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(*) La Corte d'Appello di Venezia - Sezione prima civile - con ordinanza del 5.2.2019 ha accolto l'istanza di Roberto D'Imperio di sospensione della esecutività della delibera e per l'effetto ha sospeso l'esecuzione del provvedimento.

Delibera n. 20431

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima banca, per violazione dell'art. 94, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche solo «TUF») e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come «ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati»;

- l'art. 94, comma 1, ai sensi del quale «coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob»;

VISTA la Relazione del 10 marzo 2016, con cui la Divisione Ispettorato (di seguito, anche solo «DIS») ha illustrato gli esiti dell'attività ispettiva condotta nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2015 e il 25 febbraio 2016 nei confronti di Veneto Banca S.C.p.A. (oggi Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., di seguito anche solo «Veneto Banca», «Banca» o «VB»), e, tra i suoi allegati, in particolare quello contraddistinto dal n. 296;

VISTA la nota del 13 aprile 2016, con cui la Divisione Tutela Del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (di seguito, anche solo «DTC») ha chiesto a Veneto Banca, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del TUF, di fornire elementi informativi e documentali in ordine a taluni aspetti potenzialmente rivelatori di un'attività finalizzata a sollecitare i clienti, soci e non soci, ad acquistare/far sottoscrivere le azioni emessa dalla stessa VB;

VISTE le note di riscontro alla succitata richiesta della DTC, trasmesse da VB in data 18 aprile 2016, 20 aprile 2016 e 26 aprile 2016 e la relativa documentazione allegata;

VISTA la nota inviata dalla DTC alla Banca in data 3 maggio 2016, recante richiesta di fornire chiarimenti ed ulteriori informazioni;

VISTE le note di riscontro a tale seconda richiesta inviate da VB il 6 maggio 2016 ed il 10 maggio 2016, recante le informazioni richieste, nonché la documentazione alle stesse acclusa;

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni e chiarimenti inviata dalla DTC a Veneto Banca in data 13 maggio 2016;

VISTA la nota di riscontro a tale ultima richiesta trasmessa da VB in data 18 maggio 2016 e la documentazione alla stessa acclusa;

VISTA con nota del 5 luglio 2016, con cui è stato conferito alla DIS un ulteriore incarico ispettivo da svolgersi presso Veneto Banca, e la correlata Relazione Ispettiva, redatta all'esito delle attività svolte, il 6 febbraio 2017;

VISTA la nota del 3 agosto 2017, notificata agli interessati nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 ed il 19 agosto 2017, con cui la DTC, sulla scorta degli elementi rivenienti dalla documentazione innanzi citata, rilevato che:

- nel 2013, la Banca ha massicciamente e sistematicamente venduto ai propri clienti (soci e non soci) azioni proprie in contropartita diretta detenute nel «Fondo Azioni Proprie», nonché fatto sottoscrivere azioni emesse mediante la modalità della cd. «apertura libro soci»;

- tale attività di rafforzamento patrimoniale si è correlata, tra l'altro, alla nota di Banca d'Italia il 22 febbraio 2013 con cui l'Autorità ha chiesto a VB di innalzare la soglia del suo Core Tier 1 ratio ed alla pertinente nota di risposta della Banca del 29 aprile 2013, con cui la stessa, nel definire le iniziative che avrebbe intrapreso, ha indicato quale azione correttiva, tra le altre, l'apertura del libro soci per complessivi 150 milioni di euro;

- tale attività è stata realizzata su base continuativa, nell'ambito di quella che, dalle dichiarazioni dei Direttori Territoriali acquisite agli atti, sarebbe risultata essere una vera e propria iniziativa «promozionale» coordinata, finalizzata a sollecitare i clienti ad acquistare/sottoscrivere i detti titoli azionari facendo figurare le vendite/sottoscrizioni di azioni come operazioni effettuate dietro iniziativa dei clienti stessi;

- la suddetta iniziativa promozionale è stata declinata attraverso la fissazione di obiettivi di budget, per l'allargamento della «base sociale» della Banca, che sarebbero stati assegnati alla rete di vendita, alla quale «la Direzione Generale di Veneto Banca [avrebbe] fornito […] obiettivi di sottoscrizione [e vendita] delle azioni volti a coordinarne l'operatività», con monitoraggio periodico da parte al fine di valutare l'adozione di eventuali misure correttive nel caso di scostamento dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati;

- a valle di tale attività coordinata dal mangement della Banca, la rete di vendita, deputata al contatto con la clientela, ha finalizzato - conformemente alle direttive ricevute - l'attività sollecitatoria volta a far acquistare/sottoscrivere ai clienti le azioni Veneto Banca, che si è caratterizzata per la sua natura spiccatamente «promozionale» nei confronti dei clienti (soci e non soci), affinché il maggior numero possibile di questi acquistasse/sottoscrivesse le azioni della Banca;

- le operazioni di vendita e sottoscrizione di azioni sono, quindi, state proposte e concluse su base sistematica e secondo modalità standardizzate nei confronti della generalità dei clienti della Banca a cui è stata rivolta l'iniziativa promozionale finalizzata all'ampliamento della «base sociale»;

- detta attività, posta in essere nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013, è stata idonea a configurare una «offerta al pubblico di prodotti finanziari» di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF», ed è stata eseguita in assenza del prospetto informativo previsto dall'art. 94, comma 1, del medesimo testo unico;

ha contestato la violazione dell'art. 94, comma 1, del TUF:

- ai componenti del Consiglio di amministrazione della Banca al tempo dei fatti, sigg.ri Flavio Trinca, Franco Antiga, Francesco Biasia, Ambrogio Dalla Rovere, Alessandro Gallina, Domenico P.R. Giraldi, Paolo Chauvenet Rossi, Leone Munari, Gian Quinto Perissinotto, Vincenzo Chirò, Gianfranco Zoppas, Attilio Carlesso e […omissis…] per aver gli stessi condiviso e approvato l'offerta di vendita e in sottoscrizione delle azioni Veneto Banca, con le modalità «promozionali» e «sollecitatorie» sopra illustrate, anche attraverso il rilascio, di volta in volta, dell'autorizzazione delle operazioni di vendita («ricollocamento») delle azioni in contropartita diretta con i clienti, come risultante dai verbali delle riunioni del Consiglio stesso;

- ai componenti del Collegio sindacale della Banca al tempo dei fatti, sig.ri Diego Xausa, Marco Pezzetta, Michele Stiz e Roberto D'Imperio, per aver gli stessi omesso il controllo sulle modalità di vendita dei titoli azionari nonostante i profili di criticità legati ai volumi e alla sistematicità delle operazioni di vendita portate all'attenzione del Consiglio di amministrazione ai fini dell'autorizzazione statutariamente prevista;

- all'Amministratore Delegato della Banca sig. Vincenzo Consoli, per aver pianificato e coordinato l'attività finalizzata all'offerta in vendita dalle azioni Veneto Banca, delineandone gli obiettivi;

- al Condirettore Generale della Banca sig. Mosè Fagiani per aver, in collaborazione con il sig. Vincenzo Consoli, fornito obiettivi commerciali alla rete di vendita nonché indicazioni operative per il loro raggiungimento;

- al Responsabile Direzione Centrale Mercato Italia sig. Cataldo Piccarreta, per aver concorso con i sigg.ri Vincenzo Consoli e Mosè Fagiani a dare concreta attuazione alla promozione presso i clienti della sottoscrizione e vendita di azioni Veneto Banca;

nonché a VB, in qualità di responsabile in solido con gli autori della violazione, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;

VISTE le note, pervenute tra il 3 agosto 2017 ed il 31 agosto 2017, con cui tutti i destinatari delle contestazioni, fatta eccezione per il sig. […omissis…] e per Veneto Banca, hanno formulato istanze di accesso agli atti posti a base delle contestazioni, che sono, da parte di alcuni di essi, state indirizzate anche all'Ufficio Sanzioni Amministrative al fine di accedere agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo;

VISTE le note di riscontro a tali istanze di accesso, inoltrate dalla Consob tra il 28 agosto 2017 ed il 9 settembre 2017;

VISTE le note con cui i medesimi soggetti innanzi indicati come istanti per l'accesso, con proprie note pervenute tra il 3 agosto 2017 ed il 7 settembre 2017, hanno richiesto la concessione di proroga per la presentazione di proprie memorie difensive;

VISTE le note di positivo riscontro a tali istanze di proroga inviate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative tra il 14 agosto 2017 e l'11 settembre 2017;

VISTE le note, pervenute tra il tra il 10 agosto 2017 ed il 5 ottobre 2017 con cui i sig.ri Carlesso, Pezzetta, Piccarreta e D'Imperio hanno formulato istanza di audizione personale;

VISTA la richiesta di differimento della data di audizione originariamente fissata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative presentata dal sig. D'Imperio e la successiva nota del medesimo Ufficio con cui lo stesso, ritenendo fondati i motivi addotti a supporto, ha differito l'incombente e convocato l'oblato per una nuova data;

VISTI i verbali delle audizioni del sig. Piccarreta, tenutasi l'8 novembre 2017, del sig. Carlesso, tenutasi il 23 novembre 2017, del sig. Pezzetta, tenutasi il 5 dicembre 2017 e del sig. D'Imperio, tenutasi alfine il 23 febbraio 2018;

VISTA la nota del 15 novembre 2017, con cui il sig. Piccarreta ha fatto pervenire una propria nota di integrazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale e la correlata documentazione;

VISTE le istanze di accesso agli atti del procedimento agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo, inoltrate da parte di taluni degli interessati in varie date, fino a tutto il 23 febbraio 2018;

VISTA la nota del 1° marzo 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato le predette istanze di accesso agli atti successivamente pervenuti e trasmesso la pertinente documentazione ai sig.ri Antiga, Biasia, Dalla Rovere, Gallina, Munari, Perissinotto, Chirò, Carlesso, Xausa, Pezzetta, Stiz, D'Imperio, Fagiani e Piccarreta;

ESAMINATE le note di deduzioni difensive pervenute in date comprese tra il 5 ottobre 2017 ed il 31 ottobre 2017 da parte di tutti gli interessati al procedimento sanzionatorio (fatta eccezione per Veneto Banca, il sig. […omissis…] ed il sig. Rossi Chauvenet, che non hanno presentato alcuna difesa) ed i documenti alle stesse allegate;

VISTA la Relazione per la Commissione del 9 marzo 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata nei confronti di tutti gli esponenti aziendali innanzi citati ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 12 marzo 2018 con la quale è stata tramessa copia, ai soggetti interessati, della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalle parti;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto rappresentato nelle precedenti fasi difensive e, in particolare, non formulano argomentazioni atte a diversamente qualificare gli addebiti contestati;

RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che Veneto Banca ha pianificato e realizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013, una «offerta al pubblico di prodotti finanziari» di cui all'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF, che è risultata eseguita in assenza del prospetto informativo previsto dall'art. 94, comma 1, del medesimo Testo unico;

CONSIDERATO, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare, che:

- per la violazione dell'art. 94, comma 1, del TUF, l'art. 191, comma 1, del medesimo decreto, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, prevede che: «chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro»;

- l'art. 191, comma 3, del TUF, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede altresì che «l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni»;

- nella fattispecie, il controvalore dell'offerta non risulta determinabile in quanto:

- la stessa, a prescindere dalla fissazione da parte della dirigenza degli obiettivi di budget, era diretta, da un lato, ad alleggerire le pressioni sul mercato secondario connesse alle richieste di vendita delle azioni e, dall'altro, a rafforzare le consistenze patrimoniali nella misura richiesta dalla Banca d'Italia;

- in relazione all'operatività della Banca sul mercato secondario, sussisteva variabilità nella «consistenza» del «Fondo» a seconda dei periodi e delle necessità patrimoniali dell'emittente e, dunque, variabilità degli obiettivi di vendita;

- l'obiettivo inizialmente stimato di rafforzamento del patrimonio nella misura di 150 milioni di euro, da eseguirsi mediante aperture di libro, poteva essere soggetto a variazioni in considerazione del fatto che la VB, al fine di raggiungere i coefficienti di matrice prudenziale, potrebbe aver agito, come peraltro anche rappresentato alla Banca d'Italia, adottando ulteriori iniziative incidenti sul patrimonio;

- ai fini della formulazione delle sanzioni si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;

- l'attività di offerta ha coinvolto tutte le quattro Divisioni Territoriali in cui, all'epoca, si articolava la Rete Commerciale della Banca;

- la durata dell'offerta svolta in assenza di prospetto, protrattasi per circa un anno e, in particolare, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

- il coinvolgimento di un numero rilevante di investitori;

- l'elevato numero di operazioni di vendita compiute (oltre 23.000);

- il ruolo in concreto svolto da ciascun esponente aziendale nell'ambito dell'attività di offerta e la carica ricoperta;

CONSIDERATO che, con riferimento all'elemento soggettivo. la violazione accertata è imputabile ai sig.ri Consoli e Fagiani a titolo di dolo e ai restanti esponenti aziendali, quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

1) sono applicate, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, esponenti aziendali di Veneto Banca al tempo dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie delle quali è contestualmente ingiunto a ciascuno il pagamento, nonché le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- Vincenzo Consoli (Amministratore Delegato): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 180.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di dieci mesi;

- Mosé Fagiani (Condirettore Generale e Responsabile della direzione commerciale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 150.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di sette mesi;

- Cataldo Piccarreta (Responsabile della direzione mercato Italia): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 120.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi;

- Flavio Trinca (Presidente/Consigliere CdA): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Franco Antiga (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Francesco Biasia (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Ambrogio Dalla Rovere (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Alessandro Gallina (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Domenico P. Giraldi (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Paolo Rossi Chauvenet (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Leone Munari (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Gian Quinto Perissinotto (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Vincenzo Chirò (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Gianfranco Zoppas (Consigliere di amministrazione) sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Attilio Carlesso (Consigliere di amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

[…omissis…]

- Diego Xausa (Presidente del Collegio sindacale), sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Marco Pezzetta (Membro del Collegio sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Michele Stiz (Membro del Collegio sindacale fino al 28 luglio 2013): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

- Roberto D'Imperio (Membro del Collegio sindacale dal 28 luglio 2013): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000,00; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;

2) è ingiunto a Veneto Banca S.p.A. in L.c.a., ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.150.000,00 quale somma delle sanzioni suindicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è comunque allegato alla presente delibera un fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

10 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Mario Nava