Delibera n. 20644 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20644
Determinazione per l'anno 2018 dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 ("il Decreto") che ha introdotto, all'art. 2, l'obbligo di pubblicare la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario ("DNF") in capo agli enti di interesse pubblico, come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
VISTO l'art. 7 del Decreto, che ha introdotto, per i soggetti diversi da quelli obbligati ai sensi dell'art. 2, la facoltà di redigere e pubblicare DNF provviste della dicitura di conformità al decreto legislativo in parola, qualora redatte in ottemperanza a quanto disposto dal decreto medesimo;
VISTO l'art. 9, comma 1, lett. b) , del Decreto, che attribuisce alla Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, il potere di disciplinare con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle DNF;
VISTO l'articolo 6, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 ("il Regolamento") in attuazione della disposizione di legge sopra menzionata, ai sensi del quale "la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria";
VISTO, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo sopra citato in base al quale la Consob stabilisce ogni anno, ai fini dell'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo, i parametri di riferimento per la suddetta individuazione, tenendo conto, tra l'altro:
a) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore legale;
b) dei casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;
c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni ("Regolamento Emittenti") che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;
VISTO il comma 3 del citato articolo 6 del Regolamento, secondo cui la Consob, al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi sopra rappresentati, possa essere selezionato per il controllo stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione;
CONSIDERATO che con riferimento alle DNF pubblicate fino alla data odierna non si sono verificati i presupposti per l'applicazione dei parametri stabiliti dal citato art. 6, comma 2, lettere da (a) a (c);
RITENUTO, per il primo anno di applicazione della disciplina, di individuare un insieme di soggetti rappresentativo delle diverse tipologie di emittenti che hanno proceduto alla pubblicazione della DNF ai sensi del Decreto, al fine di acquisire una adeguata comprensione del fenomeno;
CONSIDERATO altresì che, con riferimento al parametro di cui al punto (d), del citato art. 6, comma 2, le informazioni contenute nelle DNF possono assumere rilevanza anche ai fini del controllo sull'informativa finanziaria;
CONSIDERATO che la norma consente di fissare ulteriori criteri ai fini della determinazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo;
RITENUTO, pertanto, di includere nel suddetto insieme soggetti rappresentativi di tutte le categorie che hanno proceduto alla pubblicazione della DNF, tenendo conto del diverso settore di appartenenza, nonché dell'eventuale pubblicazione in passato di bilanci o rapporti di sostenibilità in via volontaria;
D E L I B E R A
1. I parametri per l'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo, di cui dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, sono i seguenti:
a) con riferimento agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-quater del Regolamento Emittenti, l'insieme delle società è selezionato avuto riguardo al settore (finanziario o industriale) di appartenenza, al numero di società che hanno pubblicato la DNF per ciascun settore industriale e alle società che, per assetti produttivi e organizzativi prescelti, presentano DNF di maggior interesse per la vigilanza sinergica sull'informazione non finanziaria e finanziaria;
b) un ulteriore insieme di emittenti è individuato, nell'ambito di tutte le categorie che hanno proceduto alla pubblicazione della DNF, secondo un criterio composito che tenga conto dei seguenti parametri:
- categoria di appartenenza (società con azioni quotate, altro ente di interesse pubblico obbligato, soggetto che ha pubblicato la DNF ai sensi del Decreto in via volontaria);
- settore di appartenenza (industriale, finanziario, servizi);
- pubblicazione in passato di bilanci o rapporti di sostenibilità in via volontaria ovvero primo anno di pubblicazione di una rendicontazione non finanziaria.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, il criterio per la selezione casuale è l'estrazione di un certo numero di soggetti fra quelli che, alla data della presente delibera, hanno pubblicato la DNF nelle modalità previste dal Regolamento e al netto delle società selezionate sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1, mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.
La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.
25 ottobre 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese