Delibera n. 20879 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20879
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite la pagina facebook "Easy- Trade"
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che, dalle verifiche svolte sul web relative alla pagina facebook “Easy-Trade” (https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581/), è emerso che:
i. tale pagina contiene alcuni post redatti in lingua italiana;
ii. diversi post pubblicati nella succitata pagina facebook richiamano le autorizzazioni che sarebbero state rilasciate alla “società internazionale CARSANA MANAGEMENT”. In particolare, in un post del novembre 2018 si legge che Carsana Management sarebbe un “broker con licenza completa e regolamentata” che “mantiene i massimi standard di fiducia e sicurezza nell'industria finanziaria” ed è “autorizzato e disciplinato dall'Autorità di Gestione Finanziaria con il numero di riferimento ****49 F.C.A.”. In un ulteriore post del novembre 2017 è indicato che a Carsana Management sarebbero “arrivati gli accrediti Effettuati delle Registrazioni e Autorizzazioni alla CONSOB e alla FCA” e si evidenzia l'attivazione di “20 posizioni di Rappresentanza Regionale, Contattami per Rivestire questa importante Carica di Rappresentanza”;
iii. altri post ivi pubblicati contengono riferimenti ai servizi prestati. In particolare, in un post di novembre 2017 si pubblicizza il “TRADING AUTOMATICO IN E.A. (Expert Advisor)” e si fa riferimento a un “BOT PER AUTOTRADING CREATO DA UN PROFESSIONISTA”. Si indica inoltre un'impresa di investimento comunitaria senza succursale di cui Carsana Management J.D.O.O. sarebbe un “business partner” e si evidenziano i servizi al riguardo offerti, in particolare su “Conti segregati separati dal broker”;
RILEVATO che l'attività posta in essere tramite la pagina facebook in oggetto è riconducibile all'offerta di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto vengono promossi i servizi di trading del “broker” Carsana Management J.D.O.O. nonché di un'altra impresa d'investimento comunitaria abilitata la cui “piattaforma” viene menzionata;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è rivolta anche al pubblico degli investitori italiani, in quanto la pagina facebook è redatta in italiano e contiene post redatti in tale lingua;
RILEVATO che i servizi ivi offerti appaiono riconducibili a un soggetto non autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto la società croata Carsana Management J.D.O.O. indicata nella pagina facebook non risulta iscritta nell'elenco delle imprese di investimento comunitarie allegato all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;
RILEVATO che l'operatività in esame si configura quale offerta verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato “Poteri di contrasto all'abusivismo” - la Consob “può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione”;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite la pagina facebook “Easy-Trade” (https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581/), consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
3 aprile 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona