Delibera n. 21128 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sui siti internet https://aspenholding.co e https://aspenholding.com è emerso che:
i. i siti internet https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com sono disponibili anche in lingua italiana e presentano veste grafica e contenuti sostanzialmente identici;
ii. mediante i siti internet https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di operare su "oltre 200 asset" tra i quali valute, criptovalute, commodity e azioni tramite la piattaforma digitale Metatrader4;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronze", "Silver", "Gold", "Platinum" e "Diamond".;
iv. in entrambi i siti internet, nelle rispettive sezioni "contatti" si legge che "AspenHolding" è di proprietà e gestita da Next Trade Ltd, con sede dichiarata a Vanuatu; inoltre, sul sito https://aspen-holding.com, accanto ai riferimenti di Next Trade Limited, si rinvengono anche quelli di TLC Consulting Ltd, con sede dichiarata alle Isole Marshall.
VISTA la Delibera Consob n. 21052 del 19 settembre 2019 con la quale si è ordinato alla società Next Trade LTD di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.olympusmarkets.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti sono disponibili anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che le società menzionate nei siti internet non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://aspenholding.co e https://aspen-holding.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
31 ottobre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona