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Bollettino


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Delibera n. 21288

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://richmondfx.co e https://royal-fx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://richmondfx.co è emerso che:

i. mediante il sito https://richmondfx.co viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute;

ii. quanto alla riconducibilità del sito in esame, in calce alle pagine del medesimo sito https://richmondfx.co è indicata la società Elit Property Vision Ltd, con asserite sedi presso Londra, Zurigo e Singapore;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iv. per effettuare le predette operazioni di versamento di denaro l'utente, dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata del sito https://richmondfx.co, è re-indirizzato al diverso sito internet https://royal-fx.com;

RILEVATO inoltre che dalle verifiche svolte sul sito internet https://royal-fx.com è emerso che:

i. mediante il sito https://royal-fx.com, attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iii. quanto alla riconducibilità del sito in esame, nella sezione denominata "informazioni sulla società" è indicata la società FX Royal Ltd e nella diversa sezione denominata "Contattaci" si legge che la società disporrebbe di un "head office" presso Londra;

VISTA la Delibera n. 21152 del 20 novembre 2019 con la quale si è ordinato, tra le altre, alla società Elit Property Vision Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il diverso sito internet https://richmondfx.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del diverso sito internet https://richmondfx.com, il sito internet https://richmondfx.co replica contenuti e formato grafico del medesimo sito internet https://richmondfx.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://richmondfx.co e https://fx-royal.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, con riferimento al sito https://richmondfx.co, è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano e, quanto al sito https://fx-royal.com, esso è disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che Elit Property Vision Ltd, menzionata nel sito https://richmondfx.com, e FX Royal Ltd, menzionata nel sito https://fx-royal.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://richmondfx.co e https://fx-royal.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

4 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona