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Bollettino


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Delibera n. 20331

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Dror Efrat, Leonid Szneiberg, Chrystalla Mylona e Kassiani Kasssianidou, nonché, a titolo di responsabile in solido, della I.S. Signal Trader ltd per violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF");

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e, in particolare, l'art. 18, comma 1, secondo cui "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RILEVATO che, in esito agli accertamenti ispettivi svolti dalla Consob tra ottobre 2015 e agosto 2016 è emerso che I.S. Signal Trader Ltd, tramite il sito www.signaltrade.com, in assenza di autorizzazione, ha rivolto al pubblico degli investitori italiani un'attività finalizzata all'esecuzione automatica, a valere sui conti dei clienti, dei c.d. "segnali operativi" o "segnali di trading", idonea a delineare lo schema operativo conosciuto come "mirror trading";

CONSIDERATO che tale attività di esecuzione automatica di "segnali trading" su strumenti finanziari (c.d. "mirror trading") integra, secondo l'orientamento espresso dall'ESM

RILEVATO che, con note del 13 e 27 luglio 2016, la Divisione Tutela del Consumatore ("DTC") ha richiamato l'attenzione della società I.S. Signal Trader Ltd evidenziando, tra l'altro, che lo svolgimento dell'attività di esecuzione "automatica" di "segnali di trading" (c.d. "mirror trading") integra la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli e che, in generale, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi di investimento è riservato a intermediari autorizzati;

VISTE le note datate 6 settembre 2016, 14 ottobre 2016 e 10 novembre 2016, con cui la società I.S. Signal Trader Ltd ha fatto pervenire talune precisazioni in merito ai fatti contestati;

RILEVATO che, in seguito alla richiesta di cooperazione internazionale, è emerso che i Sigg.ri Dror Efrat, Leonid Sneiberg, Chrystalla Mylona e Kassiani Kassianidou, nel periodo oggetto di contestazioni, hanno rivestito la carica di director della I.S. Signal Trader, società iscritta nel registro delle imprese di Cipro;

VISTA la nota del 27 aprile 2017, notificata tra il e il 7 giugno 2017 e il 29 giugno 2017, con cui la DTC, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato ai Sigg.ri Dror Efrat, Leonid Szneiberg, Chrystalla Mylona e Kassiani Kassianidou, in qualità di director della I.S. Signal Trader Ltd. ed alla medesima Società a titolo di responsabile in solido, la violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998;

RILEVATO che gli interessati hanno richiesto l'accesso agli atti del procedimento con note del 5 luglio 2017 e che gli atti del procedimento sono stati trasmessi il successivo 13 luglio;

RILEVATO che con distinte note datate 21 luglio 2017 le parti hanno altresì formulato istanze di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni e che dette istanze sono state riscontrate positivamente in data 26 luglio 2017;

ESAMINATE le deduzioni delle parti pervenute con memoria congiunta del 30 agosto 2017;

VISTA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 10 gennaio 2018, con la quale il medesimo ha ritenuto accertato l'illecito contestato, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della sanzioni;

VISTA la nota del 10 gennaio 2018 con cui è stata trasmessa alle parti copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;

VISTA la nota del 9 febbraio 2018 con cui le parti hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle proposte ed alla determinazione della sanzione contenute nella citata Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni lasciano immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTO che, sulla base delle evidenze in atti, emergono elementi idonei a ritenere accertato che, almeno dal 18 luglio 2013 al 23 dicembre 2015, la società I.S. Signal Trader ha posto in essere un'attività riservata ai soggetti abilitati, avendo svolto, in assenza di autorizzazione, un'attività riconducibile allo schema operativo denominato "mirror trading";

RILEVATO che per la violazione dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, l'art. 190, comma 1, del medesimo Decreto, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;

CONSIDERATO, riguardo alla gravità obiettiva, che:

- la violazione è stata posta in essere in periodo di oltre due anni (tra il 18 luglio 2013 e il 23 dicembre 2015);

- risulta in atti che n. 11 investitori italiani hanno investito nei servizi di trading offerti da I.S. Signal Trader;

- a fronte di ciò, sulla scorta delle dichiarazioni rese per conto della Società nel corso del procedimento, risulta che I.S. Signal Trader nel mese di settembre 2016 si è dotata di procedure finalizzate a impedire la stipula di nuovi contratti con la clientela italiana e, nel mese di dicembre 2016, ha cessato la propria attività;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile ai Sig.ri Dror Efrat, Leonid Szneiberg, Chrystalla Mylona e Kassiani Kassianidou quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:

- Sig. Dror Efrat, director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

- Sig. Leonid Szneiberg, director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

- Sig.ra Chrystalla Mylona, director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

- Sig.ra Kassiani Kassianidou, director di I.S. Signal Trader Ltd, 15.000,00 euro;

B. è ingiunto alla I.S. Signal Trader Ltd con sede in 7 Florinis St. Greg Tower 6th Floor, Nicosia, Cipro, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti, il pagamento delle sopra indicate sanzioni amministrative pecuniarie, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195, del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.

7 marzo 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese