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Bollettino


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Delibera n. 20642

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere anche tramite i siti internet www.cac400.com e www.cac-400.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche effettuate sui siti internet www.cac400.com e www.cac-400.com è emerso che:

i. i siti internet www.cac400.com e www.cac-400.com presentano medesimo contenuto e stesse caratteristiche;

ii. i siti internet www.cac400.com e www.cac-400.com risultano redatti anche in lingua italiana;

iii. il potenziale investitore, previa registrazione ai siti ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile online, ha la possibilità di effettuare operazioni, tramite una piattaforma dedicata, su materie prime, azioni, indici e valute;

iv. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto online;

v. in calce alle pagine di entrambi i siti e nelle sezioni "Terms and Conditions" viene menzionata, quale società cui questi sarebbero riconducibili, la Blue Seal Limited, con asserita sede a Vanuatu.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti in discorso è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite i siti internet www.cac400.com e www.cac-400.com è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tali siti sono consultabili anche in Italiano e sono privi di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani;

CONSIDERATO che la società Blue Seal Limited non risulta autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite i siti www.cac400.com e www.cac-400.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

24 ottobre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese