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Bollettino


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Delibera n. 20857

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (Tuf) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.carterfs.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.carterfs.com è emerso che:

i. il potenziale investitore, previa registrazione ed apertura di un conto mediante apposito form disponibile on line, ha la possibilità di accedere ad un’area riservata del sito dove è disponibile una piattaforma di trading tramite la quale negoziare su "forex" e "CFD";

ii. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento mediante il versamento di somme di denaro sul proprio conto aperto on line;

iii. ancorché il sito sia redatto in lingua inglese, è stata comprovata attività di "cold calling" svolta nei confronti del pubblico italiano; inoltre, nel sito non sono presenti meccanismi finalizzati a bloccare l’accesso e la registrazione al sito a soggetti residenti in Italia;

iv. soggetti operanti per conto del sito www.carterfs.com contattano anche risparmiatori italiani che hanno già investito su piattaforme di trading abusive ospitate su siti diversi e cercano di convincerli a conferire il proprio denaro prospettando loro la possibilità di recuperare le somme precedentemente perdute, anche mediante l’apertura di un "nuovo" conto di trading su cui effettuare ulteriori versamenti;

v. in calce a tutte le pagine del sito e nella sezione "Terms & Conditions" è specificato che "The website is owned and operated by SolutionsCM Ltd" e sono riportate le informazioni relative alla società SolutionsCM Ltd con asserita sede in Bulgaria;

vi. tale ultima società è già stata oggetto di un ordine di cessazione ai sensi della norma in oggetto in merito all’operatività svolta tramite il sito internet www.oryginalcrypto.com con Delibera Consob n. 20720 del 29 novembre 2018.

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che l’operatività riscontrata è rivolta anche a investitori residenti in Italia che vengono contattati telefonicamente e invitati ad aprire conti di trading sul predetto sito;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all’abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.carterfs.com consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

20 marzo 2019

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese