Delibera n. 20560 - AREA PUBBLICA
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Avverso la delibera la società ha proposto, in data 19.10.2018, ricorso alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art 195 del d.lgs. n. 58/1998. Anche Alberto Gotti, Alberto Crespi, Pier Paolo Marogiu, Pierluigi Valentino, Andrea Ferrerio, Massimiliano Forte, Davide Visentin, Gian Francesco Santucci, Massimilano Roveda, Maurizio Scazzina, Daniele Bevacqua, Luigi Capitani e Luca Zaccagnini hanno proposto ricorso alla Corte di Appello di Milano in data 4, 5, 8, 10, 18 e 25 ottobre 2018. La Corte d'Appello di Milano con ordinanze del 25.10.2018 e del 7.11.2018 e del 16.1.2019 ha disposto la sospensione dell'esecutività della delibera nei confronti di Valentino, Ferrerio, Forte, Capitani, Bevacqua, Crespi, Visentin, Zaccagnini, Gotti, Santucci, Roveda, Scazzina e Marongiu e della Sofia Gestione del Patrimonio sgr. Con sentenze n. 5024/2019, n. 5017/2019, n. 5019/2019, n. 5012/2019, n. 5021/2019, n. 5015/2019 e n. 5022/2019 del 16.12.2019 la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Pierluigi Valentino, Andrea Ferrerio, Massimiliano Forte, Luca Zaccagnini, Davide Visentin, Alberto Crespi, Alberto Gotti, Daniele Bevacqua, Luigi Capitani e Sofia Gestione del Patrimonio Sgr confermando la delibera impugnata.Con sentenza n. 5094/2019 del 19.12.2019 la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Gianfrancesco Luca Santucci, Massimiliano Roveda e da Maurizio Scazzina confermando la delibera impugnata. Con sentenza n. 5096/2019 del 19.12.2019 la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Pier Paolo Marongiu confermando la delibera impugnata.... continua
Avverso la delibera la società ha proposto, in data 19.10.2018, ricorso alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art 195 del d.lgs. n. 58/1998. Anche Alberto Gotti, Alberto Crespi, Pier Paolo Marogiu, Pierluigi Valentino, Andrea Ferrerio, Massimiliano Forte, Davide Visentin, Gian Francesco Santucci, Massimilano Roveda, Maurizio Scazzina, Daniele Bevacqua, Luigi Capitani e Luca Zaccagnini hanno proposto ricorso alla Corte di Appello di Milano in data 4, 5, 8, 10, 18 e 25 ottobre 2018. La Corte d'Appello di Milano, con ordinanze del 25.10.2018 e del 7.11.2018 e del 16.1.2019, ha disposto la sospensione dell'esecutività della delibera nei confronti di Valentino, Ferrerio, Forte, Capitani, Bevacqua, Crespi, Visentin, Zaccagnini, Gotti, Santucci, Roveda, Scazzina e Marongiu e della Sofia Gestione del Patrimonio Sgr. Con sentenze n. 5024/2019, n. 5017/2019, n. 5019/2019, n. 5012/2019, n. 5021/2019, n. 5015/2019 e n. 5022/2019 del 16.12.2019, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Pierluigi Valentino, Andrea Ferrerio, Massimiliano Forte, Luca Zaccagnini, Davide Visentin, Alberto Crespi, Alberto Gotti, Daniele Bevacqua, Luigi Capitani e Sofia Gestione del Patrimonio Sgr confermando la delibera impugnata. Avverso la sentenza n. 5019/2019 Alberto Crespi ha promosso opposizione preso la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 1323/24 del 26.4.2023. Con sentenza n. 5094/2019 del 19.12.2019, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Gianfrancesco Luca Santucci, Massimiliano Roveda e da Maurizio Scazzina confermando la delibera impugnata. Con sentenza n. 5096/2019 del 19.12.2019, la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato da Pier Paolo Marongiu confermando la delibera impugnata. Avverso la sentenza della Corte di Appello Di Milano n. 5021/2019 Alberto Gotti in data 21.9.2020 ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5019/2020 Alberto Crespi in data 18.9.2020 ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5015/2020 Daniele Bevacqua in data 18.9.2020 ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5017/2020, Davide Visentin e Luca Zaccagnini, in data 18.9.2020, hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5019/2020, Alberto Crespi, in data 18.9.2020, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5096/2019, Pier Paolo Marongiu, in data 22.9.2020, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5024/2019, Pier Luigi Valentino, Andrea Ferrerio e Massimiliano Forte, in data 21.9.2020, hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5022/2019, Luigi Capitani, in data 8.9.2020, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15352/23 del 26.4.2023, ha rigettato il ricorso promosso da Daniele Bevacqua avverso la sentenza n. 5015/2019 del 16.12.2019 della Corte di Appello di Milano. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15366/23 del 26.4.2023, ha rigettato il ricorso promosso da Davide Visentin e Lucca Zaccagnini avverso la sentenza n. 5017/2019 del 16.12.2019 della Corte di Appello di Milano. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18531/23 del 26.4.2023, ha rigettato il ricorso promosso da Sofia Gestione del Patrimonio sgr s.p.a. avverso la sentenza n. 5012/2019 del 16.12.2019 della Corte di Appello di Milano. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18675/23 del 26.4.2023, ha rigettato il ricorso promosso da Luigi Capitani avverso la sentenza n. 5022/2019 del 16.12.2019 della Corte di Appello di Milano. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1153/24 del 26.4.2023, ha rigettato il ricorso promosso da Alberto Gotti avverso la sentenza n. 5021/2019 del 16.12.2019 della Corte di Appello di Milano. Valentino Pierluigi, Ferrerio Andrea, Forte Massimiliano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 5024/2019 hanno promosso ricorso alla Corte Suprema di Cassazione che con ordinanza del 22.05.2025 ha rigettato il ricorso.
Delibera n. 20560
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Sofia Gestione del Patrimonio sgr s.p.a. e relativi esponenti aziendali per violazioni degli artt. 6, 21 e 35-decies del d. lgs. n. 58/1998 e disposizioni di attuazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ("Regolamento Intermediari");
VISTO il regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ("Regolamento Congiunto");
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di vigilanza ispettiva svolta nei confronti di Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. (anche "Società") nel periodo compreso tra il 22 novembre 2016 e il 5 luglio 2017;
VISTA la lettera del 2 novembre 2017, notificata ai destinatari tra il 2 novembre 2017 e il 24 novembre 2017, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari ha contestato ai Sig.ri Valentino Pierluigi (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Andrea Ferrerio (Consigliere e Responsabile della Funzione di Revisione Interna), Alberto Gotti, Davide Visentin e Luca Zaccagnini (Consiglieri), Alberto Crespi (Direttore Generale), Daniele Bevacqua (consulente), Luigi Capitani (collaboratore), Pier Paolo Marongiu (Responsabile della Business Unit Asset Management & Institutional Advisory), Maurizio Scazzina (Presidente del Collegio Sindacale), Gianfrancesco Santucci e Massimiliano Roveda (Sindaci effettivi) e Massimiliano Forte (Responsabile della Funzione di Compliance), nonché a Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. le seguenti violazioni:
- avuto riguardo al periodo 27 luglio 2015 – 5 luglio 2017, violazione dell'art. 35-decies, comma 1, lett. a) e c), del TUF e degli artt. 65 e 66 del Regolamento Intermediari, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del TUF, in tema di diligenza, trasparenza e correttezza e adozione di misure e tutele atte a garantire il corretto svolgimento, rispettivamente del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli (violazione A);
- avuto riguardo al periodo 27 luglio 2015 – 5 luglio 2017, violazione dell'art. 21, comma 1-bis, del TUF e degli artt. 23, 24, 25 e 26 del Regolamento Congiunto, nonché dell'art. 35-decies, comma 1, lett. b), del TUF e degli artt. 46, 47, 48 e 49 del Regolamento Congiunto in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interessi con riferimento, rispettivamente, al servizio di investimento di gestione di portafogli e alla gestione collettiva del risparmio (violazione B);
- avuto riguardo al periodo 1° gennaio 2016 – 5 luglio 2017, violazione degli artt. 6, 21, comma 1, e 35-decies, comma 1, del TUF, in combinato disposto con l'art. 15, così come richiamato dall'art. 30, del Regolamento Congiunto e con gli artt. 48 e 70 del Regolamento Intermediari, in tema di misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli, rispettivamente, per i clienti del servizio di investimento di gestione di portafogli e per gli OICR (violazione C);
- avuto riguardo al periodo 27 ottobre 2015 – 5 luglio 2017, violazione dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto che impongono all'intermediario di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a), del TUF che impone agli intermediari l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, e dell'art. 39 del Regolamento Intermediari, concernenti gli obblighi per gli intermediari di acquisire dai clienti le informazioni necessarie per la prestazione nei confronti dei medesimi dei servizi di investimento, nonché dell'art. 40 del medesimo Regolamento concernente gli obblighi per gli intermediari di valutare che le operazioni disposte per conto dei clienti risultino adeguate alla luce delle informazioni acquisite ai sensi del sopra menzionato art. 39 (violazione D);
- avuto riguardo al periodo 1° gennaio 2016 – 5 luglio 2017, violazione dell'art. 17 del Regolamento Congiunto, applicabile alle società di gestione del risparmio in virtù del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, del medesimo Regolamento, in tema di trattazione dei reclami (violazione E);
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note pervenute tra il 3 novembre 2017 e il 23 novembre 2017, con cui i destinatari delle contestazioni (ad eccezione di Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A.) hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;
RILEVATO che gli accessi sono stati effettuati tra il 15 novembre 2017 e il 4 dicembre 2017;
VISTE le note pervenute tra il 3 novembre 2017 e il 23 novembre 2017, con cui i destinatari delle contestazioni (ad eccezione di Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A.) hanno richiesto una proroga del termine per il deposito di deduzioni scritte e documenti;
RILEVATO che alle predette richieste di proroga è stato dato positivo riscontro tra il 9 novembre 2017 e il 24 novembre 2017;
VISTE le note pervenute in data 17 gennaio 2018, con cui i Sig.ri Andrea Ferrerio e Pierluigi Valentino hanno chiesto l'accesso agli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che i documenti richiesti sono stati trasmessi al Sig. Andrea Ferrerio in data 26 gennaio 2018 e consegnati al Sig. Pierluigi Valentino in data 1° febbraio 2018, nonché integrati in data 13 marzo 2018, mediante trasmissione agli istanti degli atti ulteriormente acquisiti;
VISTE le note pervenute tra il 3 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018, con cui i Sig.ri Daniele Bevacqua, Luigi Capitani, Andrea Ferrerio, Massimiliano Forte, Massimiliano Roveda, Gianfrancesco Santucci, Maurizio Scazzina e Pierluigi Valentino hanno formulato istanza di audizione personale;
ESAMINATE le note pervenute tra il 4 dicembre 2017 e il 24 gennaio 2018, con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato deduzioni scritte e documenti;
RILEVATO che, con note pervenute tra il 7 febbraio 2018 ed il 7 marzo 2018, i Sig.ri Daniele Bevacqua, Andrea Ferrerio, Massimiliano Forte, Massimiliano Roveda, Gianfrancesco Santucci e Maurizio Scazzina hanno rinunciato all'audizione;
ESAMINATI i verbali delle audizioni dei Sig.ri Luigi Capitani e Pierluigi Valentino, tenutesi in data 8 marzo 2018;
VISTA la nota pervenuta in data 6 aprile 2018, con cui il Sig. Pier Paolo Marongiu ha chiesto l'accesso agli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio;
RILEVATO che il predetto accesso è stato effettuato in data 20 aprile 2018;
VISTA la Relazione per la Commissione del 7 giugno 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le posizioni difensive rappresentate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni;
VISTE le note del 7 giugno 2018 con cui è stata trasmessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");
VISTE le note con le quali i soggetti interessati hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie:
- la violazione A, per essersi la Società dotata di un processo decisione di investimento inidoneo ed inefficace, in quanto privo della capacità di indirizzare e controllare le scelte di investimento effettuate per conto dei patrimoni gestiti su base individuale e collettiva, nonché influenzato dall'ingerenza di soggetti a cui le procedure aziendali non assegnavano alcun ruolo, nel cui contesto sono state assunte scelte gestorie non improntate a correttezza e diligenza né orientate al perseguimento del miglior interesse dei patrimoni gestiti;
- la violazione B, per avere la Società omesso di adottare misure idonee a garantire la corretta identificazione e gestione dei conflitti di interessi potenzialmente pregiudizievoli per la clientela, con conseguente inadeguata identificazione e gestione dei conflitti insiti in talune operazioni poste in essere per conto dei patrimoni gestiti;
-- la violazione C, per avere la Società omesso di adottare misure efficaci per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari alle controparti, con conseguenti condotte irregolari sostanziatesi nella trasmissione degli ordini a condizioni meno favorevoli per i clienti, in un contesto caratterizzato peraltro da una carenza di verifiche, dovuta altresì all'ingerenza di soggetti estranei alle funzioni di controllo interno;
- la violazione D, per avere la Società omesso di dotarsi di procedure e presidi idonei a garantire il corretto svolgimento della verifica di adeguatezza connessa alla prestazione del servizio di consulenza e allo svolgimento dell'attività di gestione individuale di portafogli;
- la violazione E, per avere la Società omesso di adottare procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti, favorendo il realizzarsi di comportamenti non corretti in tema di registrazione dei reclami e delle relative informazioni;
RITENUTA applicabile, sulla base del principio tempus regit actum, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 72/2015 riguardo all'intero arco temporale delle violazioni accertate, il cui momento di consumazione è individuato nel 5 luglio 2017, con conseguente ascrivibilità degli illeciti contestati a Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A.;
RITENUTO, quanto all'applicazione delle sanzioni alle persone fisiche destinatarie delle contestazioni, che:
- avuto riguardo alla violazione A, le relative sanzioni siano altresì applicabili ai Sig.ri Valentino Pierluigi, Andrea Ferrerio, Alberto Gotti, Davide Visentin, Luca Zaccagnini, Alberto Crespi, Daniele Bevacqua, Luigi Capitani, Pier Paolo Marongiu, Maurizio Scazzina, Gianfrancesco Santucci, Massimiliano Roveda e Massimiliano Forte, in quanto l'illecito è conseguito all'inosservanza, da parte dei predetti soggetti, dei doveri propri o dell'organo di appartenenza e in ragione del fatto che le condotte degli stessi hanno provocato un grave pregiudizio alla tutela degli investitori e, in taluni casi, inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione;
- avuto riguardo alla violazione B, le relative sanzioni siano altresì applicabili ai Sig.ri Valentino Pierluigi, Andrea Ferrerio, Alberto Gotti, Davide Visentin, Luca Zaccagnini, Alberto Crespi, Daniele Bevacqua, Luigi Capitani, Pier Paolo Marongiu, Maurizio Scazzina, Gianfrancesco Santucci, Massimiliano Roveda e Massimiliano Forte, in quanto l'illecito è conseguito all'inosservanza, da parte dei predetti soggetti, dei doveri propri o dell'organo di appartenenza e in ragione del fatto che le condotte degli stessi hanno provocato un grave pregiudizio alla tutela degli investitori;
- avuto riguardo alla violazione C, le relative sanzioni siano altresì applicabili ai Sig.ri Valentino
Pierluigi, Andrea Ferrerio, Alberto Gotti, Davide Visentin, Luca Zaccagnini, Alberto Crespi, Luigi Capitani, Pier Paolo Marongiu, Maurizio Scazzina, Gianfrancesco Santucci, Massimiliano Roveda e Massimiliano Forte, in quanto l'illecito è conseguito all'inosservanza, da parte dei predetti soggetti, dei doveri propri o dell'organo di appartenenza e in ragione del fatto che le condotte degli stessi hanno provocato un grave pregiudizio alla tutela degli investitori e, in taluni casi, inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione;
VISTO l'art. 190 del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede, per la mancata osservanza degli artt. 6, 21 e 35-decies del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
VISTO l'art. 190-bis, comma 1, del TUF applicabile ratione temporis, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate, tra l'altro, dall'art. 190 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni;
VISTO l'art. 190-bis, comma 3, del TUF, il quale prevede che, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: ""nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis)misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stesse, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
- quanto alla gravità, le violazioni non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, bensì si sono sostanziate, rispettivamente, in: (a) irregolarità che hanno gravemente pregiudicato il corretto svolgimento della gestione individuale e collettiva del risparmio, inficiando l'idoneità del processo decisionale ad assicurare che il mandato gestorio venisse svolto nell'esclusivo interesse degli investitori, coinvolgendone la stessa autonomia ed indipendenza – elemento caratterizzante dei servizi di gestione collettiva del risparmio – e provocando un grave pregiudizio alla tutela degli investitori attraverso operazioni influenzate dagli obiettivi di redditività della SGR piuttosto che guidate dal perseguimento del miglior interesse dei clienti e degli OICR gestiti; b) carenze di carattere procedurale e conseguenti ricadute sul piano comportamentale che hanno significativamente pregiudicato l'adeguata identificazione e gestione dei conflitti di interessi nelle ipotesi di investimento per conto di portafogli gestiti in strumenti finanziari in conflitto di interessi, selezione delle controparti contrattuali e conflitti di interesse tra clienti, provocando un grave pregiudizio alla tutela degli investitori; c) carenze di carattere procedurale che hanno reso inefficaci le misure adottate dalla SGR per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari alle controparti e consentito scelte operative distoniche rispetto all'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti che hanno provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori e il cui perpetuarsi è stato altresì agevolato dalla mancanza di verifiche da parte delle funzioni di controllo interno determinata anche dall'ingerenza sine titulo di taluni soggetti; d) irregolarità di carattere procedurale in materia di profilatura delle clientela, profilatura dei prodotti e conseguente valutazione di adeguatezza degli investimenti, che hanno reso inattendibile e financo non compiutamente ricostruibile la collocazione dei clienti in classi di rischio coerenti con la loro reale situazione, la classificazione dei prodotti e l'adempimento del complessivo obbligo di valutare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfacesse i requisiti di adeguatezza previsti dalla disciplina di settore; e) misure inefficaci in materia di trattazione dei reclami che hanno privilegiato criteri di identificazione formalistici degli stessi e hanno dato luogo ad omissioni nella registrazione dei reclami e delle relative informazioni;
- quanto alla durata, le predette violazioni si sono protratte per un periodo di due anni (violazioni A e B), 1 anno e 8 mesi (violazione D) e un 1 anno e 6 mesi (violazioni C e E); rispetto ai singoli incolpati rileva altresì il periodo di permanenza in carica di ciascuno;
- le violazioni risultano ascrivibili ai responsabili quantomeno a titolo di colpa; per i Sig.ri Capitani, Bevacqua, Visentin, Zaccagnini e Marongiu (in relazione alla violazione A) e per i Sig.ri Crespi e Capitani (in relazione alla violazione C) appaiono ravvisabili gli estremi del dolo;
- per i soggetti nominativamente indicati nel precedente punto, rileva altresì – rispetto alle violazioni pure sopra indicate – l'incisione rilevante delle relative condotte sulla complessiva organizzazione della SGR;
- quanto alla capacità finanziaria della SGR, il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa euro 1.812.460 e nel bilancio del relativo esercizio la SGR ha registrato una perdita pari a euro 1.139.654; non sono disponibili compiute informazioni riguardo la capacita finanziaria dei singoli esponenti aziendali;
- dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società e dagli incolpati attraverso le violazioni;
- non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni;
- non si registrano forme di collaborazione idonee a incidere in senso attenuativo sulle sanzioni, non potendosi ritenere tali né le interlocuzioni poste in essere a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia effettuata nel periodo 2013-2014 (che non presentava una piena corrispondenza con le contestazioni di cui al presente procedimento) né la doverosa collaborazione resa nell'autonoma ispezione effettuata dalla Consob nel periodo 22 novembre 2016 – 5 luglio 2017;
- precedenti violazioni in materia finanziaria risultano commesse da taluni destinatari delle contestazioni;
- non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
- limitatamente alla posizione della Società, il Commissario Straordinario ha dichiarato di avere adottato o programmato iniziative volte a rimuovere le irregolarità riscontrare e a minimizzarne le conseguenze negative;
RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;
RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione A, in considerazione del suo riverberarsi sullo stesso processo decisionale di investimento e del vulnus che ne è derivato rispetto alla corretta e diligente attività gestoria nell'ambito della quale sono state poste in essere operazioni che, non tenendo conto del perseguimento del miglior interesse dei clienti, sono risultate connotate da una rilevante portata offensiva per la tutela degli investitori, in un contesto di limitazione all'autonomia gestoria e di conflitto di interessi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative a ciascuno dei soggetti di seguito individuati, nella misura per ognuno di essi indicata:
1) Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. in liquidazione volontaria, con sede in Via Fiori Oscuri n. 5, Milano: sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 515.000,00 (pari a euro 325.000.00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per la violazione B, di euro 70.000,00 per la violazione C, di euro 35.000,00 per la violazione D e di euro 35.000,00 per la violazione E), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
2) Sig. Pierluigi Valentino, Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 85.000,00 (pari a euro 45.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 per la violazione B e di euro 20.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 20 (pari a mesi 12 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 4 per la violazione C);
3) Sig. Andrea Ferrerio, Consigliere e Responsabile della Funzione di Revisione Interna nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 85.000,00 (pari a euro 45.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 per la violazione B e di euro 20.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 20 (pari a mesi 12 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 4 per la violazione C);
4) Sig. Alberto Gotti, Consigliere nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 70.000,00 (pari a euro 40.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per la violazione B e di euro 15.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 17 (pari a mesi 11 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 3 per la violazione B e di mesi 3 per la violazione C);
5) Sig. Davide Visentin, Consigliere nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 115.000,00 (pari a euro 75.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 per la violazione B e di euro 20.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 26 (pari a mesi 18 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 4 per la violazione C);
6) Sig. Luca Zaccagnini, Consigliere nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 29 maggio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 98.000,00 (pari a euro 70.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 14.000,00 per la violazione B e di euro 14.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 23 (pari a mesi 17 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 3 per la violazione B e di mesi 3 per la violazione C);
7) Sig. Alberto Crespi, Direttore Generale nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 135.000,00 (pari a euro 75.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 per la violazione B e di euro 40.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 30 (pari a mesi 18 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 8 per la violazione C);
8) Sig. Daniele Bevacqua, consulente della Società nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 95.000,00 (pari a euro 75.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 per la violazione B), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 22 (pari a mesi 18 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B);
9) Sig. Luigi Capitani, collaboratore della Società nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 135.000,00 (pari a euro 75.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 20.000,00 per la violazione B e di euro 40.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 30 (pari a mesi 18 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 8 per la violazione C);
10) Sig. Pier Paolo Marongiu, Responsabile della Business Unit Asset Management & Institutional Advisory nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 75.000,00 (pari a euro 55.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 per la violazione B e di euro 10.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 18 (pari a mesi 14 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 2 per la violazione B e di mesi 2 per la violazione C);
11) Sig. Maurizio Scazzina, Presidente del Collegio Sindacale nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 93.000,00 (pari a euro 50.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 21.500,00 per la violazione B e di euro 21.500,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 21 (pari a mesi 13 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 4 per la violazione C);
12) Sig. Gianfrancesco Santucci, Sindaco effettivo nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 70.000,00 (pari a euro 40.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per la violazione B e di euro 15.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 17 (pari a mesi 11 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 3 per la violazione B e di mesi 3 per la violazione C);
13) Sig. Massimiliano Roveda, Sindaco effettivo nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 70.000,00 (pari a euro 40.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000,00 per la violazione B e di euro 15.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 17 (pari a mesi 11 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 3 per la violazione B e di mesi 3 per la violazione C);
14) Sig. Massimiliano Forte, Responsabile della Funzione di Compliance nel periodo compreso tra il 25 agosto 2015 e il 5 luglio 2017:
- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 47.000,00 (pari a euro 25.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 10.000,00 per la violazione B e di euro 12.000,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 12 (pari a mesi 8 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 2 per la violazione B e di mesi 2 per la violazione C).
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
2 agosto 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese