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Bollettino


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Delibera n.21286

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.wincapitalpro.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.wincapitalpro.com è emerso che:

i. il sito è attivo e prospetta al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l’utente italiano, la possibilità di effettuare operazioni di trading sul Forex e su commodities;

ii. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto diversamente denominate a seconda del deposito minimo da effettuare e dei benefit promessi (“standard”, “classico”, “gold” e “premium”);

iii. in calce a diverse pagine del sito internet viene indicato quale soggetto cui il sito sarebbe riconducibile l’entità denominata “Light Media LTD”, con sede dichiarata nelle Isole Marshall;

VISTA la Delibera Consob n. 20819 del 14 febbraio 2019 con la quale si è ordinato alla società Light Media Ltd di porre termine alla violazione dell’art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://it.wincapitalpro.com;

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.wincapitalpro.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. “cold calling”) nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione”;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.wincapitalpro.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona