Delibera n. 20150 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20150
Applicazione di sanzione amministrativa nei confronti della Sig.ra Vanessa Marie-Antoine Payet in qualità di Director della Crlink Limited e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima società, per violazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Tuf") e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. d), ai sensi del quale per "strumenti finanziari" si intendono "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (…) «swap» (…) e altri contratti derivati" e l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
CONSIDERATO che in esito all'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (di seguito anche «DTC»), sulla base degli accertamenti anche ispettivi svolti sul web nel periodo dal 6 novembre al 3 dicembre 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web) è emerso che:
- tramite il sito www.optioncm.com, consultabile anche in lingua italiana, veniva offerto ad investitori residenti in Italia - dietro apertura di un conto e previo versamento di una provvista – la possibilità di negoziare opzioni binarie, tramite la piattaforma di trading on line "optioncm" accessibile dal suddetto sito;
- oggetto di negoziazione erano "opzioni binarie" le quali si configurano come strumenti finanziari, ai sensi dell'art. di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998;
- l'attività in questione è stata svolta nei confronti dei soggetti residenti in Italia stante la circostanza che il predetto dominio era consultabile anche in lingua italiana e che risultavano forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela (c.d. "cold calling");
- risultavano esposti di risparmiatori italiani che avevano riferito perdite dagli investimenti effettuati;
- l'attività in oggetto è riconducibile ad un servizio d'investimento, la cui prestazione in via professionale nei confronti del pubblico italiano è riservata a soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
- detta attività risulta ascrivibile alla citata Crlink Limited in quanto indicata come incaricata del payment service nella pagina "Chi siamo". Il pagamento del prezzo ed il regolamento dei contratti costituiscono servizi strumentali al servizio di trading on line e concorrono alla prestazione del servizio stesso;
- la citata Crlink Limited non era autorizzata alla prestazione di servizi d'investimento e, all'epoca dei fatti, la sig.ra Vanessa Marie-Antoine Payet aveva l'incarico di Director della medesima società;
CONSIDERATO che la DTC ha inoltrato alla predetta Crlink Limited, con nota del 17 novembre 2015, un "richiamo d'attenzione" in relazione all'attività svolta dal sito www.optioncm.com e che la OptionCM, «Legal Support» del sito, ha fornito un riscontro a DTC con lettera del 1° dicembre 2015;
CONSIDERATO altresì che in data 14 dicembre 2015 è stata pubblicata sul sito Consob una "comunicazione a tutela dei risparmiatori" indicante che la "Crlink Limited non [è] autorizzat[a] alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso il sito internet www.optioncm.com";
VISTA la lettera del 21 novembre 2016, notificata il 29 dicembre 2016, con cui la DTC - ai sensi degli articoli 190, comma 1, e 195, commi 1 e 9,del d.lgs. n. 58/1998 - ha contestato la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.l.gs. n. 58/98, nei confronti della sig.ra Vanessa Marie-Antoine Payet, in qualità di "Director" della Crlink Limited, all'epoca dei fatti, in relazione all'attività di trading on line svolta nel periodo dal 6 novembre al 3 dicembre 2015, tramite il sito www.optioncm.com nei confronti del pubblico residente in Italia. La medesima violazione è stata contestata alla Crlink Limited in qualità di soggetto responsabile in solido, con l'autore della violazione, al pagamento della sanzione;
ESAMINATA la nota del 30 gennaio 2017 con cui la OptionCM, «Legal Support» del sito, facendo riferimento al procedimento in oggetto, ha fornito precisazioni riguardo ai fatti contestati;
VISTA la Relazione per la Commissione dell'8 giugno 2017 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 22 giugno 2017 con la quale è stata trasmessa alle parti copia della citata Relazione per la Commissione dell'8 giugno 2017;
PRESO ATTO che le parti non si sono avvalse della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;
RITENUTO conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.l.gs. n. 58/98, contestata alla sig.ra Vanessa Marie-Antoine Payet, in qualità di "Director" della Crlink Limited all'epoca dei fatti ed alla medesima società Crlink Limited in qualità di responsabile in solido, in relazione all'attività di trading on line svolta nel periodo dal 6 novembre al 3 dicembre 2015 tramite il sito www.optioncm.com nei confronti del pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare:
- per la violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo decreto, nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti, prevede che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila";
- ai fini della formulazione della proposta sanzionatoria si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;
- la violazione è stata posta in essere quantomeno nel periodo tra il 6 novembre ed il 3 dicembre 2015 (data dell'ultima verifica svolta sul web);
- l'offerta dei servizi in Italia non si è bloccata a seguito del richiamo d'attenzione;
- dagli atti risulta che soggetti residenti in Italia abbiano investito somme di denaro in tale attività;
RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile all'autore dell'illecito quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) per effetto di quanto sopra, è irrogata nei confronti della sig.ra Vanessa Marie-Antoine Payet, in qualità di "Director" della Crlink Limited all'epoca dei fatti, una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di euro 15.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
2) è ingiunto alla Crlink Limited, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, quale responsabile in solido, con l'autore della violazione, il pagamento dell'importo della suindicata sanzione di euro 15.000,00, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore della violazione sopra indicato.
Il pagamento della indicate sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d. lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.
4 ottobre 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas