Delibera n. 20510 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20510
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.markettm.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.markettm.com è emerso che:
i. il sito www.markettm.com, registrato da un utente la cui identità non è conosciuta, risulta redatto anche in lingua italiana e riporta, nella sezione "Contattaci", un'utenza telefonica specificamente dedicata agli investitori italiani (+3930308029230);
ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di fare trading sul mercato valutario (Forex) e in CFD su materie prime e azioni attraverso la piattaforma MT4;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Silver", "Gold" e "Vip", distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per i benefits;
iv. in calce ad ogni pagina del sito viene specificato che "Le transazioni della carta sono elaborate tramite la FT Global Services Ltd … a wholly onwed subsidiary of FT Global Ltd";
v. nella sezione "Termini e condizioni", viene menzionata la società MarketTM Ltd, con asserita sede a Londra;
vi. nella sezione dedicata agli utenti registrati è presente una pagina denominata "Aiuto" nella quale è indicata la società Lordos Enterprise Ltd, con asserita sede alle Marshall Islands che risulta essere anche il Registrant del sito.
CONSIDERATO che l'attività svolta anche tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.markettm.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tale sito è consultabile anche in Italiano ed è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani; inoltre, viene indicato anche un numero di telefono dedicato agli utenti italiani;
RILEVATO, inoltre, che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di "MarketTM" hanno contattato risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading su detto sito;
CONSIDERATO che le società MarketTM Ltd, FT Global Services Ltd, FT Global Ltd e Lordos Enterprise Ltd non risultano autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali società non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.markettm.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
28 giugno 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese