adottato alcuna misura di gestione - con riguardo ai criteri utilizzati nell'attribuzione della retribuzione variabile riconosciuta ai gestori, la quale era di fatto collegata ai ricavi/utili dell'impresa, quest'ultimi legati alle masse gestite;
- la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 1998 - che prevedono la necessità di assicurare la coerenza tra il profilo del cliente ed il servizio di gestione offerto, atteso che:
- in 11 casi i clienti della Augustum Opus SIM S.p.A. sono risulatati aver sottoscritto una linea di gestione con un profilo di rischio superiore al profilo di rischio agli stessi assegnato dalla SIM;
- al 31 dicembre 2010, 3 portafogli gestiti superavano il limite massimo, pari al 70%, dell'investimento in OICR previsto contrattualmente a seguito del conferimento dei titoli da parte dei clienti, disattendendo i presidi adottati dalla Augustum Opus SIM S.p.A. per valutare l'adeguatezza delle operazioni;
VISTO l'art. 190 del D. Lgs. n. 58/1998, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste, tra l'altro, dall'art. 40, comma 1, dello stesso decreto, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob» in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 250.000,00 per ciascuna violazione;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
CONSIDERATO che assumono rilevanza i seguenti elementi:
- con riferimento alla gravità obiettiva:
- la natura comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità di un certo rilievo, che hanno inficiato il corretto svolgimento del servizio di gestione di portafogli;
- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della società.
- con riferimento all'elemento soggettivo: i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:
- Sig. Giuliano Cesareo, Presidente del Consiglio di Amministrazione tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 5.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 3.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 8.500,00;
- Sig. Antonio Mauceri, Consigliere ed Amministratore Delegato tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 5.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 3.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 8.500,00;
- Sig. Massimo Cesareo, Consigliere tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 4.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 2.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 6.500,00;
- Sig. Nicola Frondizi, Consigliere tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 4.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 2.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 6.500,00;
- Sig. Eugenio Ruggiero, Presidente del Collegio Sindacale tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 4.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 2.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 6.500,00;
- Sig. Fulvio Albini, sindaco effettivo tra il 15 febbraio 2010 ed il 23 aprile 2012: € 4.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 2.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 6.500,00;
- Sig. Lorenzo Frignati, sindaco effettivo tra il 15 febbraio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 4.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 2.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 6.500,00;
- Sig. Antonio Varvara, responsabile della Funzione di Controllo di Conformità alle norme tra il 4 maggio 2010 ed il 26 luglio 2012: € 4.000,00 per la violazione dell'art. 21 comma 1-bis, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e € 2.500,00 per la violazione degli artt. 39 e 40, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per una sanzione complessiva pari a € 6.500,00.
2) è ingiunto a Augustum Opus SIM S.p.A., con sede legale a Milano, Via Gabrio Serbelloni n. 7, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del D. Lgs. n. 58/1998, il pagamento dell'importo complessivo di € 56.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati;
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
Roma, 18 dicembre 2013
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas