Delibera n. 19754 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 19754
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti aziendali di Private & Consulting SIM S.p.A., per violazione dell’art. 21 comma 1-bis, lettere a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 (in seguito, “TUF”) e degli artt. 25 e 26 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Intermediari”);
VISTO il regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta - anche da parte della Banca d’Italia - nei confronti di Private & Consulting SIM S.p.A. (di seguito, anche solo “Private & Consulting”, “la SIM” o “la Società”) concernente, segnatamente, la disciplina sui conflitti di interessi;
CONSIDERATO che dalla predetta attività istruttoria sono emerse, con riferimento al periodo 30 settembre 2013 - 16 aprile 2014, carenze relative alla gestione del conflitto di interessi da parte della SIM, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, avente in particolare ad oggetto prodotti Azimut;
VISTE le note del 13 gennaio 2016, notificate tra il 13 gennaio e il 16 febbraio 2016, con le quali, in relazione alle sopra citate carenze, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, ha contestato ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale pro tempore, nonché al Responsabile della funzione del controllo di conformità, la violazione dell’art. 21, comma 1-bis, lettere a) e b) del TUF, e degli artt. 25 e 26 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF;
RILEVATO che con la citata nota del 13 gennaio 2016 le predette violazioni sono state, altresì, contestate anche a Private & Consulting SIM S.p.A., in qualità di responsabile in solido;
CONSIDERATO che con le medesime note di contestazione gli anzidetti esponenti aziendali e la Società sono stati, altresì, resi edotti della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;
VISTE le note con cui, tra il 25 e il 27 gennaio 2016, le Parti del presente procedimento hanno formulato istanza di accesso agli atti;
RILEVATO che le predette richieste sono state riscontrate positivamente dalla Consob e che gli accessi agli atti sono stati eseguiti tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2016;
VISTE le istanze presentate tra l’8 e il 10 febbraio 2016, con le quali i soggetti interessati dal presente procedimento hanno, altresì, formulato istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni e istanza di audizione dinanzi all’Ufficio Sanzioni Amministrative;
RILEVATO che le predette istanze sono state accolte dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;
ESAMINATA la nota del 13 marzo 2016, con le quali gli anzidetti esponenti aziendali e la SIM hanno congiuntamente formulato deduzioni difensive;
RILEVATO che, con successiva nota del 18 marzo 2016, le Parti del presente procedimento hanno, altresì, rinunciato all’audizione personale precedentemente richiesta;
ESAMINATA la Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative del 23 agosto 2016, con la quale il medesimo Ufficio, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;
VISTA la nota del 23 agosto 2016 con la quale è stata tramessa ai soggetti interessati copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione delle relative sanzioni;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate congiuntamente dai soggetti interessati, in replica alla predetta Relazione USA, con nota del 22 settembre 2016;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza dalle Parti del presente procedimento;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;
RITENUTE accertata, sulla base delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento, la violazione – da parte dei sig.ri Giovanni Millo, Pier Giorgio Bedogni, Adriano Pace, Pasquale Buccino, Fabio Avenale, Luca De Magistris, Giorgio Sanmartino – dell’art. 21 comma 1-bis, lettere a) e b), del TUF e degli artt. 25 e 26 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse, per gestire i conflitti individuati in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti, di informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, nonché di istituire e aggiornare in modo regolare il relativo registro;
VISTO l’art. 190 del TUF, che punisce l’inosservanza delle disposizioni previste, tra l’altro, dall’art. 21 dello stesso decreto, nonché delle “disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla Consob” in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 250.000,00 per ciascuna violazione;
TENUTO CONTO dei criteri indicati dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 ed, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva, assumono rilevanza i seguenti elementi:
- la natura della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità diffuse che hanno riguardato, per un congruo lasso temporale, aspetti istituzionali e procedurali tali da non assicurare la corretta identificazione, gestione e rappresentazione alla clientela del conflitto di interessi in cui versava la SIM;
- la carica/funzione sociale ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata, nonché l’effettiva funzione svolta all’interno della società;
- le dimensioni, la natura e la complessità dell’attività svolta dalla SIM;
- gli interventi correttivi apprestati, seppur tardivamente, dalla Società;
- dalla documentazione agli atti non emerge che vi siano stati danni agli investitori o reclami avverso le attività svolte dalla SIM con riguardo alla violazione specificamente contestata;
CONSIDERATO che, con riferimento all’elemento soggettivo, i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
- sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:
· sig. Giovanni Millo, Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 6.000,00;
- sig. Pier Giorgio Bedogni, consigliere di amministrazione pro tempore della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 6.000,00;
- sig. Adriano Pace, consigliere di amministrazione pro tempore della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 7.500,00;
- sig. Pasquale Buccino, sindaco effettivo dal 28.04.2011 al 15.07.2013 e Presidente del Collegio Sindacale dal 15.07.2013 della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 7.500,00;
- sig. Fabio Avenale, sindaco effettivo pro tempore della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 7.500,00;
- sig. Luca De Magistris, sindaco effettivo pro tempore della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 7.500,00;
- sig. Giorgio Sanmartino, Responsabile del controllo di conformità pro tempore della Private & Consulting SIM S.p.A., euro 7.500,00;
- è ingiunto a Private & Consulting SIM S.p.A., con sede alla Via Papacino, 2, 10121, Torino, in qualità di responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell’importo complessivo di euro 49.500,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
5 ottobre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas