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Bollettino


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Delibera n. 20880

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sui siti internet www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com, che risultano avere medesimi contenuti e format grafico, è emerso che:

i. i siti www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com risultano redatti anche in lingua italiana e sono privi di meccanismi bloccanti atti a impedire la registrazione da parte di utenti italiani;

ii. il potenziale investitore previa registrazione, apertura di un conto e versamento della relativa provvista ha la possibilità di operare nel trading on line mediante una piattaforma denominata "MetaTrader4" su "CFD e forex, indici, futures, materie prime, energetici, coppie di valute, titoli e azioni";

iii. su entrambi i siti, per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, accanto ad un "conto standard", è disponibile una versione dimostrativa, denominata "conto demo" e un conto islamico";

iv. in calce ad ogni pagina e nei "Terms and conditions" dei siti internet www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com si dichiara che sono "owned by Capital Tech Ltd", con asserita sede alle Isole Marshall, e "operated by Pbox Ltd", con sede dichiarata in Bulgaria;

v. con specifico riferimento al sito www.pbntrade.com, alcuni soggetti operanti per tale "brand" contattano i risparmiatori italiani prospettando loro la possibilità di recuperare i crediti vantati nei confronti di altre società abusive di trading on line, previo il conferimento di una provvigione a favore della stessa "PBN Trade";

vi. sempre sul sito www.pbntrade.com è altresì presente un sistema di "partnership", che prospetta provvigioni e ricompense per coloro che procurano nuovi clienti.

RILEVATO, inoltre, che, con Delibera n. 20491 del 19 giugno 2018 e con Delibera n. 20594 del 26 settembre 2018, la Capital Tech Ltd è già stata destinataria di due ordini di cessazione ai sensi dell'art. 7-octies relativamente all'operatività posta in essere, rispettivamente, per il tramite dei siti internet www.pbncapital.com e www.pbninvest.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite siti internet www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tali siti sono consultabili anche in italiano e sono privi di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione agli utenti italiani; depone nel medesimo senso anche la riferita attività di cold calling;

CONSIDERATO che i siti internet non sembrano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato a alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.pbntrade.com e www.pbnmarkets.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona