Delibera n. 20243 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 20243
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Intermediari”);
VISTO il regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob”);
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza informativa svolta nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche “la Banca”);
VISTA la lettera del 28 febbraio 2017, notificata ai destinatari tra il 28 febbraio 2017 e il 17 marzo 2017, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione, ha contestato agli esponenti aziendali della Banca - ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF - la violazione dell'art. 21, comma 1, lettera d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell'art.6, comma 2-bis, del TUF -, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, e dell'art. 21, comma 1, lettera a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti;
VISTA la lettera del 28 febbraio 2017, notificata in pari data, con cui la sopraindicata violazione è stata altresì contestata a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note pervenute tra il 3 marzo 2017 e il 4 aprile 2017 con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione di uno e della Banca) hanno formulato istanza di accesso agli atti;
RILEVATO che gli accessi sono stati effettuati tra il 10 aprile 2017 e il 4 maggio 2017;
VISTE le note pervenute tra il 24 marzo 2017 e il 10 maggio 2017, con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione della Banca) hanno, altresì, richiesto la proroga per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;
RILEVATO che tali richieste sono state riscontrate positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con note trasmesse ai richiedenti tra il 11 aprile 2017 e il 11 maggio 2017;
ESAMINATE le note pervenute tra il 12 maggio 2017 e il 16 giugno 2017 con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione della Banca) hanno presentato deduzioni scritte e documenti;
VISTA la Relazione per la Commissione del 28 settembre 2017, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota del 29 settembre 2017 con cui è stata trasmessa ai soggetti interessati copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (“Relazione USA”);
VISTE le note, datate nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre ed il 17 novembre 2017, con cui le parti (ad eccezione dei sig.ri Vincenzo Farina e Fabrizio Fusco) hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di sostanziale novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive rimanendo, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di informativa alla clientela che ha concluso operazioni aventi ad oggetto obbligazioni subordinate della Banca sul mercato secondario. In particolare, le disposizioni dettate dall'intermediario non sono risultate idonee a consentire una corretta e ordinata veicolazione di elementi informativi alla clientela, in quanto estremamente generiche e non declinate operativamente;
VISTO l'art. 190 del TUF, applicabile ratione temporis, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste dagli artt. 21 del TUF, nonché delle “disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob” in base al medesimo articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 250.000,00;
VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
la natura procedurale/comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento;
la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e perduranza nel tempo delle condotte illecite; al riguardo, si rileva che alle suddette carenze procedurali sono ascrivibili le oltre cinquanta operazioni oggetto di contestazione, relative ad obbligazioni subordinate della Banca, per un valore nominale di circa tre milioni di euro;
- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, i rispettivi periodi di permanenza in carica, l'effettiva funzione svolta all'interno della Società;
CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili agli esponenti aziendali quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:
sig. Codagnone Tito, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 27 aprile 2012 al 6 marzo 2013, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.000,00;
sig. Falconio Mario, Consigliere di amministrazione dal 27 aprile 2012 al 17 marzo 2013 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 18 marzo 2013 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Di Marzio Giuseppe, Consigliere di amministrazione dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Farina Vincenzo, Consigliere di amministrazione dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Fusco Fabrizio, Consigliere di amministrazione dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Martino Giuseppe, Consigliere di amministrazione dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Melena Ennio, Consigliere di amministrazione dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Nasuti Sebastiano, Consigliere di amministrazione dal 18 marzo 2013 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.000,00;
sig. Angelozzi Giovanni, Presidente del Collegio Sindacale dal 27 aprile 2012 al 22 aprile 2013, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.000,00;
sig. Sargiacomo Massimo, Presidente del Collegio Sindacale dal 22 aprile 2013 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.000,00;
sig. Iecco Angelo, componente del Collegio Sindacale dal 27 aprile 2012 al 22 aprile 2013, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.000,00;
sig. Raimondi Lucio, componente del Collegio Sindacale dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
sig. Smargiassi Giovanni, componente del Collegio Sindacale dal 22 aprile 2013 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.000,00;
sig. Sbrolli Roberto, Direttore Generale dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 16.000,00;
- sig. Di Tizio Donato, Responsabile della Funzione Compliance dal 27 aprile 2012 al 5 settembre 2014, sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00;
B. ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, è ingiunto a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale in Chieti (CH), Via Colonnetta, n. 24, in persona del suo Commissario liquidatore p.t., in qualità di soggetto responsabile in solido, e agli eventuali aventi causa obbligati, il pagamento dell'importo complessivo di euro 222.000,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
20 dicembre 2017
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese