Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 19442

Acquisto da parte del Fondo Strategico Italiano s.p.a. da Eni s.p.a. di una partecipazione in Saipem s.p.a. tale da determinare il presupposto per il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli artt. 106 e 109 del d. lgs. n. 58 del 1998 - provvedimento di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d. lgs. n. 58 del  1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTO in particolare gli artt. 106 e 109 del Tuf;

VISTO il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

PREMESSO che in data 27 ottobre 2015, il Fondo Strategico Italiano S.p.A. ("FSI") ed Eni S.p.A. ("Eni") hanno sottoscritto i) un contratto preliminare di compravendita in base al quale Eni si è impegnata a vendere a FSI n. 55.176.364 azioni Saipem S.p.A. ("Saipem") pari a circa il 12,5% del capitale sociale votante (la "Cessione"), ii) un patto parasociale (il "Patto"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del Tuf, nel quale le medesime società hanno conferito ciascuna una partecipazione paritetica pari al 12,5% più un'azione del capitale di Saipem (complessivamente, l'"Operazione");

CONSIDERATO che FSI e Eni, per il tramite dei rispettivi legali, con nota del 13 ottobre 2015, prot. n. 0079714/15, hanno presentato alla Consob, in relazione all'Operazione, una formale istanza (l'"Istanza") di adozione di un provvedimento motivato ex art. 106, comma 6, del Tuf;

CONSIDERATO che mediante l'Istanza viene chiesto di accertare la riconducibilità dell'Operazione al caso di esenzione previsto dall'art. 106, comma 5, lettera b), del Tuf in relazione alle operazioni di trasferimento azionario tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione e, in tal modo, esentare FSI e/o Eni dall'obbligo solidale di promuovere un'offerta totalitaria su azioni Saipem ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 109 del Tuf;

VISTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") controlla di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, FSI di cui detiene circa l'80% del capitale sociale;

VISTO che dai dati comunicati ai sensi dell'art. 120 del Tuf risulta che il MEF detiene una partecipazione in Eni pari a circa il 30,1% del capitale sociale, di cui il 4,3% direttamente e il 25,7%, indirettamente, attraverso CDP;

CONSIDERATO che il MEF esercita su Eni un controllo di fatto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2), del codice civile, che può qualificarsi come un controllo di fatto rafforzato alla luce delle previsioni contenute nello statuto dell'Eni; in particolare, l'art. 6.1 del suddetto statuto stabilisce che "ai sensi dell'art. 3 del d. l. 332/94, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale". Il superamento di tale limite comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e, comunque, i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso; da tale previsione sono escluse le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati. Conseguentemente, eccetto il MEF, nessun azionista dell'Eni è attualmente titolare di una partecipazione al capitale superiore al 3%;

CONSIDERATO che l'azionariato attuale di Eni, caratterizzato dalla presenza del MEF con una partecipazione pari al 30,1% e dall'assenza di azionisti con partecipazioni superiori al 3%, potrebbe mutare solo nell'ipotesi in cui venisse meno la citata clausola statutaria; tale ipotesi, può verificarsi solo nei casi in cui i) si addivenga ad una modifica statutaria con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria o, ii) come disposto dell'art. 3, comma 3, del d. l. n. 332 del 1994, "il limite sia superato per effetto di un'offerta pubblica di acquisto a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza";

VISTO che il MEF, attualmente, controlla Saipem, indirettamente tramite Eni, che detiene direttamente una partecipazione pari al 42,9% del capitale di Saipem stessa;

CONSIDERATO che, secondo quanto rappresentato, i) FSI acquisterà da Eni una partecipazione in Saipem pari a circa il 12,5% del capitale; ii) Eni e FSI conferiranno complessivamente circa il 25% del capitale di Saipem in un Patto avente ad oggetto alcuni aspetti della futura governance di Saipem, nonché limiti ai trasferimenti azionari delle partecipazioni detenute dalle due società paciscenti; iii) Eni, secondo le informazioni ad oggi disponibili, continuerà a detenere circa il 30,4% del capitale di Saipem, di cui una quota pari a circa il 17,9% del medesimo capitale non conferita nel Patto;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'Operazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106 e 109 del Tuf, si configurerà, in ragione del Patto, un acquisto di concerto da parte delle paciscenti Eni e FSI e che per effetto del medesimo Patto la partecipazione, rilevante ai fini del superamento delle soglie Opa previste dall'art. 106 del Tuf, complessivamente detenuta dalle due società sarà pari a circa il 42,9% del capitale di Saipem;

CONSIDERATO che, pertanto, l'Operazione comporterà sia, come prospettato nell'Istanza, un superamento da parte di Eni, in conseguenza dell'acquisto effettuato da FSI, della soglia del 5% di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf, sia un superamento da parte di FSI e Eni, congiuntamente considerate, della soglia del 25% di cui all'art. 106, comma 1- bis, del Tuf;

RITENUTO, pertanto, che, poiché il MEF controlla di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, solo una delle parti coinvolte nell'Operazione, ossia FSI, non possa trovare diretta applicazione al caso in analisi l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, che postula, invece, che i soggetti che si scambiano la partecipazione rilevante ai fini dell'Opa obbligatoria siano controllati entrambi di diritto da un medesimo ente;

CONSIDERATO, peraltro, che il MEF detiene circa il 42,9% del capitale di Saipem, tramite Eni, il cui controllo di fatto è attualmente esercitato dal medesimo MEF in presenza di previsioni statutarie che pongono limiti alla contendibilità di Eni stessa;

CONSIDERATO che, a seguito dell'Operazione, il MEF continuerebbe a essere titolare di circa il 42,9% di Saipem ma, in parte, tramite Eni e, in parte, tramite FSI, il controllo della quale è ugualmente non contendibile, essendo, quest'ultima, controllata di diritto dal MEF;

RITENUTO che, per quanto sopra, l'Operazione possa qualificarsi come neutra quanto agli assetti di controllo per gli azionisti di Saipem in quanto la partecipazione azionaria, che acquista rilevanza ai fini Opa in conseguenza del conferimento della stessa nel Patto, viene trasferita da una società in cui il MEF si trova in una posizione di controllo di fatto "rafforzato", Eni, ad un'altra in cui il MEF ha il controllo di diritto, FSI, con la conseguenza che non si riscontra alcun cambiamento sostanziale nel controllo di Saipem;

VISTO l'art. 106, comma 6, del Tuf, in base al quale la Consob può "con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma";

VALUTATO, pertanto, che nel caso in esame, pur non essendo applicabile alcuna delle disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 106, comma 5, del Tuf, si è in presenza di un'operazione che comporta il trasferimento di una partecipazione rilevante ai fini Opa tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione che può qualificarsi neutra rispetto agli assetti di controllo per gli azionisti di minoranza di Saipem non comportando un reale mutamento di tale assetto di controllo della società in questione e che ricorre la ratio della fattispecie di esenzione dall'obbligo di Opa prevista dall'art. 106, comma 5, lett. b), del Tuf, che prevede una specifica esenzione per il trasferimento "tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione", anche se l'operazione in esame non è riconducibile all'ipotesi contemplata dal vigente art. 49, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, in forza del quale, "l'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se ... la partecipazione è acquisita a seguito del trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria";

D E L I B E R A:

L'acquisto da parte di FSI di una partecipazione in Saipem da Eni e la sottoscrizione da parte di Eni e FSI di un patto parasociale, tale da determinare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106 e 109 del Tuf, il superamento delle soglie di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico da parte di Eni e FSI in concerto fra loro, non comporta un obbligo di offerta pubblica di acquisto, ai sensi delle citate norme legislative, in capo a Eni e FSI; l'Operazione è, infatti, riconducibile all'ipotesi di esenzione per "trasferimento … tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione" di cui all'art. 106, comma 5, lett. b), del Tuf.

La presente Delibera, che verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob, è assunta sulla base della situazione attuale e delle informazioni ad oggi disponibili, impregiudicata ogni diversa valutazione da parte della Commissione di ogni eventuale ulteriore elemento rilevabile anche dalla condotta concreta delle parti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

11 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas