Delibera n. 21219 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21219
Autorizzazione di Goldman Sachs International (private unlimited company) all'esercizio, in Italia in regime di libera prestazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, di servizi di investimento con servizi accessori
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 28, commi 6, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), che attribuisce alla Consob il potere di autorizzare, sentita la Banca d'Italia, l'operatività delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in Italia senza stabilirvi succursali nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF) in mancanza di una decisione della Commissione Europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e a condizione che sussistano le condizioni previste dall'art. 28, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUF e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica;
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari") e, in particolare, la Parte V che definisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche dell'autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento con o senza servizi accessori;
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998, con la quale è stato istituito l'Albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche di cui all'art. 20, comma 1, del TUF;
CONSIDERATO che alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50, par. 1, del Trattato sull'Unione Europea, lo stesso assumerà la condizione di Stato non UE;
VISTA la nota del 13 maggio 2019, con la quale Goldman Sachs International (private unlimited company) ha presentato alla Consob, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUF, istanza di autorizzazione per poter continuare ad operare in Italia nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione Europea;
VISTE le informazioni integrative trasmesse da Goldman Sachs International (private unlimited company);
SENTITA la Banca d'Italia e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse per i profili di propria competenza;
VISTI gli accordi di collaborazione ( Memorandum of Understanding - MoU) sottoscritti nel 2019 da Consob e da Banca d'Italia con le competenti Autorità di vigilanza del Regno Unito;
CONSIDERATO che tali MoUs assumono efficacia soltanto nel caso in cui il Regno Unito dovesse lasciare l'Unione Europea senza un accordo di recesso ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea;
RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza presentata da Goldman Sachs International;
DELIBERA:
Goldman Sachs International (private unlimited company) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUF, allo svolgimento in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali (come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2- quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo TUF), i servizi di investimento e i servizi accessori indicati nella tabella allegata.
La presente delibera assume efficacia dalla data di recesso del Regno Unito e subordinatamente alla mancata conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea.
La presente delibera verrà portata a conoscenza della Goldman Sachs International (private unlimited company) nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
23 gennaio 2020
L PRESIDENTE
Paolo Savona
ALLEGATO
Servizi e attività di investimento (di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) - f), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)
- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti,
Servizi accessori (di cui all'Allegato 1, sezione B, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998)
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.