Delibera n. 19389 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 19389
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Harald Sporleder e di Allianz Global Investors Europe GmbH ai sensi degli articoli 187-ter e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la nota del 30 maggio 2014, notificata il 13 giugno, con la quale la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha contestato al Sig. Harald Sporleder, all’epoca dei fatti in esame Portfolio-Manager del Discovery Europe Portfolio presso Allianz Global Investors Europe GmbH, ai sensi dell’art. 187-septies del D.Lgs. n. 58/1998, la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, per avere utilizzato l’informazione privilegiata relativa al progettato avvio da parte di Enel S.p.A. di un collocamento di azioni Terna con accelerated bookbuilding, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione;
VISTA la nota del 30 maggio 2014, notificata il 13 giugno 2014, con la quale la Divisione Mercati ha contestato ad Allianz Global Investors Europe GmbH, quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. 689/1981, la medesima violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 contestata al Sig. Harald Sporleder;
CONSIDERATO che il Sig. Harald Sporleder ed Allianz Global Investors Europe GmbH sono stati resi edotti, con le medesime note del 30 maggio 2014, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE la nota del 26 giugno 2014, con la quale il […omissis…] ha formulato, in nome per conto del Sig. Harald Sporleder, istanza di accesso agli atti del procedimento e la nota del 2 luglio 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha accolto l’istanza di accesso agli atti amministrativi e ha trasmesso al Sig. Harald Sporleder copia degli atti del procedimento;
VISTE le note del 22 agosto e del 19 settembre 2014, con le quali il […omissis…] ha presentato, in nome per conto del Sig. Harald Sporleder, deduzioni difensive in merito ai fatti contestati;
VISTA la nota del 19 settembre 2014, con la quale gli […omissis…] hanno richiesto, in nome per conto di Allianz, deduzioni difensive in merito ai fatti contestati;
ESAMINATE le predette deduzioni difensive formulate dalle Parti;
VISTA la Relazione per la Commissione del 9 dicembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTE le note dell’8 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione;
VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le "Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 20 luglio 2015 dal Prof. Avv. Carlo Enrico Paliero per conto del Sig. Harald Sporleder ed in data 23 luglio 2015 dall’Avv. Lucio Bonavitacola per conto di Allianz Global Investors Europe GmbH;
CONSIDERATO che:
con specifico riferimento al carattere riservato della notizia trasmessa dal Sig. Maier al Sig. Sporleder, i rilievi contenuti nelle controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Sporleder in data 20 luglio 2015 e da Allianz in data 23 luglio 2015 non sono rilevanti. Sussiste infatti evidenza che gli articoli giornalistici citati dai deducenti siano temporalmente successivi alla avvenuta pubblicazione della notizia che ha diffuso l’informazione privilegiata a mezzo comunicato stampa di Enel S.p.A. del 1° febbraio 2012. Non sussistono pertanto elementi contraddittori al riguardo;
l’istanza presentata da Allianz per la non pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero in subordine il differimento della pubblicazione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento sanzionatorio de quo, e in ogni caso la pubblicazione del provvedimento unicamente in italiano e nella versione italiana del sito Consob, non è accoglibile, considerata la gravità obiettiva insita nella condotta consistente in un abuso di mercato;
tale istanza va valutata sulla base dei parametri indicati nell’art. 195, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("natura della violazione", "interessi coinvolti" e al "danno sproporzionato" che ne potrebbe derivare alle "parti") da applicarsi avendo riguardo alle specificità del caso e tenendo conto delle finalità perseguite dal legislatore con l’indicato regime pubblicitario, che sono essenzialmente di tipo conoscitivo, in generale, ed "educativo" per quanto attiene ai comportamenti degli operatori, ma a cui non è affatto estranea (anzi) una componente di tipo afflittivo (qualificabile in termini di vera e propria sanzione accessoria) a carico del trasgressore. Ciò posto, si rileva che stanti gli "interessi coinvolti", si considera prevalente l’interesse pubblico alla conoscibilità dell’atto, che peraltro concorre a garantire un elevato livello di protezione degli investitori, rispetto all’interesse dei trasgressori a non subire gli effetti pregiudizievoli da questi ultimi invocati in sede difensiva. Tali effetti negativi, infatti, sarebbero connaturali alla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio e, proprio perché inevitabilmente connessi al soddisfacimento dell’esigenza di portare a conoscenza del pubblico la sanzione, non comporterebbero a carico del trasgressore quel "danno sproporzionato" che la norma di legge presuppone affinché la Consob possa escludere la pubblicità del provvedimento medesimo. Gli effetti negativi che tipicamente derivano dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, costituiscono conseguenza connaturale della pubblicazione medesima e, data la natura fraudolenta delle condotte contestate, l’interesse pubblico alla conoscenza del provvedimento sanzionatorio deve ritenersi dunque prevalente rispetto al contrapposto interesse delle parti coinvolte dal provvedimento;
l’assenza di un contraddittorio rafforzato nella prima fase dell’odierno procedimento non è affermata dalla giurisprudenza ed è comunque irrilevante ai fini dell’esercizio delle facoltà dei destinatari del procedimento, in quanto il procedimento amministrativo dinanzi alla Consob assicura nel suo complesso il pieno esercizio dei diritti di difesa. Peraltro, le recenti modifiche intervenute sul procedimento sanzionatorio della Consob hanno determinato la maggior durata del procedimento e la sua maggiore articolazione, nonché il conseguente ampliamento e rafforzamento delle facoltà difensive;
il sistema italiano relativo alla repressione dei fenomeni di abuso di informazioni privilegiate contempla sia la previsione di sanzioni penali che amministrative;
- il differente trattamento delle due fattispecie deriva quindi dalla ragionevolezza della differenziazione tra le stesse, dagli interessi tutelati e dall’autonomia dei due procedimenti;
RITENUTA, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertata la violazione da parte del Sig. Harald Sporleder dell’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98, per avere utilizzato l’informazione privilegiata relativa al progettato avvio da parte di Enel S.p.A. di un collocamento di azioni Terna con accelerated bookbuilding, conoscendo il carattere privilegiato di tale informazione;
ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:
Banca IMI S.p.A. era uno dei joint bookrunner incaricati da Enel del collocamento delle azioni Terna, incarico ricevuto nella mattina del 1° Febbraio 2012;
nel corso della medesima mattina del 1° febbraio 2012 il Sig. […omissis…] di Banca IMI S.p.A., ha "allertato" verbalmente i sales del medesimo desk, tra il quali il Sig. Robert Ernst Martin Meier, all’epoca dei fatti in esame sales presso il desk Equity Cash Sales di Banca IMI S.p.A., del lancio, dopo la chiusura del MTA, di un’operazione, senza comunicargli né il titolo oggetto dell’operazione, né dettagli riguardo la stessa ed ha invitato i sales a preavvertire i clienti della possibilità di un’operazione in serata, dopo la chiusura del mercato;
oltre a fornire ai sales istruzioni verbali, alle 12:54 il Sig. […omissis…] ha inoltrato agli stessi sales una e-mail, avente ad oggetto "ABB_Modalità di contatto preliminare con clientela, che aveva ricevuto alle 12:49 dalla Sig.ra […omissis…] di Intesa Sanpaolo S.p.A., controllante di Banca IMI S.p.A., contenente l’indicazione che il contatto con i clienti poteva essere fatto solo al fine di invitarli a trattenersi dopo la chiusura del mercato, ma senza spendere il nome dell’emittente o rivelare la tipologia dell’operazione;
la postazione di lavoro del Sig. […omissis…], che era sicuramente in possesso dell’informazione privilegiata in esame, e quella del Sig. Robert Meier si trovavano sullo stesso desk ed erano attigue;
il 1° febbraio 2012 tra le 13:51:08 e le 14:02:38 è intercorso uno scambio di messaggi attraverso la rete Bloomberg tra il Sig. Robert Meier ed il Sig. Harald Sporleder. In tali messaggi il Sig. Meier ha chiesto al Sig. Sporleder di parlare attraverso un canale di comunicazione diverso dalla rete Bloomberg e il Sig. Sporleder ha proposto di interloquire tramite telefono cellulare;
il 1° febbraio 2012 è intercorso uno scambio di messaggi attraverso la rete Bloomberg tra il Sig. Meier e la Sig.ra […omissis…], all’epoca dei fatti anch’ella dipendente di Allianz Global Investors Europe GmbH, nel quale emerge, tra l’altro, in un messaggio delle 14:42:00, che il Sig. Meier aveva già parlato con il Sig. Sporleder di un collocamento che avrebbe avuto luogo la sera del 1° febbraio 2012;
negli stessi minuti in cui il Sig. Meier ha chiesto al Sig. Sporleder, alle 13:51:30, un contatto attraverso un canale diverso dalla rete Bloomberg, il medesimo Sig. Meier stava intrattenendo con altri clienti contatti serrati inerenti al collocamento: per esempio, gli scambi di messaggi a mezzo Bloomberg tra Robert Meier ed il Sig. Sporleder sono iniziati 29 secondi dopo la conclusione, alle 13:50:39, di uno scambio di messaggi con il Sig. […omissis…] e 90 secondi prima dell’inizio, alle 13:52:38, di uno scambio di messaggi con il Sig. […omissis…];
alle ore 14:10:40 il 1° febbraio 2012 il Sig. Harald Sporleder ha venduto, a valere sul fondo da lui gestito Discovery Europe Portfolio, complessive 375.000 azioni Terna prese a prestito;
- il Discovery Europe Portfolio è stato l’unico, tra i portafogli gestiti presso Allianz, ad operare su azioni Terna il 1° febbraio 2012, mentre, in presenza del medesimo quadro informativo, altri quattordici portafogli gestiti presso Allianz Global Investors Europe GmbH, peraltro detentori di posizioni "lunghe" anche di dimensioni rilevanti, non hanno venduto azioni Terna;
VISTO l’art. 187-bis del D.Lgs. 58/1998, il quale punisce l’abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;
VISTO l’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, il quale prevede che la sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti;
VISTO l’art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l’applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";
TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell’autore dell’illecito; in particolare:
- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione:
l’informazione privilegiata è rappresentata, nel caso di specie, dalla notizia del progettato avvio di un collocamento mediante accelerated bookbuilding avente ad oggetto la partecipazione pari al 5,094% detenuta da Enel S.p.A. in Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., società di elevata capitalizzazione;
il possesso ed in conseguente utilizzo dell’informazione privilegiata sono stati posta in essere al di fuori del normale esercizio del lavoro, atteso che, con riguardo al collocamento di azioni Terna tramite procedura di accelerated bookbuilding, il Sig. Harald Sporleder avrebbe dovuto ricevere dal Sig. Robert Meier, al massimo, l’informazione di trattenersi al lavoro oltre l’orario di chiusura del MTA, conformemente alle indicazioni fornite al medesimo Sig. Robert Meier da Banca IMI S.p.A., in vista di un’operazione i cui contorni avrebbero dovuto essere diffusi solamente a mercato chiuso;
il Sig. Harald Sporleder ha venduto, a valere sul fondo da lui gestito Discovery Europe Portfolio, complessive 375.000 azioni Terna prese a prestito, per un controvalore complessivo pari a € 1.061.370;
- dopo che il 3 febbraio 2012 il Sig. Harald Sporleder ha incrementato la posizione "corta" in azioni Terna attraverso la vendita di ulteriori 265.000 azioni e che tra il 16 febbraio 2012 e il 16 marzo 2012, ha coperto la posizione "corta" di complessive 640.000 azioni attraverso operazioni di acquisto di azioni Terna, la suddetta operatività posta in essere tra il 1° febbraio 2012 e il 16 marzo 2012 ha comportato una perdita di circa € 37.640;
- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che il comportamento posto in essere dal Sig. Harald Sporleder sia da qualificarsi come doloso, tenuto conto del fatto che una persona dello status professionale del Sig. Sporleder - il quale ricopriva, al tempo dello svolgimento dei fatti in esame, la qualifica di Portfolio-Manager dell’"Allianz Global Investors Discovery Europe Portfolio" ("Discovery Europe Portfolio") presso Allianz Global Investors Europe GmbH – era in grado di riconoscere la natura privilegiata dell’informazione relativa al progettato avvio di un collocamento mediante accelerated bookbuilding avente ad oggetto la partecipazione detenuta da Enel S.p.A. in Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ed era, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi all’utilizzo della suddetta informazione privilegiata;
CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
1) al Sig. Harald Sporleder, nato a Quedlinburg (Germania) il 25 marzo 1971 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:
sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00, dell’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi quattro;
2) è, altresì, ingiunto ad Allianz Global Investors Europe GmbH, avente sede legale a Frankfurt am Main (Germania) in Bockenheimer Landstrasse n. 42/44, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l’importo della summenzionata sanzione di € 100.000,00, applicata al Sig. Harald Sporleder per violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.
11 settembre 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas