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Bollettino


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Delibera n. 19703

Determinazione per l'anno 2016 dei parametri previsti dall'art. 89-quater del regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e le successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 118-bis del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2009, in base al quale la Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine;

VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, in base al quale sono emittenti quotati i soggetti italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; e l'art. 1, comma 1, lett. w-quater, del TUF, in base al quale sono emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valido salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamento italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis); 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;

VISTO il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTO, in particolare, l'art. 89-quater del Regolamento Emittenti con il quale è stata data attuazione all'art. 118-bis del TUF;

CONSIDERATO, in particolare, il comma 3 dell'art. 89-quater in base al quale la Consob stabilisce ogni anno, ai fini dell'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, i parametri rappresentativi del rischio di cui al comma 2, tenendo fra l'altro conto:

a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;

b) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;

c) dell'attività sui titoli;

d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati;

RITENUTO, pertanto, opportuno determinare per l'anno 2016 i seguenti parametri:

- con riferimento agli elementi relativi alla lettera a), vengono considerate: le informazioni contabili storiche relative (i) al rapporto tra quotazione di borsa e patrimonio netto contabile e alla redditività ed efficienza economica della gestione caratteristica, nonché (ii) al rendiconto finanziario e all'indebitamento (iii) alle aggregazioni aziendali di importo rilevante contabilizzate nel 2015; le informazioni relative al merito creditizio degli emittenti;

- con riferimento agli elementi di cui alla lettera b):

b.1) relativamente alle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo, sono considerate: (i) le comunicazioni alla Consob delle irregolarità riscontrate dai sindaci nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3, del TUF; (ii) le segnalazioni trasmesse alla Consob in merito alle criticità dell'adeguatezza del sistema di controllo interno contenute nella Scheda riepilogativa dell'attività di controllo svolta dai collegi sindacali, tenuto conto che le stesse evidenziano profili di non conformità della struttura organizzativa, dell'attività dell'emittente, del funzionamento del suo sistema amministrativo-contabile e di controllo interno al quadro normativo di riferimento e ai principi tecnici in materia;

b.2) relativamente alle segnalazioni ricevute dai revisori, sono considerati: (i) le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'art. 155, comma 2, del TUF; (ii) il giudizio con rilievi, il giudizio negativo contenuti nelle relazioni della società di revisione trasmesse ai sensi dell'art. 156 del TUF; (iii) le segnalazioni in merito alle carenze significative nella struttura e nella messa in atto degli aspetti di controllo interno rilevanti per la revisione evidenziate dai revisori nella Scheda di controllo sulle relazioni finanziarie annuali degli emittenti;

- con riferimento agli elementi di cui alla lettera c), vengono considerati: (i) l'andamento dei prezzi azionari; (ii) la capitalizzazione di borsa; (iii) la correlazione fra andamento delle quotazioni delle principali materie prime e la capitalizzazione di borsa;

- con riferimento agli elementi di cui alla lettera d), sono considerate: (i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni come definite dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia e dalle Autorità amministrative indipendenti nazionali ed estere nonché dall'Autorità giudiziaria; (ii) le informazioni significative ricevute dai soggetti interessati;

RITENUTO, inoltre, che, per la natura qualificata degli enti di cui al punto (i) del precedente capoverso, e in considerazione della responsabilità che ciascuno di essi assume nell'ambito della vigilanza del settore di competenza, tutte le società oggetto delle informazioni ricevute dai medesimi devono essere inserite nel campione;

RITENUTO che, laddove le informazioni ricevute da soggetti interessati siano significative, vale a dire circostanziate e afferenti all'informativa finanziaria sulla quale dovrà essere esercitata la vigilanza campionaria, le società oggetto delle informazioni ricevute dai medesimi devono essere  inserite nel campione;

RITENUTO necessario, con riferimento agli elementi indicati nella lettera b) del comma 3 dell'art. 89-quater, distinguere, ai fini della determinazione del campione, nell'ambito dei giudizi formulati ai sensi dell'art. 156 del TUF dai revisori, fra il caso in cui essi si esprimano con un giudizio negativo o con rilievi da quello in cui gli stessi dichiarino l'impossibilità di esprimere un giudizio, senza alcuna altra qualificazione o eccezione, oppure effettuino richiami d'informativa ex principio di revisione n. 570, poiché soltanto nel caso di giudizio negativo o con rilievi viene identificato un maggiore ed autonomo rischio per la correttezza dell'informazione finanziaria;

RAVVISATA la necessità di includere in ogni caso nel campione le società che sono state oggetto di segnalazioni da parte degli organi di controllo, nonché di segnalazioni di fatti censurabili, di giudizi negativi o con rilievi, e di segnalazioni relative alle carenze significative nella struttura e nella messa in atto degli aspetti di controllo interno provenienti dai revisori, tenuto conto che sia gli uni che gli altri rivestono la qualità di soggetti professionalmente qualificati chiamati a svolgere una funzione di controllo primario e che per tali motivi detengono informazioni particolarmente significative sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli emittenti, sul livello di adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure interne e sul grado di conformità alle norme e ai principi tecnici in materia;

RAVVISATA la necessità di individuare ulteriori parametri rispetto a quelli espressamente indicati nel comma 3 dell'art. 89-quater;

RITENUTO di considerare come ulteriore parametro anche la presenza di attività ispettiva da parte della Consob su una determinata società, oppure lo svolgimento di attività di indagine che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;

RITENUTO, altresì, di introdurre come ulteriore parametro la presenza di operazioni straordinarie rilevanti, deliberate o previste, che risultano connotate da particolare criticità o rilevanza per il mercato;

RITENUTO, ancora, di includere anche quest'anno nel campione gli emittenti che appartengono all'indice settoriale selezionato a seguito della Delibera n. 18300 del 1° agosto 2012, tenuto conto della perdurante situazione di criticità e del rilievo sistemico nell'ambito dell'economia del paese che caratterizzano tale settore;

RITENUTO, inoltre, di includere nel campione anche gli emittenti il cui settore di riferimento è interessato da rilevanti modifiche strutturali;

RITENUTO che gli avvenimenti e le circostanze in questione, considerati la loro gravità e l'elevato valore segnaletico, impongono che le società soggette a tale attività o coinvolte in tali operazioni siano tutte inserite nel campione;

RITENUTO che gli indicatori relativi ai dati economico-patrimoniali e finanziari, all'attività sui titoli dovranno essere valutati congiuntamente;

RITENUTO opportuno, alla luce dello scenario attuale di perdurante crisi economica, conservare un margine di flessibilità nella individuazione del campione da sottoporre a vigilanza, attraverso una scansione della definizione del campione in due momenti temporali successivi, pur nel rispetto del vincolo di determinazione annuale dell'insieme degli emittenti quotati i cui documenti verranno sottoposti a controllo, come richiesto dal comma 2 dell'art. 89-quater;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 4 dell'art. 89-quater, al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti per i quali non esistono rischi significativi ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la Consob deve stabilire i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell'insieme degli emittenti è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 118-bis del TUF richiama espressamente i principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria e che questi ultimi a livello europeo sono contenuti nelle "Guidelines on the enforcement of financial information" pubblicate dall'European Securities and Markets Authority in data 28 ottobre 2014 ed entrate in vigore in data 29 dicembre 2014;

CONSIDERATO, infine, che nel documento "European common enforcement priorities for 2015 financial statements" pubblicato dall'European Securities and Markets Authority in data 27 ottobre 2015, nonché nella Comunicazione Consob n. 0007780 del 28 gennaio 2016, sono state indicate le aree tematiche oggetto di particolare approfondimento nell'ambito dell'attività di vigilanza che verrà svolta sui bilanci 2015.

D E L I B E R A

A) i parametri previsti dall'articolo 89-quater, comma 3, del Regolamento Emittenti sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine per il 2016 sono:

1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate i seguenti elementi:

- le informazioni contabili storiche relative (i) al rapporto tra quotazione di borsa e patrimonio netto contabile e alla redditività ed efficienza economica della gestione caratteristica, (ii) al rendiconto finanziario e all'indebitamento nonché (iii) alle aggregazioni aziendali di importo rilevante del 2015;

- le informazioni relative al merito creditizio degli emittenti;

2. per le segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente, i seguenti indicatori:

- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall'organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 149, comma 3 del TUF;

- le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'art. 155, comma 2, del TUF;

- i giudizi con rilievi e negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell'art. 156 del TUF;

- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;

3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi: l'andamento del prezzo azionario, la capitalizzazione di borsa nonché la correlazione fra andamento delle quotazioni delle principali materie prime e la capitalizzazione di borsa;

4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:

i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall'autorità giudiziaria;

ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;

5. per ulteriori parametri non espressamente individuati dall'art. 89-quater, i seguenti indicatori:

i) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;

ii) la presenza di operazioni straordinarie rilevanti;

iii) il settore già individuato in conseguenza della Delibera 18300 del 1° agosto 2012;

iv) il settore di mercato interessato da significative modifiche strutturali;

B) il criterio per la selezione casuale è l'estrazione di un numero di società non superiore ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo, al netto delle società che saranno individuate sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera A) e delle società che sono state già incluse nei precedenti campioni di vigilanza. La selezione causale degli emittenti avverrà utilizzando una pesatura in proporzione alla capitalizzazione dell'emittente e/o al controvalore collocato, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti. Si applicherà un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

La presente delibera sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) e nel Bollettino della Consob.

3 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas