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Bollettino


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Delibera n. 20823

Integrazione e riformulazione parziale, con efficacia retroattiva, della delibera n. 20559 del 2 agosto 2018, in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 724 del 18 gennaio 2019

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 20559 del 2 agosto 2018, recante la nomina in prova di tre candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore [profilo economico] nella carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB e la modifica della sede di servizio di un candidato vincitore;

VISTA la sentenza n. 724 del 18 gennaio 2019, con la quale il TAR del Lazio ha parzialmente

accolto il ricorso proposto dal dott. Luca QUAGLIARIELLO avverso la citata delibera n. 20559/2018, disponendo "l'annullamento della delibera medesima nella parte in cui ha disposto che «per esigenze di servizio la dott.ssa NETTO debba essere assegnata presso la medesima sede attribuita alla dott.ssa D'ANNIBALE»";

CONSIDERATO che con la citata sentenza n. 724/2019 il TAR ha disposto che l'Amministrazione proceda "(…) ad una nuova valutazione e conseguente motivazione dell'assegnazione in questione, tenendo conto della posizione in graduatoria ricoperta dai candidati risultati idonei che precedono la dott.ssa Netto e che hanno del pari espresso la preferenza per la sede di Roma, fra i quali il (…) ricorrente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando (…)";

CONSIDERATO che nella menzionata sentenza il TAR ha, altresì, statuito che "per le considerazioni (…) svolte in ordine alla natura non vincolata dell'atto di assegnazione de quo, non può (…) ritenersi accertato il diritto all'assegnazione alla sede di Roma del dott. Quagliariello, essendo necessario che l'Autorità si ridetermini mediante l'esercizio di un potere discrezionale, nel rispetto degli autovincoli derivanti dalla lex specialis (…)";

VISTO l'art. 10, comma 2, del bando di concorso, ai sensi del quale l'assegnazione dei candidati avviene "seguendo l'ordine della graduatoria, alle sedi di Roma o di Milano secondo la preferenza indicata dai vincitori stessi, fino a saturazione dei posti destinati a ciascuna sede di servizio";

TENUTO CONTO della collocazione in graduatoria del dott. Luca QUAGLIARIELLO (33° posto) e della dott.ssa Maria Cristina NETTO (37° posto);

VISTE le Relazioni per la Commissione del 28 luglio 2018 e del 5 febbraio 2019, ove è rappresentato, tra l'altro, che la dott.ssa Maria Cristina NETTO, già dipendente CONSOB assegnata alla sede di Roma a far data dal 2 gennaio 2017, risulta titolare dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

[...omissis...]

RITENUTO che l'originaria assegnazione del dott. QUAGLIARIELLO alla sede di Milano, disposta dalla citata delibera n. 20559 del 2018, soggiace al citato criterio di cui all'art. 10, comma 2, del bando di concorso e che, pertanto, la stessa è da mantenere ferma secondo quanto previsto dalla predetta delibera;

D E L I B E R A:

Art. 1

In esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 724 del 18 gennaio 2019, la delibera n. 20559 del 2 agosto 2018 è parzialmente integrata e riformulata nei termini che seguono, con efficacia retroattiva dalla predetta data della sua adozione.

Dopo il capoverso di pag. 1 che termina con le parole "(…) ove è collocato il dott. Pierfranco SORACE", sono inseriti i seguenti capoversi:

"TENUTO CONTO che la dott.ssa NETTO, dipendente della CONSOB già assegnata alla sede di Roma, 

[...omissis...]

VALUTATE positivamente anche le esigenze di servizio;".

Dopo i predetti capoversi, il successivo è riformulato nei termini che seguono:

"RITENUTO che la dott.ssa OLIVARES debba essere assegnata presso la medesima sede attribuita al dott. QUAGLIARIELLO, candidato in relazione al quale è effettuato lo scorrimento di posizione nella graduatoria;".

Restano ferme tutte le restanti statuizioni della delibera n. 20559/2018, in quanto non incise dalla citata sentenza n. 724/2019 del TAR del Lazio.

Art. 2

La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera stessa nel Bollettino della CONSOB.

20 febbraio 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese