Delibera n. 21262 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21262
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito www.thepremiumbrokers.net, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore – previa registrazione al sito, accesso all'area personale mediante reindirizzamento al sito https://trader.secure.thepremiumbrokers.net ed apertura di un conto – la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e indici, su futures relativi a valute, materie prime e azioni e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
iii. in calce alle pagine dei siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net è indicata Premium Solutions Ltd, con sede alle Isole Marshall. All'interno del documento denominato "terms and conditions", reperibile sul sito internet www.thepremiumbrokers.net, la medesima Premium Solutions Ltd figura quale controparte contrattuale dell'utente che si iscriva al sito;
VISTA la Delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 con la quale si è ordinato alla società Premium Solutions Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://thepremiumbrokers.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito internet https://thepremiumbrokers.com, il sito www.thepremiumbrokers.net replica i contenuti ed il formato grafico del sito https://thepremiumbrokers.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto entrambi i siti risultano disponibili anche in lingua italiana e per gli stessi è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che Premium Solutions Ltd, con sede alle Isole Marshall, menzionata nei siti internet, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.thepremiumbrokers.net e https://trader.secure.thepremiumbrokers.net, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
12 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona