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Bollettino


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Delibera n. 21263

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://avainvestmentsgroup.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://avainvestmentsgroup.com è emerso che:

i. il sito https://avainvestmentsgroup.com è attivo e disponibile in lingua italiana;

ii. mediante il sito https://avainvestmentsgroup.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading, tra l'altro, su CFD relativi a valute ed altri sottostanti;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

iv. il sito https://avainvestmentsgroup.com risulta riconducibile alle società extracomunitarie Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd: nei "Terms and Conditions" si legge che "the website is owned and operated by Bauman Ltd" la cui sede dichiarata on line è nelle Marshall Islands, e in home page si legge che "this website is owned and operated by Pacific Consulting Co Ltd", la cui sede dichiarata on line è a Bangkok in Tailandia;

v. nella sezione "Contatti" del sito sono reperibili un indirizzo email, un numero telefonico con prefisso italiano e un apposito form per richiedere informazioni;

VISTA la delibera n. 20553 del 2 agosto 2018 con cui si è ordinato alla Bauman Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://ava.investments alla detta società riconducibile;

VISTA la delibera n. 21097 del 3 ottobre 2019 con cui si è ordinato alla Bauman Ltd e alla Pacific Consulting Co Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.avait.investments alle dette società riconducibile;

CONSIDERATI, peraltro, i profili di similitudine relativi a denominazione, contenuto e veste grafica tra i due siti già oggetto di ordine di cessazione e il sito https://avainvestmentsgroup.com, riconducibile alle società Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://avainvestmentsgroup.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://avainvestmentsgroup.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana ed è stata altresì riferita attività di sollecitazione telefonica non richiesta da parte della potenziale clientela (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO che la Bauman Ltd, società con sede nelle Marshall Islands, e la Pacific Consulting Co Ltd, società con sede in Tailandia, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://avainvestmentsgroup.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona