Delibera n. 20251 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 20251
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Artemis Investment Management LLP, per violazioni dell'art. 120, commi 2 e 5, del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF») e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, il suo art. 120, commi 2 e 5;
VISTO il Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Emittenti»);
VISTA la nota del 12 gennaio 2017, con cui Artemis Investment Management LLP (di seguito, anche solo «Artemis») ha trasmesso alla Consob due modelli 120A, i sensi dell'art. 120 del TUF e della relativa disciplina attuativa, con cui ha comunicato l'avvenuta acquisizione, nell'ambito della propria attività di gestione del risparmio, di due partecipazioni rilevanti in:
- Rai Way S.p.A., per il 5,040% del capitale, in data 31 luglio 2015;
- Ei Towers S.p.A., per il 5,026% del capitale, in data 3 ottobre 2016;
VISTI gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Divisione Corporate Governance - Ufficio OPA ed assetti proprietari (di seguito, anche solo «DCG»), da cui è emerso che – come risulta dal pertinente verbale assembleare - alcuni fondi gestiti da Artemis hanno esercitato diritti di voto in seno all'Assemblea ordinaria di Rai Way S.p.A. del 28 aprile 2016 in difetto di preventiva comunicazione circa la partecipazione rilevante detenuta dalla stessa Artemis e, pertanto, in violazione del divieto previsto dal comma 5, del già citato art. 120 del TUF;
RILEVATO, con riguardo alla comunicazione di acquisizione della partecipazione rilevante nella società Rai Way S.p.A. avvenuta in data 31 luglio 2015, che l'art. 120 del TUF, comma 2, e l'art. 121, comma 1 del Regolamento Emittenti, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedevano rispettivamente che:
- «coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento»;
- «la comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, e della posizione lunga complessiva, è effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2»;
e che la predetta comunicazione, relativa al superamento della soglia rilevante del 5% del capitale della società Rai Way S.p.A., è stata trasmessa alla Consob in data 12 gennaio 2017, con oltre un anno e cinque mesi di ritardo rispetto al termine normativamente previsto del 7 agosto 2015;
RILEVATO, con riferimento all'esercizio del diritto di voto da parte di fondi gestiti da Artemis nell'assemblea ordinaria di Rai Way S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2016, che:
- fondi riferibili ad Artemis risultano aver esercitato, tramite delega, i diritti di voto nella citata assemblea di Ray Way S.p.A. per n. 17.090.059 azioni, pari al 6,283% del capitale;
- a tale data, non risultava effettuata la già citata comunicazione prevista dall'art. 120 del TUF (inviata il successivo 12 gennaio 2017);
e che, pertanto, il voto nell'assemblea ordinaria di Rai Way S.p.A. del 28 aprile 2016 è stato esercitato in contrasto con l'art. 120, comma 5 del TUF, a mente del quale il «diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato […]»;
RILEVATO, con riferimento alla comunicazione relativa all'acquisizione della partecipazione rilevante superiore al 5% del capitale della società Ei Towers S.p.A., avvenuta in data 3 ottobre 2016, che l'art. 120, comma 2, del TUF, e l'art. 121, comma 1, del Regolamento Emittenti, nel testo vigente ratione temporis, prevedono che:
- «coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento»;
- «la comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, delle partecipazioni in strumenti finanziari e della partecipazione aggregata, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2»;
e che la predetta comunicazione, relativa al superamento della soglia rilevante del 5% del capitale di Rai Way S.p.A., è stata trasmessa alla Consob in data 12 gennaio 2017, con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine normativamente previsto del 7 ottobre 2016;
VISTA la nota del 16 maggio 2017, notificata all'interessato con effetto dal 19 maggio 2017, con cui la DCG ha contestato ad Artemis la violazione:
- dell'art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata tempestiva comunicazione dell'acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Rai Way S.p.A., avvenuta il 31 luglio 2015 e comunicata soltanto il 12 gennaio 2017;
- dell'art. 120, comma 5, del TUF, in relazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società Rai Way S.p.A. del 26 aprile 2016, in difetto dei requisiti previsti dall'art. 120, comma 5, del TUF;
- dell'art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata tempestiva comunicazione dell'acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Ei Towers S.p.A., avvenuta il 3 ottobre 2016 e comunicata soltanto il 12 gennaio 2017;
RILEVATO che Artemis, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non ha ritenuto di avvalersi di nessuno degli strumenti difensivi a sua disposizione, quantunque fosse stata edotta di tali facoltà difensive con la predetta nota del 16 maggio 2017;
VISTA la Relazione per la Commissione del 6 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive in merito alla sussistenza dei fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;
RITENUTI accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione nei confronti di Artemis Investment Management LLP e, conseguentemente, accertate nei suoi confronti le contestate violazioni dell'art. 120, commi 2 e 5, del TUF;
CONSIDERATO che le violazioni dell'art. 120, commi 2 e 5, del TUF, sono sanzionate dall'art. 193, comma 2, del medesimo Testo Unico e che il D.lgs. n. 72 del 12 maggio 2015, che ha apportato modifiche alla parte V del TUF, al suo art. 6, comma 2, ha previsto la loro entrata in vigore a seguito dell'adozione da parte della Consob e della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, delle pertinenti disposizioni di attuazione;
RILEVATO che quanto innanzi implica che, al fine di individuare la normativa sanzionatoria applicabile alle violazioni oggetto di contestazione, occorre aver riguardo al momento della consumazione degli illeciti, rilevando se gli stessi sono antecedenti o posteriori all'8 marzo 2016, data di entrata in vigore della delibera Consob n. 19521 del 24 febbraio 2016 che ha aggiornato, alla luce delle modifiche al TUF introdotte dal citato D.lgs n. 72/2015, il proprio Regolamento n. 18750 del 19 dicembre 2013 sul procedimento sanzionatorio;
CONSIDERATO, nel caso di specie, che
- la violazione dell'art. 120, comma 2, del TUF, conseguente alla mancata comunicazione dell'acquisizione di una partecipazione rilevante in Rai Way S.p.A., essendosi consumata antecedentemente all'8 marzo 2016, è punita dall'art. 193, comma 2, del TUF, nella formulazione precedentemente vigente, che prevede l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 ad euro 2.500.000,00;
- le violazioni dell'art. 120, del TUF, conseguenti alla mancata comunicazione dell'acquisizione di una partecipazione rilevante in Ei Tower S.p.A. (comma 2), così come all'illegittimo esercizio di voto nell'assemblea di Rai Way del 28 aprile 2016 (comma 5), essendosi consumate successivamente all'8 marzo 2016, sono punite in base all'art. 193, comma 2, ratione temporis vigente, che prevede le seguenti misure e sanzioni amministrative: «a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo»;
DATO ATTO che, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare per la violazione dell'art. 120, comma 2, del TUF, conseguente alla mancata tempestiva comunicazione dell'acquisizione del 31 luglio 2015 di una partecipazione rilevante in Rai Way S.p.A., si è tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche», nonché dei seguenti parametri:
- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
RILEVATO, in merito, che:
- la comunicazione – ancorché spontaneamente – è stata inviata con oltre un anno e cinque mesi di ritardo rispetto al termine normativamente fissato;
- il superamento della soglia partecipativa rilevante è di modesta entità;
- Artemis non era in precedenza titolare di partecipazioni rilevanti nella società;
- la disciplina violata è preordinata a garantire la trasparenza degli assetti proprietari ed a rendere noti al mercato i mutamenti rilevanti nella compagine sociale di emittenti quotati, in relazione alle soglie partecipative fissate dalla disciplina di riferimento, e la sua infrazione dà luogo ad un illecito di pericolo, sanzionato a prescindere da qualsiasi indagine relativa agli effetti concreti prodotti dalla condotta posta in essere;
- stante quanto emerso nel corso del procedimento, la contestata violazione è ascrivibile a titolo di colpa;
RILEVATO, con riferimento alla quantificazione delle sanzioni da applicare in relazione alle ulteriori due violazioni oggetto di contestazione, poste in essere successivamente all'8 marzo 2016, che occorre tener conto dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 194-bis del TUF - applicabile, ratione temporis, agli illeciti de quo - ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle sanzioni irrogate, con riguardo alla violazione dell'art. 120:
- comma 5, del TUF, conseguente all'esercizio, da parte di Artemis, del diritto di voto nell'assemblea di Rai Way S.p.A. del 28 aprile 2016 in assenza di comunicazione del superamento della soglia rilevante di cui all'art. 120, comma 2, del Testo Unico, si è tenuto conto degli elementi di seguito indicati:
- la ratio del divieto di voto - con la correlata impugnabilità, a norma dell'art. 14, comma 5, del TUF, delle delibere adottate con voto determinante delle azioni il cui voto era sospeso - presidia l'interesse pubblico alla conoscenza degli assetti proprietari rilevanti in seno alla compagine sociale e mira ad escludere rilevanza al segreto circa l'acquisizione di una determinata posizione di potere all'interno della società sanzionandola con la sua totale perdita di influenza laddove non abbia reso pubblica la sua partecipazione nei modi normativamente previsti;
- la condotta è ascrivibile alla società a titolo di colpa;
- il responsabile della violazione non è una persona fisica, bensì una persona giuridica;
- dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dal soggetto attraverso la violazione, né specifici pregiudizi cagionati a terzi, non essendo stato il voto espresso in assemblea in difetto dei presupposti di legge determinante per l'adozione delle relative deliberazioni;
- la società non ha comunicato alla Consob, né diversamente reso pubblico, che l'esercizio del voto nella predetta assemblea era avvenuto in difetto dei requisiti di legge;
- non risultano precedenti sanzioni applicate dalla Consob nei confronti della società;
- non risultano in atti né potenziali conseguenze sistemiche della violazione, né misure adottate dal responsabile della stessa, successivamente alla sua consumazione, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;
- comma 2, del TUF, conseguente alla mancata tempestiva comunicazione dell'acquisizione, avvenuta il 3 ottobre 2016, di una partecipazione rilevante in Ei Tower S.p.A., si è tenuto conto degli elementi di seguito indicati:
- la società, non in precedenza titolare di partecipazioni rilevanti in Ei Tower S.p.A., ha spontaneamente comunicato alla Consob, ancorché oltre tre mesi dopo lo spirare del termine normativamente previsto, l'operazione eseguita che ha tuttavia determinato un superamento di modesta entità della soglia partecipativa rilevante;
- l'esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob;
- la condotta è ascrivibile alla società a titolo di colpa;
- il responsabile della violazione non è una persona fisica, bensì una persona giuridica;
- dagli atti non emergono elementi che inducono a ravvisare specifici vantaggi ottenuti o perdite evitate dal soggetto attraverso la violazione, né specifici pregiudizi cagionati a terzi;
- non risultano precedenti sanzioni applicate dalla Consob nei confronti della società;
- non risultano in atti né potenziali conseguenze sistemiche della violazione, né misure adottate dal responsabile della stessa, successivamente alla sua consumazione, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti di Artemis Investment Management LLP, con sede in Cassini House, 57 St. James Street SW1A 1DL – Londra (Regno Unito), sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 65.000,00, dei quali è alla medesima società contestualmente ingiunto il pagamento, di cui:
- euro 25.000, in relazione alla violazione dell'art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata comunicazione dell'acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Rai Way S.p.A.;
- euro 25.000, in relazione alla violazione dell'art. 120, comma 5, del TUF, in relazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società Rai Way S.p.A.;
- euro 15.000, in relazione alla violazione dell'art. 120, comma 2, del TUF, per la mancata comunicazione dell'acquisizione di una partecipazione rilevante nella società Ei Towers S.p.A..
Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
28 dicembre 2017
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese