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Bollettino


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Delibera n. 20848

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://get-financial.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet https://get-financial.com è emerso che:

i. il sito https://get-financial.com, registrato in capo a "Get Financial Markets Ltd", è redatto in lingua italiana;

ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di operare sul mercato valutario (Forex) e di fare trading su CFD, aventi come sottostante indici, materie prime e criptovalute, attraverso la piattaforma MT5;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

iv. nella sezione "Terms & Conditions" è indicata la società Get Financial Markets Ltd con asserita sede in Saint Vincent and the Grenadines;

v. il sito https://get-financial.com ed i servizi ivi offerti sarebbero, pertanto, riconducibili alla Get Financial Markets Ltd con asserita sede in Saint Vincent and the Grenadines.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://get-financial.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito https://getfinancial.com è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito è redatto in italiano ed è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione agli utenti italiani;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet https://get-financial.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 marzo 2019

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese